N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 1997
N. 46 Ordinanza emessa il 17 aprile 1997 dal pretore di Nocera Inferiore sui ricorsi riuniti proposti da Castelnuovo Rosa ed altri contro l'INPS Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di riversibilita' - Incidenza sui principi di uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183). (Cost., artt. 3, 24 e 38).(GU n.6 del 11-2-1998 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva, letti gli atti di causa, ha pronunziato in data 17 aprile 1997, la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 3107/94 del registro generale, tra Castelnuovo Rosa + 14 rappresentati e difesi dal dott. proc. M. Santocchio, ricorrenti, e I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. R. Grimaldi, resistente. Con ricorso depositato il 5 marzo 1994 Castelnuovo Rosa premettendo di essere titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilita, chiedeva al Pretore, in funzione di giudice del lavoro, di dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione di reversibilita' in misura del 60% della pensione spettante al coniuge deceduto, comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo da quest'ultimo percepita, o che costui avrebbe avuto diritto a percepire, cosi' come statuito dalla sentenza n. 495 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedeva inoltre di condannare l'I.N.P.S. al pagamento in suo favore dei relativi importi. Si costituiva l'I.N.P.S nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. eccependo l'avvenuta decadenza della parte ricorrente dal potere di proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e comunque la carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda. Nelle more del giudizio veniva promulgata dal Parlamento la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della predetta legge, con la sola preclusione del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. All'udienza del 4 aprile 1997 il pretore disponeva la riunione al giudizio proposto da Castelnuovo Rosa degli altri proposti da Foggia Rosaria, Esposito Anna, Cirillo Luigia, Salvi Maria, Orza Salvatore, Lo Schiavo Carmela, Consoli Elvira, D'Amico Laura, Cerrato Filomena, Gargiulo Rosa, Siano Maria, Scafato Giuseppa, Mancuso Assunta, Scaglione Carmine, aventi ad oggetto la medesima questione. Il procuratore dei ricorrenti sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione nei termini che appresso si riportano. 1. - In primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181 con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui si stabilisce che "il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualita' ..."; asseriva infatti che tale disciplina realizza sotto un duplice aspetto una deroga al diritto comune delle obbligazioni, innanzitutto perche' consente all'ente tenuto al rimborso di estinguere il proprio debito in sei annualita', precludendo al creditore la possibilita' di esigere tempestivamente l'adempimento dell'obbligazione nella sua interezza, ed in secondo luogo perche' prevede che il rimborso delle somme in questione sia effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione, legittimando cosi' l'estinzione delle relative obbligazioni mediante una datio in solutum, a prescindere dal consenso del creditore. Ad avviso del procuratore dei ricorrenti tale sistema di adempimento e' inidoneo a realizzare un'immediata ed integrale ricostituzione del patrimonio del creditore, e per di piu' dotato di un carattere aleatorio in relazione alle oscillazioni che si verificano nel mercato dei titoli di Stato, e tale situazione e tanto piu' grave quando si pensi che i destinatari di tale sistema di adempimento coincidono con l'area piu' svantaggiata dei pensionati, essendo titolari del diritto all'integrazione al trattamento minimo. 2. - Sosteneva inoltre la ravvisabilita' di un contrasto tra l'art. 3 della Costituzione ed il comma 182 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, nella parte in cui quest'ultimo dispone che "nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria", in quanto, essendo ormai assodato il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali in favore del titolare del diritto ad ottenere una prestazione di natura previdenziale, appare illogico sancire l'esclusione nei confronti di talune categorie di crediti; in particolare appare ingiustificata la disparita' di trattamento che viene a verificarsi nei confronti dei destinatari della disposizione legislativa in discorso, che appartengono a fasce sociali svantaggiate. 3. - In relazione al comma 182 ravvisava il contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che "il pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996", affermava infatti che tale norma, escludendo gli eredi dalla possibilita' di azionare il diritto al rimborso spettante ai soggetti individuati dalle sentenze n. 495/1993 e 240/1994, ha effettuato una ingiustificata discriminazione, resa ancora piu' marcata dal fatto, obiettivamente riscontrabile, che i soggetti destinatari dei rimborsi sono tutti di eta' avanzata; la norma in esame, inoltre, se posta in relazione al comma 181, che dispone che il pagamento "avviene in sei annualita'", appare poi in contrasto con l'art. 38 della Costituzione in quanto abilita l'ente debitore a corrispondere la somme dovute ai pensionati in lungo margine di tempo, senza tener conto che l'elevata eta' di questi ultimi rende probabile il verificarsi di numerosi decessi, prima che sia intervenuto l'integrale pagamento, e senza che alcun diritto possa trasmettersi agli eredi, con il risultato pratico di esonerare in molti casi l'ente dal pagamento della prestazione previdenziale. 4. - Infine prospettava il possibile contrasto con l'art. 24 della Costituzione del comma 183, norma che dispone: "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Asseriva infatti che intanto puo' dirsi ammissibile, e compatibile con il disegno costituzionale, l'intervento del legislatore nel processo teso a definirne l'esito attraverso la declaratoria di estinzione, quando la situazione soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non pienamente soddisfatta, comunque arricchita dalla nuova previsione normativa; nel caso di specie, invece, la nuova normativa ha escluso che sugli importi maturati fino al 31 dicembre 1995 in favore dei pensionati interessati possano essere computati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonostante la consolidata interpretazione giurisprudenziale di senso contrario, menomando in maniera pregnante il diritto di difesa degli interessati, e sottraendo la controversia al controllo giurisdizionale. Ritiene questo pretore che la questione di costituzionalita' cosi' sollevata dal procuratore dei ricorrenti, oltre che rilevante al fine della definizione del presente giudizio, in quanto esso riguarda proprio, come sopra si e' esposto, la materia che e' oggetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 495/1993, poi disciplinata dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non sia manifestamente infondata per tutti i rilievi poc'anzi riferiti ai punti 1), 2), 3) e 4), sia singolarmente considerati che nel loro complesso.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale: 1) dell'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che "il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte coostituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualita'..."; 2) dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che "nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria"; 3) dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che "il pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996"; 4) dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento all'art. 24 Costituzione; Ordina la sospensione del giudizio in corso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita', assegnando alle parti per la riassunzione il termine di mesi tre dalla pubblicazione del provvedimento della Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata, integralmente, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone, all'esito degli adempimenti di cui sopra, l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale. Nocera Inferiore, addi' 17 aprile 1997 Il pretore: Scelza 98C0086