Integrazione all'ordinanza n. 1305/FPC del 18 dicembre 1987 che limita, nei comuni della provincia di Bolzano, i benefici della sospensione dei termini in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1322/FPC).(GU n.9 del 13-1-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Vista l'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1987; Vista l'ordinanza n. 1235/FPC del 4 novembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1987; Vista l'ordinanza n. 1279/FPC del 30 novembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 1987; Vista l'ordinanza n. 1305/FPC del 18 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1987; Considerato che per effetto dell'ordinanza n. 1305 citata, risultano revocati, nei confronti di parte dei soggetti che si erano avvalsi della sospensione dei termini disposta con le predette ordinanze n. 1235 e n. 1279, i benefici concessi con queste ultime ordinanze, e che, pertanto, e' necessario stabilire un termine per regolarizzare le situazioni connesse ai benefici revocati; Preso atto che in via informale la provincia autonoma di Bolzano e il commissario del Governo di Bolzano hanno rappresentato l'esigenza di un provvedimento che assegni un congruo periodo di tempo per regolarizzare le stesse situazioni; Ravvisata la opportunita' di aderire alle richieste avanzate; Dispone: Articolo unico Tutti i versamenti e gli adempimenti differiti con ordinanze n. 1235/FPC del 4 novembre 1987 e n. 1279/FPC del 30 novembre 1987 che, per effetto della successiva ordinanza n. 1305/FPC del 18 dicembre 1987, non usufruiscono piu' dei differimenti a suo tempo accordati, devono essere effettuati entro il 29 febbraio 1988 senza corresponsione di interessi o altri oneri e senza che si incorra in sanzioni di alcun genere in conseguenza del ritardato pagamento o adempimento rispetto alle scadenze originarie. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 5 gennaio 1988 Il Ministro: GASPARI