N. 834 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 1997

                                N. 834
  Ordinanza emessa l'11  giugno  1997  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il tribunale di Rimini nel procedimento penale a
 carico di Palmisano Francesco ed altro
 Processo penale  -  Riunione  di  processi  -  Riunione  di  processi
    pendenti  nello stesso stato e grado davanti a giudici diversi nel
    caso di reati commessi nelle stesse  circostanze  di  tempo  e  di
    luogo  in  danno  reciproco  - Mancata previsione - Violazione del
    principio di eguaglianza - Lesione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 17).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.49 del 3-12-1997 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nell'udienza  preliminare  del
 processo a carico di Palmisano Francesco, nato a Palermo il 24 giugno
 1974,  res.  Rimini,  via  Montecengio  n.  8, dif. fid. avv. Veniero
 Accreman e  Massimo Cerbari del foro di Rimini, e Gori Roberto,  nato
 a Rimini il 30 agosto 1969, res. Rimini, via Gorizia n. 8,  dif. fid.
 avv.  Adolfo Lammioni del foro di Bologna, imputati:
     Palmisano Francesco:
      a)  del  reato  di cui agli artt. 582, 583, comma 2, n. 4, c.p.,
 perche', colpendolo con un'arma da punta   e da taglio,  cagionava  a
 Gori  Roberto  lesioni  consistite nello sfregio permanente del viso.
 In Rimini, il 13 marzo 1994;
      b)  del reato di cui all'art. 4, comma 2 e 3, legge n. 110/1975,
 per avere portato fuori dalla propria abitazione e senza giustificato
 motivo un'arma da punta e da taglio non meglio identificata,  idonea,
 per  le  circostanze  di  tempo  e  di luogo all'offesa personale, ed
 utilizzata per commettere il fatto di  cui  al  capo  precedente.  In
 Rimini, il 13 marzo 1994.
     Gori Roberto:
      c)  del  reato  di  cui  all'art.  610  c.p. per aver costretto,
 mediante violenza, Zoffoli Francesca ad uscire da un locale pubblico.
 In Rimini, il 13 marzo 1994.
   Parti civili: Gori Roberto, difeso dall'avv. Lammioni nei confronti
 di Palmisano Francesco e Zoffoli Francesca, difesa dall'avv. Cerbari,
 nei confronti di Gori Roberto.
   Risulta la predenza davanti al pretore di  Rimini,  udienza  del  9
 ottobre  1997,  del  processo n. 117/97 r.g. a carico di Gori Roberto
 per lesioni personali cagionate a Palmisano  Francesco  nelle  stesse
 circostanze  di  tempo e di luogo di cui alle imputazioni ascritte ai
 medesimi nel presente processo.
   La connessione tra i due processi ex artt.  12,  lett.  c),  e  17,
 lett. c) e d) c.p.p. appare evidente, come e' evidente l'interesse di
 giustizia  e  degli  imputati ad una trattazione unitaria dell'intera
 vicenda, caratterizzata da condotte  poste  in  essere  in  reciproco
 danno e comunque in occasione del medesimo conflitto interpersonale.
   Osta  alla  riunione  dei  processi il disposto dell'art. 17 c.p.p.
 non pendendo i processi connessi davanti  allo  stesso  giudice,  pur
 trovandosi  nello  stesso  grado (il tema dell'identita' di stato non
 puo' neppure porsi, mancando nel processo davanti al pretore la  fase
 dell'udienza  preliminare.  Si  deve  tuttavia  osservare  che  a ben
 considerare, si tratta  in  entrambi  i  casi  della  fase  di  prima
 cognizione  da  parte  del  giudice  dopo  la  decisione  del p.m. di
 chiedere il giudizio, e pertanto sostanzialmente della stessa fase).
   Tale situazione e' stata determinata esclusivamente da  circostanze
 puramente casuali, attinenti alle date di presentazione delle querele
 e   a   carenze   organizzative  dell'ufficio  del  p.m.  Entrambi  i
 procedimenti furono originariamente iscritti nel registro notizie  di
 reato   dell'ufficio   del  p.m.  presso  la  pretura  circondariale,
 dell'unica,  promiscua,  procura  esistente  in  Rimini.  Non  furono
 riuniti,  contrariamente  a  quanto  sarebbe stato logico attendersi,
 quindi il presente procedimento, data  l'esistenza  di  un  reato  di
 competenza  superiore,  fu  trasmesso  all'ufficio del p.m. presso il
 tribunale.
   Sembra al giudice  che  questa  singolare,  ma  non  rara,  vicenda
 processuale,  faccia  risaltare  con  evidenza  gli  inconvenienti di
 ordine pratico derivanti dalla rigida limitazione  alla  possibilita'
 di riunione dei processi prevista dall'art. 17 c.p.p.
   Inconvenienti  che  concretano  vere  e  proprie violazioni sia del
 principio di uguaglianza  dei  cittadini,  e  di  quella  particolare
 categoria  che  sono  gli  imputati  e  comunque le parti private nel
 processo, di fronte alla  legge,  sia  del  diritto  di  difesa,  per
 ragioni  del  tutto  casuali, oltretutto dipendenti da scelte - o non
 scelte - di ordine pratico dall'ufficio del p.m.  come  quelle  sopra
 descritte.
   Oltre  alla  limitazione  del diritto di difesa, appare evidente la
 compressione  del  diritto  di   richiedere   l'ammissione   a   riti
 alternativi,  allo stesso degli atti, essendo gli atti riguardanti il
 medesimo  episodio  frazionati  tra  piu'  processi,   e   cio'   che
 maggiormente  rileva,  non  costituendo  la  definizione  di  uno dei
 processi quella definizione globale e pertanto  certa  della  propria
 posizione  a  cui  l'imputato  tende  nel  momento  in  cui chiede il
 giudizio abbreviato o il patteggiamento della pena.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge cost. n. 87/1953 dichiara  rilevante  e
 non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 17 c.p.p. in relazione agli artt.  3  e  24,
 secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente la
 riunione  di  processi  pendenti nello stesso stato e grado davanti a
 giudici diversi, nel caso in cui agli imputati siano  ascritti  reati
 commessi  nelle  stesse  circostanze  di  tempo  e  di luogo in danno
 reciproco;
   Ordina la sospensione del processo e  la  trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale;
   Ordina  la  notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e
 del Senato della Repubblica.
     Rimini, addi' 11 giugno 1997
                         Il giudice: Andreucci
 97C1344