DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1999
Disposizioni per definire nelle regioni Lazio e Molise i ricorsi in materia di determinazione dei quantitativi di produzione lattiera, a norma dell'articolo 2, comma 8-bis , del decretolegge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5.(GU n.24 del 30-1-1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera, e in particolare l'art. 2, comma 8-bis, secondo cui, in caso di inadempienza del rispetto dei termini perentori previsti per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi e la trasmissione delle relative decisioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari; Visto il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276, che ha stabilito in ottanta giorni il termine perentorio per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame, a decorrere dalla scadenza del termine per la loro presentazione, e ha previsto che le regioni e province autonome esaminano e decidono anche i ricorsi presentati entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine, disponendo che le relative decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni; Considerato che le regioni Calabria, Lazio, Piemonte, Umbria e Molise non hanno adottato le decisioni di competenza entro i termini sopra indicati; Viste le note del Ministro per le politiche agricole in data 11 settembre 1998 con le quali e' stato fissato un termine per effettuare le operazioni mancanti; Preso atto che le regioni Calabria, Piemonte e Umbria hanno adempiuto ai sensi dell'art. 2, comm 8, del citato decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, come sostituito dall'art. 1 del predetto decreto-legge n. 182 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 276 del 1998, entro il termine fissato con le predette note in data 11 settembre 1998; Visto l'art. 45, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha ulteriormente prorogato al 10 gennaio 1999 il termine di trasmissione all'AIMA delle decisioni di ricorsi di riesame; Considerato che le regioni Lazio e Molise non hanno portato a termine i predetti adempimenti, come dalle stesse comunicato con le note in data 14 gennaio 1999 della regione Lazio e in data 13 gennaio 1999 della regione Molise; Ritenuto che occorre adottare i provvedimenti necessari per l'istruttoria, la decisione dei ricorsi e l'invio tempestivo delle decisioni; Sentite le regioni Lazio e Molise; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro per gli affari regionali; Decreta: Art. 1. 1. All'istruttoria e alla decisione dei ricorsi di riesame, nonche' alla trasmissione attraverso il sistema informatico delle decisioni, per le quali siano scaduti i termini previsti dal decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, come modificata dal decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276, e dall'art. 45, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le regioni Lazio e Molise provvede, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto, il presidente della rispettiva regione. 2. Il presidente della regione ha i poteri previsti dalla legge ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, ivi compresi quelli spettanti alle commissioni regionali all'uopo istituite, nonche' quelli previsti dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, per gli occorrenti accertamenti. 3. Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti e, in particolare, i decreti del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998, e 22 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 19 gennaio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri De Castro, Ministro per le politiche agricole Bellillo, Ministro per gli affari regionali Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1999 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 10