N. 31 SENTENZA 30 gennaio - 10 febbraio 1997

 
 
 Giudizio sulla ammissibilita' della richiesta di referendum popolare.
 
 Costituzione della Repubblica italiana - Referendum - Leva militare -
 Obiezione  di  coscienza  -  Eliminazione delle norme che prevedono e
 organizzano il riscontro  sulla  validita'  delle  motivazioni  degli
 obiettori   sia  quanto  a  fondatezza  sia  quanto  a  sincerita'  -
 Unitarieta' del quesito referendario - Ammissibilita'.
 
 (Legge 15 dicembre 1972, n.  772,  come  modificata  dalla  legge  24
 dicembre  1974,  n.  1695,  artt. 1, primo, secondo e terzo comma, 2,
 primo e secondo comma, 3, primo comma, 4 e 8, sesto comma).
(GU n.7 del 12-2-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente:  dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum  popolare  per l'abrogazione della legge 15 dicembre 1972,
 n. 772,  recante  "Norme  per  il  riconoscimento  dell'obiezione  di
 coscienza",  cosi'  come  modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n.
 695, limitatamente alle seguenti parti:
     articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole:  "essere  ammessi
 a",  comma 2 ("I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti
 ad  una  concezione  generale   della   vita   basata   su   profondi
 convincimenti   religiosi   o  filosofici  o  morali  professati  dal
 soggetto.") e comma 3, limitatamente alla parola "comunque";
     articolo  2, comma 1, limitatamente alle parole: "entro 60 giorni
 dall'arruolamento", e comma 2 ("Gli abili ed  arruolati,  ammessi  al
 ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla
 legge,  che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal
 comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva  entro
 il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.");
     articolo  3,  comma  1,  limitatamente  alle  parole: "sentito il
 parere di una commissione circa la fondatezza  e  la  sincerita'  dei
 motivi addotti dal richiedente"
     articolo 4;
     articolo  8,  comma 6, limitatamente alle parole: ", sentita, nei
 casi di cui al quarto comma, la  commissione  prevista  dall'articolo
 4", iscritto al n. 99 del registro referendum;
   Vista  l'ordinanza  dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio
 centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato legittima la richiesta;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8 gennaio 1997 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Udito l'avvocato Giovanni Pitruzzella per i presentatori Bernardini
 Rita e Sabatano Mauro.
                           Ritenuto in fatto
   1. - L'Ufficio centrale per il  referendum,  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione  in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
 352, e successive modifiche e integrazioni, ha esaminato la richiesta
 di referendum popolare presentata il 28  settembre  1995  da  tredici
 cittadini elettori sul seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia  abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772,
 recante ''Norme per il riconoscimento dell'obiezione di  coscienza'',
 limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1, limitatamente
 alle  parole:  ''essere  ammessi a'', comma 2 ("I motivi di coscienza
 addotti debbono essere attinenti ad  una  concezione  generale  della
 vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali
 professati  dal  soggetto.")  e  comma  3,  limitatamente alla parola
 ''comunque''; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: ''entro
 60 giorni dall'arruolamento'', e comma 2 ("Gli abili e gli  arruolati
 (recte:   Gli abili ed arruolati), ammessi al ritardo e al rinvio del
 servizio militare per i motivi previsti dalla presente legge  (recte:
 dalla  legge),  che  non  avessero  presentato  domanda  nei  termini
 stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti  organi
 di  leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle
 armi."); articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: ''sentito il
 parere di una commissione circa la fondatezza  e  la  sincerita'  dei
 motivi  addotti  dal  richiedente''; articolo 4; articolo 8, comma 6,
 limitatamente alle parole: '', sentita, nei casi  di  cui  al  quarto
 comma, la commissione prevista dall'articolo 4''?".
   2.  -  Con  ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, l'Ufficio centrale,
 verificata la conformita' a legge della richiesta di  referendum,  ne
 ha  dichiarato  la legittimita', provvedendo all'integrazione formale
 del quesito con l'indicazione esplicita della legge 24 dicembre 1974,
 n. 695, modificativa della  legge  n.  772  del  1972  oggetto  della
 richiesta,  e  stabilendo  altresi'  la denominazione della richiesta
 medesima nei seguenti termini: "Obiezione di  coscienza  al  servizio
 militare: abolizione dei limiti per essere ammessi al servizio civile
 in luogo del servizio militare".
   3.  -  Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
 il presidente di questa Corte ha fissato il giorno 8 gennaio 1997 per
 la  conseguente  deliberazione  in  camera  di   consiglio,   dandone
 comunicazione  ai  presentatori  della  richiesta  di referendum e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 33,  secondo
 comma, della legge n. 352 del 1970.
   Con  successiva  ordinanza del 20 dicembre 1996, l'Ufficio centrale
 ha provveduto alla correzione degli errori  materiali  contenuti  nel
 quesito, quali sopra indicati.
   4.   -  Nell'imminenza  della  camera  di  consiglio,  il  comitato
 promotore del referendum  ha  depositato  una  memoria  nella  quale,
 illustrate    e   argomentate   le   finalita'   e   le   conseguenze
 dell'iniziativa, si conclude per l'ammissibilita' della richiesta.
   Obiettivo della stessa e' quello di affermare il diritto soggettivo
 a svolgere il servizio militare non armato o il servizio  alternativo
 civile, in sostituzione della disciplina che attualmente qualifica il
 riconoscimento  dell'obiezione  di  coscienza  come  ammissione  a un
 beneficio.
   Esclusa la sussistenza di alcuno dei limiti espressamente stabiliti
 dall'art. 75 della Costituzione, si osserva  nella  memoria  che  non
 solo non esistono motivi di rilevanza costituzionale che si oppongono
 al  riconoscimento  dell'obiezione  di coscienza al servizio militare
 come diritto, ma che piuttosto tale configurazione  sarebbe  coerente
 sia  con  i  principi  costituzionali  che apprestano la tutela della
 coscienza individuale (artt. 2, 19,  21  della  Costituzione),  quali
 enucleati  anche  dalla  giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn.
 467  del  1991  e  164  del  1985),  sia  con  le   linee   direttive
 dell'ordinamento, nazionale e internazionale; a tale ultimo riguardo,
 si  richiamano  le  diverse  iniziative  di riforma legislativa della
 materia, e il rilievo che, in questa prospettiva, assumono  le  norme
 contenute  in convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (art.
 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
 fondamentali;  art.  18 del Patto internazionale sui diritti civili e
 politici) nonche' la risoluzione  assunta  il  19  gennaio  1994  dal
 Parlamento europeo circa l'obiezione di coscienza come vero e proprio
 diritto.
   Sotto  altro  profilo, la difesa del comitato promotore illustra la
 sussistenza dei requisiti di chiarezza, univocita' e omogeneita'  del
 quesito.
   Analizzata  alla  luce del dato letterale, dei lavori preparatori e
 della giurisprudenza amministrativa -  solo  parzialmente  correttiva
 degli   ambiti   di   discrezionalita'   amministrativa  in  tema  di
 riconoscimento dell'obiezione -, la  normativa  oggetto  del  quesito
 evidenzia un omogeneo "principio abrogando", vale a dire quello della
 configurazione   dell'obiezione  come  "ammissione  a  un  beneficio"
 attraverso un  vaglio  di  carattere  discrezionale,  reso  esplicito
 dall'onere  di  adduzione  dei  motivi dell'obiezione e dal controllo
 dell'apposita commissione in ordine alla  "fondatezza  e  sincerita'"
 dei   motivi  addotti.  Eliminate  le  correlative  disposizioni,  ne
 deriverebbe - osserva il  comitato  -  l'inversa  affermazione  della
 titolarita' di un diritto soggettivo.
   La  completezza del quesito referendario, cosi', viene a delinearsi
 proprio in ragione dell'indicazione, in esso, di tutte le  norme  che
 sono  espressione  del ricordato principio abrogando e che variamente
 qualificano o  presuppongono  una  posizione  affievolita  di  tutela
 dell'obiezione di coscienza.
   Ne'  la  residua  disciplina,  una  volta  depurata dei riferimenti
 accennati,  potrebbe  in  alcun  modo  giustificare  una   permanente
 discrezionalita'  dell'amministrazione  nell'ammettere l'obiettore al
 servizio non armato o a quello civile, giacche'  rimarrebbe  soltanto
 una   verifica,   priva  di  connotati  discrezionali,  di  carattere
 negativo, in ordine alla  insussistenza  delle  tassative  condizioni
 ostative indicate nella legge.
   Al corpo elettorale - conclude la difesa dei promotori - e' offerta
 una chiara alternativa, tra il mantenimento dell'attuale impostazione
 in  termini  di  "beneficio"  e  la  configurazione  di un automatico
 riconoscimento di un preesistente  diritto:  anche  il  requisito  di
 chiarezza del principio abrogativo e' dunque soddisfatto.
   5.  - Nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 e' intervenuto,
 per i presentatori del referendum, l'avvocato  Giovanni  Pitruzzella,
 che ha insistito per l'ammissibilita' dell'iniziativa.
                        Considerato in diritto
   1.  -  La  richiesta di referendum abrogativo di alcune parti della
 legge  15  dicembre  1972,  n.  772  (Norme  per  il   riconoscimento
 dell'obiezione di coscienza) concerne le disposizioni che subordinano
 la  decisione del Ministro per la difesa sulle domande di coloro che,
 adducendo i motivi indicati nell'art. 1, secondo comma, della  legge,
 chiedono  di  essere  ammessi  a  soddisfare  l'obbligo  del servizio
 militare nei modi previsti dalla legge stessa (servizio militare  non
 armato o servizio sostitutivo civile), all'acquisizione del parere di
 una   commissione,   nominata  con  decreto  ministeriale,  circa  la
 fondatezza e la sincerita' dei motivi di coscienza fatti  valere  dai
 richiedenti.
   2. - La richiesta di referendum abrogativo e' ammissibile.
   Il  significato  unitario  del  quesito referendario, estraneo alle
 materie indicate dal secondo comma dell'art. 75  della  Costituzione,
 consiste  all'evidenza  nell'eliminazione delle norme che prevedono e
 organizzano il riscontro  sulla  validita'  delle  motivazioni  degli
 obiettori  di  coscienza,  sia  quanto  a  fondatezza  (rispetto alle
 indicazioni del secondo comma dell'art. 1) sia quanto a sincerita', e
 da  tale  riscontro  fanno  dipendere  la  decisione   del   Ministro
 sull'accoglimento  della  domanda  di ammissione al servizio militare
 non armato o al servizio sostitutivo civile.
   Indipendentemente  da  ogni  valutazione   circa   le   conseguenze
 dell'eventuale  approvazione  popolare  della domanda referendaria in
 questione e circa il possibile mutamento di qualificazione  giuridica
 della  pretesa  dell'obiettore  di coscienza, nel passaggio dal testo
 attuale della legge a quello che ne residuerebbe, si  deve  osservare
 che  tali  conseguenze  e  tale  mutamento,  una  volta effettuato il
 referendum con esito positivo, deriverebbero come effetto di  sistema
 da  un'operazione  in  se  stessa  conforme  alla  natura  abrogativa
 dell'istituto previsto dall'art.  75 della Costituzione.
   In nessun caso, infine, potrebbe ritenersi che la presenza  di  una
 valutazione  sulla  validita'  delle  motivazioni  di coscienza, come
 condizione dell'accesso ai modi di soddisfacimento  dell'obbligo  del
 servizio  militare  previsti dalla legge n. 772 del 1972, costituisca
 imprescindibile attuazione dell'art. 52 della Costituzione,  ne'  che
 la  vigente  configurazione  dell'obiezione  di coscienza rappresenti
 l'unico  possibile  equilibrio,  conforme  alla  Costituzione, tra le
 esigenze  individuali  e   quelle   collettive   che   si   esprimono
 nell'obbligo del servizio militare, obbligo configurabile dalla legge
 in ordine tanto ai "modi" quanto ai "limiti" del suo assolvimento.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile  la  richiesta  di  referendum  popolare  per
 l'abrogazione della legge 15 dicembre 1972, n.  772,  recante  "Norme
 per  il  riconoscimento  dell'obiezione  di  coscienza",  cosi'  come
 modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695,  limitatamente  alle
 seguenti parti:
     articolo  1,  comma 1, limitatamente alle parole: "essere ammessi
 a", comma 2 ("I motivi di coscienza addotti debbono essere  attinenti
 ad   una   concezione   generale   della   vita  basata  su  profondi
 convincimenti  religiosi  o  filosofici  o  morali   professati   dal
 soggetto.") e comma 3, limitatamente alla parola "comunque";
     articolo  2, comma 1, limitatamente alle parole: "entro 60 giorni
 dall'arruolamento", e comma 2 ("Gli abili ed  arruolati,  ammessi  al
 ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla
 legge,  che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal
 comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva  entro
 il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.");
     articolo  3,  comma  1,  limitatamente  alle  parole: "sentito il
 parere di una commissione circa la fondatezza  e  la  sincerita'  dei
 motivi addotti dal richiedente";
     articolo 4;
     articolo  8,  comma 6, limitatamente alle parole: ", sentita, nei
 casi di cui al quarto comma, la  commissione  prevista  dall'articolo
 4";  richiesta dichiarata legittima con ordinanza dell'11-13 dicembre
 1996 dall'Ufficio centrale per il  referendum  costituito  presso  la
 Corte di cassazione.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
                         Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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