PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 marzo 2020 

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di  patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili,  nonche'
ulteriori disposizioni  per  fronteggiare  l'evento  sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 650). (20A01707) 
(GU n.71 del 18-3-2020)

 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 646 dell' 8  marzo
2020 e n. 648 del 9 marzo 2020 recanti «Ulteriori interventi  urgenti
di protezione civile in relazione all'emergenza relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti
in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica
da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  «Disposizioni
urgenti per il potenziamento del  Serivizio  sanitario  nazionale  in
relazione all'emergenza COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
marzo 2020 recante  «Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
marzo   2020   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative    del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre
2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016,  n.
405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del
19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29
novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016,
n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n.  436,
del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio  2017,  n.  454,  del  27
maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18  agosto
2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017,  n.
489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26  gennaio
2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, la  n.  535
del 26 luglio 2018, la n. 538 del 10  agosto  2018,  n.  553  del  31
ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, n.
603 del 23 agosto 2019, n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614  del  12
novembre 2019, n.624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020,
nonche' 626 del 7 gennaio 2020, recanti ulteriori interventi  urgenti
di protezione civile conseguenti agli eccezionali  eventi  calamitosi
in rassegna; 
  Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019 che autorizza,  i
nuclei  familiari   beneficiari   del   contributo   per   l'autonoma
sistemazione  (CAS)   ai   sensi   dell'ordinanza   n.   388/2016   e
dell'ordinanza n. 408/2016, a presentare entro centoventi  giorni  ai
comuni interessati una dichiarazione riguardante tutti  i  componenti
del nucleo e sottoscritta dai medesimi o da chi ne  fa  le  veci,  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000; 
  Considerato  che  a  seguito   dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19,  e  dei  provvedimenti  normativi   adottati   le   persone
interessate  dalle  disposizioni  previste  dall'art.  1,  comma   1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
614 del 12 novembre 2019, sono impossibilitate a recarsi  presso  gli
uffici comunali per espletare le attivita' previste; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita'  di  disporre  una  proroga  del
termine di cui all'art. 1,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
  protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019. 
 
  1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre  2019
e' prorogato di sessanta giorni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 marzo 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli