N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 gennaio 1997

                                 N. 7
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 29 gennaio 1997 (della regione autonoma Friuli-Venezia
 Giulia)
 Edilizia  e urbanistica - Procedura per il rilascio della concessione
    edilizia -  Norme della legge finanziaria, sostitutive  di  quelle
    gia'  contenute  nell'art.  4  del  d.-l.  5  ottobre 1993, n. 398
    (convertito, con modificazioni, in legge  4 dicembre 1993, n. 493)
    - Possibilita' quando tutti i termini previsti siano decorsi senza
    che l'autorita' competente abbia  provveduto,  che  il  presidente
    della    Giunta    regionale,    su    istanza   dell'interessato,
    nell'esercizio di poteri sostitutivi,  nomini  un  commissario  ad
    acta,  il  quale,  entro  i  trenta  giorni  successivi, adotti un
    provvedimento con i medesimi effetti della concessione edilizia  -
    Integrazione  di  tali disposizioni con la previsione dell'obbligo
    di  regioni  e  province  autonome   di   adeguarvi   le   proprie
    legislazioni    e   quindi,   implicitamente,   per   la   regione
    Friuli-Venezia Giulia, di recepirle in luogo  di  quelle  da  essa
    gia'  adottate  con  l'art.  84  della legge regionale 19 novembre
    1991, n. 52, fondato sul diverso principio del silenzio-assenso  -
    Illegittima  incidenza,  non potendo la nuova procedura introdotta
    dalla legge statale ricomprendersi tra le  norme  fondamentali  di
    riforma economico-sociale, sulle competenze primarie della regione
    nelle  materie  dell'urbanistica e dell'ordinamento degli uffici -
    Illegittima deroga, altresi', al precetto statutario che, riguardo
    alle funzioni amministrative regionali, ne consente la delega agli
    enti locali ma non interventi sostitutivi e sanzionatori di  altri
    soggetti  -  Richiamo  alle  sentenze nn. 296, 496 e 497 del 1993,
    153/1995 e 1033/1988.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 60).
 (Statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 8 e 11).
(GU n.8 del 19-2-1997 )
   Ricorso della regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  in  persona
 del  presidente  della  Giunta  regionale  pro-tempore sig. Giancarlo
 Cruder, rappresentata e difesa, come da delega in calce  al  presente
 atto  ed  in  virtu' della delibera della Giunta regionale 17 gennaio
 1997,  n.  64,  dall'avv.  Renato  Fusco,  avvocato  della   Regione,
 eleggendo  domicilio presso l'ufficio di rappresentanza della regione
 stessa, sito in Roma, piazza Colonna n. 355, contro il Presidente del
 Consiglio dei Ministri in carica,  rappresentato  e  difeso  ex  lege
 dall'Avvocatura   generale   dello  Stato  per  la  dichiarazione  di
 illegittimita' costituzionale del comma 60 dell'art. 2 della legge 23
 dicembre 1996, n. 662, recante  "Misure  di  razionalizzazione  della
 finanza  pubblica",  concernente  le  procedure per il rilascio della
 concessione edilizia per violazione dell'art. 118, terzo comma, della
 Costituzione  e  degli  artt.  4,  8  e 11 dello statuto di autonomia
 (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).
                                In fatto
   A) - La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' stata  costituita
 con  legge  costituzionale  31  gennaio  1996 n. 1, approvativa dello
 Statuto speciale.
   Con l'art. 4  di  detta  legge  costituzionale  ad  essa  e'  stata
 attribuita  competenza  legislativa primaria ed esclusiva in numerose
 materie, tra le quali e' compresa l'urbanistica (art. 4, n. 12).
   Correlativamente  il  successivo  art.  8  ha  ad  essa   demandato
 l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  nella materie assegnate
 alla rispettiva competenza legislativa.
   Infine l'art. 11 stabilisce che  la  regione  esercita  normalmente
 dette funzioni amministrative delegandole alle province ed ai comuni,
 ai  loro  consorzi  ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro
 uffici.
   Pure deve essere rilevato ai fini della presente  impugnazione  che
 l'art.  4  dello statuto attribuisce competenza primaria ed esclusiva
 della ricorrente regione  anche  la  materia  dell'ordinamento  degli
 uffici (art. 4, n. 1).
   Per  la  materia  dell'urbanistica  sono  state  poi  trasferite le
 attribuzioni degli organi centrali e periferici dello  Stato  con  le
 norme  di  attuazione statutaria - di cui all'art. 65 St. - contenute
 nel d.P.R. 26 agosto 1965, n. 116 nel d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902
 e nel d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.
   B) - Nell'esplicazione  di  tali  illustrate  competenze  e'  stata
 adottata  nel corso del tempo una organica disciplina regionale della
 materia.  Attualmente l'intero settore e'  disciplinato  dalla  legge
 regionale  19  novembre  1991,  n.  52,  recante  "Norme regionali in
 materia di pianificazione territoriale ed urbanistica".
   Detta legge costituisce un ampio organico provvedimento legislativo
 (di ben  142  articoli)  che  regola  nel  Friuli-Venezia  Giulia  il
 delicato  settore  della  pianificazione territoriale (Titoli   I-V),
 definisce  la  disciplina  dell'attivita'  urbanistica  ed   edilizia
 (Titolo  VI),  delle  sanzioni  urbanistiche  (Titolo VII), e inoltre
 contiene puntuali disposizioni  in  materia  di  sistema  informativo
 regionale  (Titolo  VII),  disposizioni  complementari  e transitorie
 (Titolo IX), disposizioni in materia  di  protezione  delle  bellezze
 naturali (Titolo X).
   Per  quanto cocerne in particolare la disciplina procedimentale per
 il rilascio delle  concessioni  edilizie  detta  legge  regionale  n.
 52/1991 regola compiutamente gli aspetti operativi della materia, sia
 con  riguardo  alla  disciplina sostanziale degli interventi, sia con
 riferimento alle procedure che vanno  seguite  nelle  formazioni  dei
 diversi   provvedimenti   amministrativi  autorizzativi  dalle  opere
 edilizie:   essendo   quest'ultima   improntata   ai   principi    di
 semplificazione e trasparenza.
   Di  tali  principi  sono  in  particolare  espressione  l'art.  82,
 concernente il "Modalita' per il rilascio  e  per  il  diniego  della
 concessione  edilizia",  e l'art. 84, relativo al "Silenzio-assenso",
 ai sensi  del  quale  la  domanda  di  concessione  o  autorizzazione
 edilizia  si  intende  accolta  qualora  entro novanta giorni non sia
 stato comunicato il provvedimento motivato con cui  viene  negato  il
 rilascio della medesima.
   Detta  disposizione  regionale  riconosce  quindi  portata generale
 all'istituto del silenzio-assenso, gia'  introdotto  dal  legislatore
 statale  per  certe  fattispecie  con il d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9,
 convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
   Per quanto poi concerne l'individuazione del regime  autorizzatorio
 al  quale  sottoporre  gli interventi edilizi, con l'art. 68 e l'art.
 72 sono stati  chiaramente  individuati  gli  interventi  soggetti  a
 denuncia  e ad autorizzare edilizia, mentre la pronta realizzabilita'
 degli stessi e' garantita anche  in  questo  caso  dall'istituto  del
 silenzio-assenso  esteso  al  rilascio  dell'autorizzazione  edilizia
 dell'art. 79.
    C) - Con l'art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996 si provvede a
 sostituire l'art. 4 del d.-l. 5 ottobre 1993, n. 398 (convertito  con
 modificazioni,  dalla  legge 4 dicembre 1993, n. 493), dettando nuove
 procedure per il rilascio della concessione edilizia.
   Per quanto attiene alla presente impugnazione deve  in  particolare
 evidenziarsi  che  il  comma  6  del sostituto art. 4 prevede che una
 volta  decorso  inutilmente   il   termine   per   l'emanazione   del
 provvedimento   conclusivo   del   procedimento   di  rilascio  della
 concessione edilizia, nonche' l'ulteriore termine disposto  a  favore
 dell'autorita'  competente  per  provvedere a seguito della richiesta
 dell'interessato,  quest'ultimo  "...  puo'  inoltrare   istanza   al
 presidente    della    Giunta   regionale   competente,   il   quale,
 nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici  giorni
 successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni,
 adotta  il  provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione
 edilizia".
    In tale modo il legislatore statale ha eliminato  la  possibilita'
 di applicare l'istituto del silenzio-assenso nella materia de qua.
   Deve  poi essere rilevato come il successivo comma 18 del sostituto
 art. 4 del decreto-legge n. 398/1993 stabilisce che "Le regioni e  le
 provincie  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  le proprie
 normazioni ai principi contenuti nel presente  articolo  in  tema  di
 procedimento":   imponendo   quindi   un  obbligo  di  emanazione  di
 legislazione adeguativa a tale previsione di legge statale.
                              In diritto
   Il comma 60 dell'art. 2 dell'impugnata legge 23 dicembre  1996,  n.
 662,  concernente  le  procedure  per  il  rilascio della concessione
 edilizia, risulta costituzionalmente illegittimo per i seguenti
                                Motivi
   1. - Violazione degli artt. 4, 8 e 11 dello statuto  di  autonomia,
 approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
   1.1.  -  Si  e' gia' sopra illustrato come la ricorrente regione e'
 attributaria  di  competenza  primaria  esclusiva  -  legislativa  ed
 amministrativa  -  in materia di urbanistica ai sensi dell'art. 4, n.
 12 e dell'art.  8 della legge costituzionale n. 1/1963.
   Tale competenza si esercita in armonia con la Costituzione,  con  i
 principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  dello  Stato, con le
 norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi
 internazionali dello Stato,  nonche'  nel  rispetto  degli  interessi
 nazionali e delle altre regioni: senza quindi ulteriori vincoli.
   Orbene  l'espletato  esercizio della propria competenza legislativa
 nelle materie di cui all'art.  4  dello  Statuto  impedisce  che  nel
 territorio  regionale possono trovare applicazione le disposizioni di
 legge  statali  successivamente  emanate  e  riguardanti  le  materie
 medesime.
   Con  l'unica  eccezione  della  legislazione  statale  nelle stesse
 materie nella particolare ipotesi stabilita dall'art. 64 St., secondo
 cui "nelle materie attribuite alla competenza della regione,  fino  a
 quando   non  sia  diversamente  disposto  con  legge  regionale,  si
 applicano le leggi dello Stato".
   In sostanza  quindi  le  competenze  primarie  ed  esclusive  della
 regione  non  possono  essere  limitate  da sopravvenuta legislazione
 statale nelle medesime materie di congiunta regolamentazione, se  non
 con  riguardo  ai  soli  principi  derivanti  da normativa di riforma
 economico-sociale.
   1.2. - Sono note le difficolta' di coordinamento che sorgono quando
 la normativa di fonte statale venga emanata successivamente a  quella
 di fonte regionale; essendo ampiamente riconosciuto come negli ultimi
 anni  lo  svolgersi  dei  rapporti politico-istituzionali tra Stato e
 regioni ha ridisegnato  il  modello  costituzionale  delle  autonomie
 regionali, il quale risulta al momento peggiorativamente modificato a
 causa della generale riduzione sostanziale degli ambiti di competenza
 legislativa   regionale,   nonche'   del   tendenziale  tentativo  di
 omogeneizzazione delle regioni speciali e delle regioni ordinarie.
   Ed infatti la potesta' legislativa regionale e' interessata da  una
 crescente ingerenza della potesta' legislativa statale (che spesso si
 e' imposta con effetti abrogativi, anche tramite norme di dettaglio);
 nonche'  dalla  tendenziale  parificazione della potesta' legislativa
 esclusiva   a   quella   concorrente,   attraverso,    tra    l'altro
 l'assimilazione di principi che di esse costituiscono rispettivamente
 il limite.
   Tuttavia  deve  essere  posto  nel  massimo  rilievo come la stessa
 giurisprudenza  costituzionale  costantemente   ha   ritenuto   (cfr.
 sentenze nn. 296, 496 e 497 del 1993 e n. 153/1995) che la competenza
 primaria  ed  esclusiva  delle  regioni e dele provincie ad autonomia
 speciale puo' essere limitata soltanto da normativa  statale  recante
 disposizioni   aventi   valore   di  norme  fondamentali  di  riforma
 economico-sociale.
    1.3. -  Alla  luce  di  tali  premesse  si  ritiene  che  in  modo
 assolutamente  illegittimo  l'eccepito  comma  18 imponga un onere di
 adeguamento alla nuova normativa anche nei  confronti  delle  regioni
 speciali e quindi anche della ricorrente regione.
   Si nega infatti che ai "principi in tema di procedimento" contenuti
 nel  modificato  art.  4  possa in qualche modo attribuirsi valore di
 "norme fondamentali di riforma economico-sociale";  potendo  al  piu'
 essere  qualificabili  quali  principi fondamentali della materia, ed
 inidonei pertanto a  vincolare  una  potesta'  legislativa  regionale
 esclusiva.
   Avendo  competenza  primaria  in  materia  urbanistica  la  regione
 Friuli-Venezia  Giulia,  avendola  essa  esercitata  con   la   legge
 regionale  n.  52/1991, ed avendo statuito che in caso all'art. 84 di
 essa, che si forma silenzio-assenso, ed  e'  accolta  la  domanda  di
 concessione  o  autorizzazione  edilizia  nel  caso  in cui non venga
 denegato il rilascio entro  il  termine  di  novanta  giorni  non  e'
 ammissibile sotto il profilo della legittimita' costituzionale che la
 recente  censurata  disposizione  statale  possa  imporre  un diverso
 regime anche in territorio  regione  con  riferimento  alla  medesima
 fattispecie del mancato rilascio della concessione edilizia.
   L'onere  di  adeguamento  imposto  dal  legislatore  statale appare
 illegittimamente invasivo della attribuita ed  esercitata  competenza
 legislativa   regionale   nella  materia  urbanistica,  attribuita  -
 ripetesi - alla competenza  legislativa  primaria  ed  esclusiva  dal
 legislatore  costituzionale  con  la  citata  legge costituzionale n.
 1/1963 approvativa dello statuto di autonomia.
   1.4.  -  Pure  va  sottolineato  come  codesta  ecc.ma  Corte,   in
 riferimento  alle  questioni di legittimita' costituzionale sollevate
 dalla  regione  Sardegna  nei  confronti  dell'art.  8   del   citato
 decreto-legge  n. 9/1982 (e della conseguente legge di conversione n.
 94/1982), introduttivo dell'istituto del silenzio-assenso nell'ambito
 del procedimento di  rilascio  delle  concessioni  edilizie,  con  la
 sentenza  n.  1033/1988  abbia ritenuto espressamente che "... non si
 puo'  dubitare  che   l'introduzione   del   nuovo   regime   fondato
 sull'istituto  del  silenzio,  accogliendo  in  un  settore di vitale
 importanza  ...  rientri,  in  base  ai   criteri   elaborati   dalla
 consolidata giurisprudenza di questa Corte, fra le norme fondamentali
 delle  riforme economico-sociali. Come tale, il nuovo regime non puo'
 non vincolare l'esercizio  delle  competenze  legislative  regionali,
 compresa quella esclusiva nel campo dell'edilizia residenziale, salva
 sempre  la liberta' del legislatore regionale, commisurata al proprio
 grado di autonomia, di regolare le modalita' attuative  dell'istituto
 del  silenzio-assenso,  in conformita' ovviamente con i motivi che ne
 hanno suggerito l'estensione".
   Appare incongruo e singolare che la contestata disposizione statale
 con norma non avente valenza  di  riforma  economico-sociale  imponga
 alla  regione  Friuli-Venezia Giulia di adeguarsi alla previsione del
 commissariamento  in  caso  di  mancato  rilascio  della  concessione
 edilizia  nei  termini;  dovendo  rinunciare  all'applicazione  della
 propria norma dell'art. 84 prevedente l'istituto del silenzio-assenso
 per   la   medesima   fattispecie   fattuale,   dismettendo    quindi
 l'applicazione  dell'istituto  stesso  che da codesta ecc.ma Corte e'
 stato dichiarato essere principio di riforma economico-sociale.
   1.5. - L'illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate
 deve pure essere eccepita in riferimento all'art. 4, n. 1 e  all'art.
 11   dello   Statuto.   Infatti   e'   evidente  come  la  previsione
 dell'introduzione anche  nell'ordinamento  della  ricorrente  regione
 della  figura  del  commissario  ad  acta ai fini dell'emanazione dei
 provvedimenti aventi i medesimi effetti delle concessioni edilizie  e
 del  conseguente  obbligo per il presidente della Giunta regionale di
 procedere  a  tale  nomina  qualora  richiesta   dagli   interessati,
 concretizza per un verso una inammissibile invasione nella competenza
 in   materia   di  ordinamento  degli  uffici  pure  attribuita  alla
 competenza primaria ed esclusiva della regione  dell'art.  4,  n.  1,
 St.;  e  per  altro verso costituisce un'ipotesi derogatoria rispetto
 alle previsioni dell'art. 11, il quale prevede la  delega  agli  enti
 locali  delle  funzioni  amministrative  regionali  e  non interventi
 sostitutivi e sanzionatori per lo  piu'  previsti  da  una  normativa
 statale   emanata   in  materia  coperta  dalla  competenza  primaria
 medesima.
   Per   le   considerazioni   contestative  sopra  illustrate  ed  in
 accoglimento del  presente  ricorso  si  chiede  conclusivamente  che
 codesta     ecc.ma    Corte    costituzionale    voglia    dichiarare
 l'illegittimita' costituzionale del comma 60 dell'art. 2 della  legge
 23  dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della
 finanza pubblica", concernente le procedure  per  il  rilascio  della
 concessione  edilizia,  per  violazione  degli  artt. 4, 8 e 11 dello
 statuto di autonomia (approvato con legge costituzionale  31  gennaio
 1963, n. 1).
     Trieste-Roma, addi' 22 gennaio 1997
                     L'avvocato della regione Fusco
 97C0109