Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per le regioni Marche, Molise e Campania.(GU n.227 del 29-9-1997)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmentefermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a fare vino da tavola; Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.; Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87; Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia; Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura delle regioni Marche, Molise e Campania, con i quali le regioni suddette hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1997, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette; Considerato che la regione Campania ha formulato la richiesta di tale pratica enologica limitatamente alla provincia di Benevento; Decreta: Articolo unico 1. Nella campagna vitivinicola 1997/98 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nell'area viticola delle regioni Marche, Molise e della regione Campania, limitatamente alla provincia di Benevento. 2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 17 settembre 1997 Il Ministro: Pinto