DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1998
Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 recante: "Ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri".(GU n.23 del 29-1-1999)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'art. 21, comma 3; Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 1998, recante "Ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520; Considerata l'opportunita' di apportare al suddetto ordinamento transitorio modifiche di adattamento al programma di attivita' del nuovo Governo; Decreta: Art. 1. 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, il comma 1 e' cosi' sostituito: " 1. Il presente decreto disciplina le seguenti strutture generali: l'ufficio stampa e del portavoce; l'ufficio del consigliere diplomatico; l'ufficio del consigliere militare; l'ufficio del cerimoniale; l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri; il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; il dipartimento per il coordinamento amministrativo; il dipartimento per gli affari economici; il dipartimento degli affari generali e del personale; l'ufficio bilancio e contabilita'; l'ufficio servizi amministrativi e tecnici; l'ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica; l'ufficio del segretario generale; l'ufficio del sovrintendente; il servizio per il controllo interno; l'ufficio di segreteria del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie; l'ufficio di segreteria della Conferenza Statocitta' ed autonomie locali."; b) all'art. 4, comma 2, sono soppresse le parole "e del dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali"; c) all'art. 4, comma 3, alle parole "del dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici" sono sostituite le parole: "dell'ufficio bilancio e contabilita', dell'ufficio dei servizi amministrativi e tecnici, dell'ufficio del sovrintendente"; d) all'art. 8, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nell'ambito dell'ufficio, opera, in posizione di autonomia, il servizio per il coordinamento della produzione di materiali di armamento che cura i compiti in materia attribuiti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185. Al servizio e' preposto il capo dell'ufficio."; e) all'art. 12, comma 1, le parole "articoli 13, 14, 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 13, 14 e 15"; f) gli articoli 15 e 16 sono sostituiti dal seguente: "Art. 15 (Dipartimento per gli affari economici) . 1. Il Dipartimento per gli affari economici opera in materia di: analisi macroeconomiche, con riferimento anche alla finanza pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti economico finanziari di carattere generale; attivita' di concertazione del Governo con le parti sociali e monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi economico finanziari programmati; occupazione, in riferimento anche all'attuazione ed aggiornamento del protocollo sulle politiche dei redditi e dell'occupazione nelle aree depresse; interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziale; rapporti con le parti sociali e le amministrazioni pubbliche interessate. 2. Il Dipartimento per gli affari economici comprende i seguenti uffici: ufficio per il coordinamento dell'attivita' economica; ufficio per la finanza pubblica; ufficio per lo sviluppo e l'occupazione. 3. L'ufficio per il coordinamento dell'attivita' economica si articola nei seguenti servizi: servizio coordinamento e valutazione attivita' di Governo; servizio attivita' produttive, ricerca e innovazione tecnologica; servizio politica economica internazionale e fondi Unione europea. 4. L'ufficio per la finanza pubblica si articola nei seguenti servizi: servizio coordinamento finanza pubblica; servizio stato sociale; servizio documentazione economica e statistica. 5. L'ufficio per lo sviluppo e l'occupazione si articola nei seguenti servizi: servizio mercato del lavoro; servizio sviluppo del territorio; servizio mercati finanziari e assetto dei mercati."; g) l'art. 18 e' sostituito dai seguenti: "Art. 18 (Ufficio bilancio e contabilita') . - 1. L'ufficio bilancio e contabilita' provvede agli adempimenti di natura finanziaria, patrimoniale e contabile relativi all'attivita' della Presidenza. 2. L'ufficio bilancio e contabilita' si articola nei seguenti servizi: servizio bilancio; servizio spese di funzionamento e gestioni varie; servizio cassa ed erogazione spese diverse. Art. 18-bis (Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici) . - 1. L'ufficio per i servizi amministrativi e tecnici provvede alla stipulazione dei contratti per l'acquisizione dei beni strumentali e dei servizi inerenti allo svolgimento dell'attivita' di istituto, nonche' alla loro gestione, con esclusione di quelli informatici e telematici. Nell'ambito dell'ufficio opera il centralino telefonico. 2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi: servizio immobili; servizio contratti; servizio impianti; servizio automezzi."; h) all'art. 20, comma 3, gli ultimi due periodi sono soppressi e sostituiti dal seguente: "All'ufficio fa capo il servizio di accettazione della corrispondenza. Il comma 5 dell'art. 20 e' sostituito dal seguente: "Nell'ambito dell'ufficio opera la segreteria speciale"; i) l'art. 20, comma 4, e' sostituito dal seguente: " 4. L'ufficio si articola nei seguenti servizi: servizio coordinamento interno; servizio di supporto alle funzioni istituzionali; servizio di supporto alle funzioni strumentali; servizio dati del programma di Governo e monitoraggio dell'attuazione."; l) dopo l'art. 20, e' inserito il seguente articolo: "Art. 20-bis (Ufficio del sovrintendente) . - 1. L'ufficio assicura la tempestiva realizzazione delle esigenze strumentali e logistiche del presidente e di altre autorita' residenti presso la sede del Governo e cura il mantenimento e il decoro della stessa sede. L'ufficio si articola nei seguenti servizi: servizio di intendenza; servizio di assistenza alle esigenze strumentali del presidente."; m) all'art. 21, il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Alla direzione del servizio e' preposto un collegio composto da tre membri nominati con decreto del presidente tra dirigenti generali o equiparati, docenti universitari, esperti esterni di comprovata professionalita'. Con il medesimo decreto e' nominato il presidente del collegio". 2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 1998 Il Presidente: D'Alema Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1999 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 21