N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 1997

                                 N. 46
  Ordinanza  emessa  il 17 aprile 1997 dal pretore di Nocera Inferiore
 sui ricorsi riuniti proposti da  Castelnuovo  Rosa  ed  altri  contro
 l'INPS
 Previdenza  e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento
    dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di  titoli  di
    Stato  -  Estinzione  dei giudizi pendenti alla data di entrata in
    vigore della normativa impugnata - Esclusione  degli  interessi  e
    della  rivalutazione  monetaria  - Limitazione del diritto ai soli
    soggetti interessati e  ai  loro  superstiti  aventi  titolo  alla
    pensione   di   riversibilita'   -   Incidenza   sui  principi  di
    uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, 24 e 38).
(GU n.6 del 11-2-1998 )
                              IL PRETORE
   A   scioglimento  della  riserva,  letti  gli  atti  di  causa,  ha
 pronunziato in data 17 aprile 1997, la seguente ordinanza nella causa
 civile iscritta al n. 3107/94 del registro generale, tra  Castelnuovo
 Rosa  +  14  rappresentati  e  difesi  dal dott. proc. M. Santocchio,
 ricorrenti,  e  I.N.P.S.  in  persona   del   legale   rappresentante
 pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. R. Grimaldi, resistente.
   Con ricorso depositato il 5 marzo 1994 Castelnuovo Rosa premettendo
 di   essere   titolare   di   pensione   diretta  e  di  pensione  di
 reversibilita, chiedeva  al  Pretore,  in  funzione  di  giudice  del
 lavoro,  di  dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione di
 reversibilita' in misura del 60% della pensione spettante al  coniuge
 deceduto,  comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo da
 quest'ultimo  percepita,  o  che  costui  avrebbe  avuto  diritto   a
 percepire,  cosi'  come  statuito  dalla  sentenza  n.  495 del 29-31
 dicembre  1993  della  Corte  costituzionale;  chiedeva  inoltre   di
 condannare  l'I.N.P.S.  al  pagamento  in  suo  favore  dei  relativi
 importi.
   Si costituiva l'I.N.P.S nel termine  di  cui  all'art.  416  c.p.c.
 eccependo  l'avvenuta  decadenza della parte ricorrente dal potere di
 proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e
 comunque la carenza di prova in ordine  ai  fatti  costitutivi  della
 domanda.
   Nelle  more  del giudizio veniva promulgata dal Parlamento la legge
 23 dicembre 1996, n. 662, che  all'art.  1,  commi  181,  182  e  183
 introduceva  nuove  regole,  applicabili  anche  ai  giudizi pendenti
 all'entrata in vigore della predetta legge, con la  sola  preclusione
 del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali
 delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  in  conseguenza
 dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
   All'udienza del 4 aprile 1997 il pretore disponeva la  riunione  al
 giudizio  proposto da Castelnuovo Rosa degli altri proposti da Foggia
 Rosaria, Esposito Anna, Cirillo Luigia, Salvi Maria, Orza  Salvatore,
 Lo  Schiavo Carmela, Consoli Elvira, D'Amico Laura, Cerrato Filomena,
 Gargiulo  Rosa,  Siano  Maria,  Scafato  Giuseppa,  Mancuso  Assunta,
 Scaglione  Carmine,  aventi  ad  oggetto  la  medesima  questione. Il
 procuratore  dei  ricorrenti  sollevava  questione  di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1,  commi  181,  182  e 183 della legge n.
 662/1996, in riferimento agli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione nei
 termini che appresso si riportano.
   1. - In primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181 con l'art.
 3 della Costituzione, nella  parte  in  cui  si  stabilisce  che  "il
 pagamento   delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  sui
 trattamenti   pensionistici   erogati   dagli   enti    previdenziali
 interessati,  in  conseguenza  dell'applicazione delle sentenze della
 Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene  in  sei
 annualita'  ..."; asseriva infatti che tale disciplina realizza sotto
 un duplice aspetto una deroga al diritto comune  delle  obbligazioni,
 innanzitutto   perche'   consente  all'ente  tenuto  al  rimborso  di
 estinguere il  proprio  debito  in  sei  annualita',  precludendo  al
 creditore  la  possibilita'  di esigere tempestivamente l'adempimento
 dell'obbligazione nella sua interezza, ed in  secondo  luogo  perche'
 prevede  che  il  rimborso  delle  somme  in questione sia effettuato
 mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di  Stato  aventi
 libera  circolazione,  legittimando cosi' l'estinzione delle relative
 obbligazioni  mediante  una  datio  in  solutum,  a  prescindere  dal
 consenso  del  creditore.    Ad avviso del procuratore dei ricorrenti
 tale sistema di adempimento e' inidoneo a realizzare un'immediata  ed
 integrale  ricostituzione del patrimonio del creditore, e per di piu'
 dotato di un carattere aleatorio in relazione alle  oscillazioni  che
 si  verificano  nel  mercato dei titoli di Stato, e tale situazione e
 tanto piu' grave quando si pensi che i destinatari di tale sistema di
 adempimento coincidono con l'area piu' svantaggiata  dei  pensionati,
 essendo titolari del diritto all'integrazione al trattamento minimo.
   2. - Sosteneva inoltre la ravvisabilita' di un contrasto tra l'art.
 3  della  Costituzione  ed  il  comma  182 dell'art. 1 della legge n.
 662/1996,  nella  parte  in  cui  quest'ultimo  dispone  che   "nella
 determinazione   dell'importo   maturato  al  31  dicembre  1995  non
 concorrono gli interessi e la rivalutazione  monetaria",  in  quanto,
 essendo  ormai  assodato  il  diritto alla rivalutazione monetaria ed
 agli interessi legali in favore del titolare del diritto ad  ottenere
 una  prestazione  di  natura  previdenziale,  appare illogico sancire
 l'esclusione  nei  confronti  di  talune  categorie  di  crediti;  in
 particolare  appare  ingiustificata  la disparita' di trattamento che
 viene a verificarsi nei confronti dei destinatari della  disposizione
 legislativa   in   discorso,   che   appartengono   a  fasce  sociali
 svantaggiate.
   3. - In relazione al comma 182 ravvisava il contrasto con gli artt.
 3 e 38 della Costituzione, nella parte  in  cui  stabilisce  che  "il
 pagamento  delle  somme  arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli
 soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione
 di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996", affermava infatti che
 tale norma, escludendo gli eredi dalla possibilita'  di  azionare  il
 diritto  al rimborso spettante ai soggetti individuati dalle sentenze
 n.  495/1993   e   240/1994,   ha   effettuato   una   ingiustificata
 discriminazione,  resa  ancora piu' marcata dal fatto, obiettivamente
 riscontrabile, che i soggetti destinatari dei rimborsi sono tutti  di
 eta'  avanzata;  la norma in esame, inoltre, se posta in relazione al
 comma 181, che dispone che il pagamento "avviene in sei  annualita'",
 appare  poi  in  contrasto con l'art. 38 della Costituzione in quanto
 abilita l'ente debitore a corrispondere la somme dovute ai pensionati
 in lungo margine di tempo, senza tener conto che  l'elevata  eta'  di
 questi  ultimi  rende  probabile  il verificarsi di numerosi decessi,
 prima che sia intervenuto l'integrale pagamento, e  senza  che  alcun
 diritto  possa  trasmettersi  agli eredi, con il risultato pratico di
 esonerare in  molti  casi  l'ente  dal  pagamento  della  prestazione
 previdenziale.
   4.  - Infine prospettava il possibile contrasto con l'art. 24 della
 Costituzione del comma 183, norma che dispone:  "I  giudizi  pendenti
 alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto
 le  questioni  di  cui  ai commi 181 e 182 del presente articolo sono
 dichiarati estinti d'ufficio con compensazione  delle  spese  tra  le
 parti.  I  provvedimenti  giudiziari  non ancora passati in giudicato
 restano privi di effetto". Asseriva infatti che  intanto  puo'  dirsi
 ammissibile,   e   compatibile   con   il   disegno   costituzionale,
 l'intervento del legislatore nel processo teso  a  definirne  l'esito
 attraverso  la  declaratoria  di  estinzione,  quando  la  situazione
 soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non
 pienamente  soddisfatta,  comunque  arricchita dalla nuova previsione
 normativa; nel caso di specie, invece, la nuova normativa ha  escluso
 che  sugli  importi  maturati  fino al 31 dicembre 1995 in favore dei
 pensionati interessati possano essere computati gli interessi  legali
 e    la    rivalutazione   monetaria,   nonostante   la   consolidata
 interpretazione giurisprudenziale di senso  contrario,  menomando  in
 maniera   pregnante   il  diritto  di  difesa  degli  interessati,  e
 sottraendo la controversia al controllo giurisdizionale.
   Ritiene questo pretore che la questione di costituzionalita'  cosi'
 sollevata dal procuratore dei ricorrenti, oltre che rilevante al fine
 della  definizione  del  presente  giudizio,  in quanto esso riguarda
 proprio, come sopra si e' esposto, la materia che  e'  oggetto  della
 pronuncia  della  Corte  costituzionale n. 495/1993, poi disciplinata
 dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre  1996,  n.
 662,  non  sia  manifestamente infondata per tutti i rilievi poc'anzi
 riferiti ai punti 1), 2), 3) e 4), sia singolarmente considerati  che
 nel loro complesso.
                               P. Q. M.
   Letto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87, dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale:
     1) dell'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
 in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione, nella parte in cui
 stabilisce che "il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre
 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli  enti  previdenziali
 interessati,  in  conseguenza  dell'applicazione delle sentenze della
 Corte coostituzionale  n.  495  del  1993  e  n.  240  del  1994,  e'
 effettuato  mediante  assegnazione  agli  aventi diritto di titoli di
 Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di  debito
 pubblico,  aventi  libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei
 annualita'...";
     2) dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
 in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione, nella parte in cui
 dispone  che  "nella  determinazione  dell'importo  maturato  al   31
 dicembre  1995  non  concorrono  gli  interessi  e  la  rivalutazione
 monetaria";
     3) dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
 in  riferimento  agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in
 cui stabilisce che "il pagamento delle  somme  arretrate  di  cui  al
 comma  181  spetta  ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti
 aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30  marzo
 1996";
     4)  dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
 in riferimento all'art. 24 Costituzione;
   Ordina la sospensione del giudizio in corso fino  alla  definizione
 dell'incidente  di  costituzionalita',  assegnando  alle parti per la
 riassunzione  il  termine  di  mesi  tre  dalla   pubblicazione   del
 provvedimento della Corte costituzionale;
   Dispone  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata, integralmente, alle parti in causa ed al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri,  nonche' sia comunicata ai Presidenti delle
 due Camere del Parlamento;
   Dispone,  all'esito  degli  adempimenti  di  cui sopra, l'immediata
 trasmissione  degli   atti   del   presente   giudizio   alla   Corte
 costituzionale.
     Nocera Inferiore, addi' 17 aprile 1997
                          Il pretore: Scelza
 98C0086