DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1999 

  Disposizioni per definire nelle regioni Lazio e Molise i ricorsi in
materia di determinazione dei  quantitativi di produzione lattiera, a
norma  dell'articolo 2,  comma 8-bis  , del  decretolegge 1  dicembre
1997, n. 411,  convertito, con modificazioni, dalla  legge 27 gennaio
1998, n. 5.
(GU n.24 del 30-1-1999)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto il  decreto-legge 1  dicembre 1997,  n. 411,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge  27 gennaio  1998, n.  5, recante  misure
urgenti per gli accertamenti in  materia di produzione lattiera, e in
particolare  l'art.  2,   comma  8-bis,  secondo  cui,   in  caso  di
inadempienza  del   rispetto  dei  termini  perentori   previsti  per
l'istruttoria  e la  decisione dei  ricorsi e  la trasmissione  delle
relative decisioni, il Presidente  del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione  del Consiglio  dei  Ministri,  adotta i  provvedimenti
necessari;
  Visto  il decreto-legge  15 giugno  1998, n.  182, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276, che ha stabilito in
ottanta giorni il termine perentorio per l'istruttoria e la decisione
dei ricorsi di riesame, a decorrere dalla scadenza del termine per la
loro presentazione, e ha previsto  che le regioni e province autonome
esaminano e decidono anche i  ricorsi presentati entro i venti giorni
successivi  alla scadenza  del  termine, disponendo  che le  relative
decisioni  devono  essere  fatte pervenire  all'AIMA  nei  successivi
cinque giorni;
  Considerato  che le  regioni  Calabria, Lazio,  Piemonte, Umbria  e
Molise non hanno adottato le  decisioni di competenza entro i termini
sopra indicati;
  Viste le  note del Ministro  per le  politiche agricole in  data 11
settembre  1998  con  le  quali  e'  stato  fissato  un  termine  per
effettuare le operazioni mancanti;
  Preso  atto  che  le  regioni Calabria,  Piemonte  e  Umbria  hanno
adempiuto ai sensi  dell'art. 2, comm 8, del  citato decreto-legge n.
411 del  1997, convertito,  con modificazioni, dalla  legge n.  5 del
1998, come sostituito  dall'art. 1 del predetto  decreto-legge n. 182
del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 276 del 1998,
entro il  termine fissato con le  predette note in data  11 settembre
1998;
  Visto l'art.  45, comma 27, della  legge 23 dicembre 1998,  n. 448,
che  ha ulteriormente  prorogato al  10  gennaio 1999  il termine  di
trasmissione all'AIMA delle decisioni di ricorsi di riesame;
  Considerato  che le  regioni Lazio  e  Molise non  hanno portato  a
termine i predetti  adempimenti, come dalle stesse  comunicato con le
note in data 14 gennaio 1999 della regione Lazio e in data 13 gennaio
1999 della regione Molise;
  Ritenuto  che  occorre  adottare   i  provvedimenti  necessari  per
l'istruttoria, la  decisione dei  ricorsi e l'invio  tempestivo delle
decisioni;
  Sentite le regioni Lazio e Molise;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 15 gennaio 1999;
  Sulla proposta del Ministro per  le politiche agricole, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'istruttoria e alla decisione dei ricorsi di riesame, nonche'
alla trasmissione attraverso il  sistema informatico delle decisioni,
per le  quali siano  scaduti i termini  previsti dal  decreto-legge 1
dicembre 1997, n. 411, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1998, n. 5, come modificata dal decreto-legge 15 giugno 1998,
n. 182, convertito, con modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1998, n.
276, e dall'art. 45, comma 27,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
per le  regioni Lazio e  Molise provvede,  entro il termine  di dieci
giorni dalla comunicazione del  presente decreto, il presidente della
rispettiva regione.
  2. Il presidente della regione ha  i poteri previsti dalla legge ai
fini  degli  adempimenti di  cui  al  comma  1, ivi  compresi  quelli
spettanti  alle  commissioni  regionali all'uopo  istituite,  nonche'
quelli previsti  dall'art. 2, comma  7, del decreto-legge  1 dicembre
1997, n. 411,  convertito, con modificazioni, dalla  legge 27 gennaio
1998, n. 5, per gli occorrenti accertamenti.
  3. Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si applicano
le disposizioni vigenti e, in particolare, i decreti del Ministro per
le  politiche agricole  17 febbraio  1998, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n.  42 del 20 febbraio  1998, e 22 giugno  1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998.
  Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la
registrazione e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Dato a Roma, addi' 19 gennaio 1999
                              SCALFARO
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  De   Castro,   Ministro   per    le
                                  politiche agricole
                                  Bellillo,  Ministro  per gli affari
                                  regionali
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 10