Nomina del presidente del consiglio di amministrazione del Fondo interbancario di garanzia e determinazione dell'indennita' di carica.(GU n.254 del 28-10-1999)
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), concernente il "Fondo interbancario di garanzia" ed in particolare il comma 3, il quale prevede che l'organizzazione e il funziohamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro del tesoro; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con cui, in attuazione dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, e' stato costituito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel quale sono unificate e riordinate le funzioni gia' attribuite dall'ordinamento ai Ministeri del tesoro e del bilancio e del la programmazione economica, contestualmente soppressi; Visto l'art. 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14; Visto il nuovo statuto del Fondo interbancario di garanzia approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 9 aprile 1997; Visto in particolare l'art. 3 del citato statuto che, nel disciplinare la composizione del consiglio di amministrazione, dispone che il presidente viene nominato con decreto del Ministro del tesoro tra i rappresentanti delle banche del consiglio in scadenza; onde assicurare la continuita' di gestione dell'ente, e che con il provvedimento di nomina viene determinato l'emolumento del presidente; Visti i decreti ministeriali n. 746849/40 del 3 aprile 1996, n. 747419/40 del 14 maggio 1996, n. 146622 del 13 giugno 1997 e n. 148762 del 25 settembre 1997, con i quali sono stati nominati i componenti il consiglio di amministrazione, scaduto il 30 giugno u.s.; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 808417 del 27 luglio 1999, con il quale si e' provveduto al rinnovo parziale del, consiglio di amministrazione, del Fondo interbaricario di garanzia per il triennio 1999-2001, con riserva di nominare il consigliere che assumera' la carica di presidente, non appena acquisito il parere parlamentare previsto dall'art. 1 della legge n. 14/1978; Visto il favorevole parere preventivo delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla nomina a presidente del Fondo del dott. Pietro Locatelli, consigliere e vicepresidente del Fondo nel passato triennio; Decreta: Il dott. Pietro Locatelli e' nominato presidente del consiglio di amministrazione del Fondo interbancario di garanzia. Il predetto dott. Locatelli scadra' dalla carica unitamente agli altri componenti il consiglio, nominati con decreto del 27 luglio 1999. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge24 gennaio 1978, n. 14 e dell'art. 3, comma 8 dellostatuto del Fondo interbancario di garanzia, al presidentespetta un'indennita' di carica nella misura annua lorda di 50.000.000 di lire a decorrere dalla data del presente decreto. Al presidente spettano altresi', in qualita' diconsigliere, un gettone di presenza per la partecipazionealle riunioni del consiglio, nella misura che sara' determinata ai sensi dell'art. 6 dello statuto del Fondo, ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per tale partecipazione. Il presente decreto sara' pubblicato a norma dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 ottobre 1999 Il Ministro: Amato