Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Catania.(GU n.90 del 19-4-1999)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il comma 15 dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per
la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa
proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola,
formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio,
dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonche' delle
consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio
decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e
per ciascun capo di bestiame;
Visto l'art. 9-quinquies, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della
legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini
previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai
lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1971, con il quale e' stata
approvata la deliberazione del 30 ottobre 1970 della commissione
provinciale per la manodopera agricola di Catania;
Considerato che la locale commissione provinciale per la manodopera
agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha
provveduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per
ciascun capo di bestiame, di cui al comma 15 dell'art. 9-quinquies
della legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto
decreto ministeriale;
Visto il comma 17 dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre
1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data
prevista dal suddetto articolo, delle proposte delle commissioni
provinciali per la manodopera agricola, si provveda con il solo
parere della commissione centrale;
Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art.
9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
Decreta:
I valori medi di impiego di manodopera, per la singola coltura e
per ciascun capo di bestiame nella provincia di Catania, sono
determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la
proposta contenuta nella deliberazione datata 9 dicembre 1997 della
commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 17, della
legge 28 novembre 1996, n. 608.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 1999
Il Ministro: Bassolino
----> Vedere Tabella a Pag. 41 della G.U. <----