MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1997, n. 219 

  Regolamento concernente  l'esenzione dall'obbligo  del contrassegno
di Stato e  dai vincoli di deposito e di  circolazione previsti per i
prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di
vini  aromatizzati,  liquori,  acquaviti,  alcole  etilico  ed  altre
sostanze  analcoliche,  aventi  titolo  alcolometrico  non  superiore
all'11 per cento in volume.
(GU n.165 del 17-7-1997)
 
 Vigente al: 2-8-1997  
 

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'articolo 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, che
prevede  l'obbligo  del  contrassegno  di Stato  per  alcune  bevande
alcoliche;
  Visto l'articolo  13, comma 2,  del testo unico  delle disposizioni
legislative concernenti le  imposte sulla produzione e  sui consumi e
relative  sanzioni penali  e  amministrative,  approvato con  decreto
legislativo 26 ottobre  1995, n. 504, che prevede  la possibilita' di
stabilire  i prodotti  da  assoggettare al  contrassegno fiscale,  le
caratteristiche e il prezzo dei contrassegni;
  Visto l'articolo 29, comma 4,  del predetto testo unico che prevede
la possibilita' di modificare i casi di esclusione dall'obbligo della
denuncia di deposito dei prodotti alcolici assoggettati ad accisa;
  Visto l'articolo 30, comma 3,  del medesimo testo unico che prevede
la possibilita' di  modificare i casi di  esclusione dall'obbligo del
documento di accompagnamento per la circolazione di tali prodotti;
  Attesa la  necessita' per alcune bevande  di prevedere l'esclusione
dall'obbligo   del  contrassegno   e  dai   vincoli  di   deposito  e
circolazione sopraindicati;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere del  Consiglio  di  Stato espresso  nell'adunanza
generale del 5 giugno 1997;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3 - 4639 / U.C.L. del 17 giugno 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Sono escluse dall'obbligo  dell'applicazione del contrassegno di
Stato di cui  all'articolo 9, comma 3, della legge  28 marzo 1968, n.
415, dall'obbligo della denuncia di  deposito di cui all'articolo 29,
comma 1,  del testo unico delle  disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e  sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, approvato con  decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n.  504,  e dall'obbligo  del  documento  di accompagnamento  di  cui
all'articolo  30,  comma 1,  del  predetto  testo unico,  le  bevande
alcoliche  costituite  da  vini aromatizzati,  liquori,  acquaviti  e
alcole  etilico, addizionati  con acqua  gassata semplice  o di  soda
oppure con  succhi di frutta,  sciroppi, bevande analcoliche  o altri
prodotti alimentari, condizionate  in recipienti contenenti quantita'
non  superiori a  35 centilitri  ed aventi  titolo alcolometrico  non
superiore all'11 per cento in volume.
  Il presente  decreto, munito del  sigillo di Stato,  sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 26 giugno 1997
                                                   Il Ministro: Visco
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1997
  Registro n. 2 Finanze, foglio n. 177