Capo II NORME TRANSITORIE E DI RINVIO PER IL PERSONALE REGIONALE Art.63. Norme finali e di rinvio
1. Viene confermata la validita' dell'art. 26 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, cosi' come sostituito dalla legge regionale di pari data n. 7, al fine di consentire la definizione delle procedure concorsuali in corso. 2. Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma saranno assegnati, oltre ai posti di organico vacanti alla data del 31 dicembre 1987, il 50 per cent