PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 novembre 2016 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della  Regione  Emilia-Romagna  nelle   iniziative   finalizzate   al
superamento  della  situazione   di   criticita'   determinatasi   in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni  13
e 14 settembre 2015 hanno colpito il  territorio  delle  province  di
Parma e Piacenza. (Ordinanza n. 402). (16A08060) 
(GU n.267 del 15-11-2016)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  14  agosto  2013,   n.   93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre  2015
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data del presente  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni  13
e 14 settembre 2015 hanno colpito il  territorio  delle  province  di
Parma e Piacenza; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 292 del 19 ottobre 2015, con la quale sono state  adottate  misure
urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza sopra indicato; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  D'intesa con la Regione Emilia-Romagna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di  criticita'  determinatosi  nel  territorio  regionale  a
seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  direttore  dell'Agenzia
per la sicurezza territoriale e la protezione  civile  della  Regione
Emilia-Romagna e' individuato  quale  responsabile  delle  iniziative
finalizzate  al  definitivo  subentro  della  medesima  regione   nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati
alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a
porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del
presente provvedimento  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana, le attivita' occorrenti  per  il  proseguimento  in  regime
ordinario delle iniziative in corso finalizzate  al  superamento  del
contesto critico in rassegna, ivi  compreso  il  proseguimento  delle
misure di assistenza alla popolazione ed, in particolare,  ai  nuclei
familiari  sfollati,  nei  limiti  della  somma  di  euro  200.000,00
disponibile sulla contabilita' speciale di cui al comma 5  ed  a  tal
fine  gia'   destinata   e,   comunque,   non   oltre   la   scadenza
dell'operativita' della stessa contabilita' speciale. Egli  provvede,
altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 292  del  19  ottobre  2015,  provvede  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative  della  Regione  Emilia-Romagna,
nonche'  della  collaborazione  degli   enti   territoriali   e   non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il  predetto  direttore  provvede,  fino  al
completamento degli interventi di cui al comma 2  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale, aperta ai sensi dell'ordinanza del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 292 del 19 ottobre  2015,
che viene al medesimo intestata  fino  al  1°  novembre  2017,  salvo
proroga da disporsi con apposito provvedimento previa  relazione  che
motivi adeguatamente la necessita' del perdurare  della  contabilita'
medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo  stato
di avanzamento degli interventi. Il predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  direttore
puo'  predisporre  un  Piano  contenente  gli  ulteriori   interventi
strettamente  finalizzati  al   superamento   della   situazione   di
criticita',  da  realizzare  a  cura  dei   soggetti   ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  Piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al  bilancio  della  Regione  Emilia-Romagna
ovvero,  ove  si  tratti  di  altra  amministrazione,  sono   versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale sullo stato di attuazione del Piano  di  cui  al  presente
comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Il direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 8 novembre 2016 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                      Curcio