REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1988, n. 12 

  Centri Interaziendali Addestramento Professionale per l'Industria
(C.I.A.P.I.) di Catona e Crotone. Personale a tempo indeterminato.
Modificazioni della legge regionale 22 novembre 1984, n. 35.
(GU n.25 del 18-6-1988)

   (Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale
           della regione Calabria n. 21 del 15 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 35 del 22
novembre 1984 viene cosi' modificato:
   "Il  personale  che  alla  data  di  entrata in vigore della legge
regionale n. 35 del 22 novembre 1984 presta servizio con rapporto  di
lavoro   riconosciuto   a   tempo   indeterminato   presso  i  Centri
Interaziendali   Addestramento    Professionale    per    l'Industria
(C.I.A.P.I.) di Catona e Crotone, puo' essere inquadrato, a domanda e
previo superamento di una prova concorsuale d'idoneit'a',  nel  ruolo
unico regionale, contingente settore formazione professionale.
   2.  Il  settimo  comma  dell'art.  3  della  medesima  legge viene
sostituito dal seguente:
   "Le  qualifiche di provenienza presso i C.I.A.P.I. descritte nella
stessa tabella di comparizione,  devono  risultare  da  atti  formali
adottati  entro  e non oltre il 31 dicembre 1980 o dagli atti formali
di assunzione se la stessa e' avvenuta successivamente a tale  data".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, addi' 8 aprile 1988
 
                                OLIVO