N. 834 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 1997
N. 834 Ordinanza emessa l'11 giugno 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rimini nel procedimento penale a carico di Palmisano Francesco ed altro Processo penale - Riunione di processi - Riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti a giudici diversi nel caso di reati commessi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo in danno reciproco - Mancata previsione - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 17). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.49 del 3-12-1997 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nell'udienza preliminare del processo a carico di Palmisano Francesco, nato a Palermo il 24 giugno 1974, res. Rimini, via Montecengio n. 8, dif. fid. avv. Veniero Accreman e Massimo Cerbari del foro di Rimini, e Gori Roberto, nato a Rimini il 30 agosto 1969, res. Rimini, via Gorizia n. 8, dif. fid. avv. Adolfo Lammioni del foro di Bologna, imputati: Palmisano Francesco: a) del reato di cui agli artt. 582, 583, comma 2, n. 4, c.p., perche', colpendolo con un'arma da punta e da taglio, cagionava a Gori Roberto lesioni consistite nello sfregio permanente del viso. In Rimini, il 13 marzo 1994; b) del reato di cui all'art. 4, comma 2 e 3, legge n. 110/1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo un'arma da punta e da taglio non meglio identificata, idonea, per le circostanze di tempo e di luogo all'offesa personale, ed utilizzata per commettere il fatto di cui al capo precedente. In Rimini, il 13 marzo 1994. Gori Roberto: c) del reato di cui all'art. 610 c.p. per aver costretto, mediante violenza, Zoffoli Francesca ad uscire da un locale pubblico. In Rimini, il 13 marzo 1994. Parti civili: Gori Roberto, difeso dall'avv. Lammioni nei confronti di Palmisano Francesco e Zoffoli Francesca, difesa dall'avv. Cerbari, nei confronti di Gori Roberto. Risulta la predenza davanti al pretore di Rimini, udienza del 9 ottobre 1997, del processo n. 117/97 r.g. a carico di Gori Roberto per lesioni personali cagionate a Palmisano Francesco nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui alle imputazioni ascritte ai medesimi nel presente processo. La connessione tra i due processi ex artt. 12, lett. c), e 17, lett. c) e d) c.p.p. appare evidente, come e' evidente l'interesse di giustizia e degli imputati ad una trattazione unitaria dell'intera vicenda, caratterizzata da condotte poste in essere in reciproco danno e comunque in occasione del medesimo conflitto interpersonale. Osta alla riunione dei processi il disposto dell'art. 17 c.p.p. non pendendo i processi connessi davanti allo stesso giudice, pur trovandosi nello stesso grado (il tema dell'identita' di stato non puo' neppure porsi, mancando nel processo davanti al pretore la fase dell'udienza preliminare. Si deve tuttavia osservare che a ben considerare, si tratta in entrambi i casi della fase di prima cognizione da parte del giudice dopo la decisione del p.m. di chiedere il giudizio, e pertanto sostanzialmente della stessa fase). Tale situazione e' stata determinata esclusivamente da circostanze puramente casuali, attinenti alle date di presentazione delle querele e a carenze organizzative dell'ufficio del p.m. Entrambi i procedimenti furono originariamente iscritti nel registro notizie di reato dell'ufficio del p.m. presso la pretura circondariale, dell'unica, promiscua, procura esistente in Rimini. Non furono riuniti, contrariamente a quanto sarebbe stato logico attendersi, quindi il presente procedimento, data l'esistenza di un reato di competenza superiore, fu trasmesso all'ufficio del p.m. presso il tribunale. Sembra al giudice che questa singolare, ma non rara, vicenda processuale, faccia risaltare con evidenza gli inconvenienti di ordine pratico derivanti dalla rigida limitazione alla possibilita' di riunione dei processi prevista dall'art. 17 c.p.p. Inconvenienti che concretano vere e proprie violazioni sia del principio di uguaglianza dei cittadini, e di quella particolare categoria che sono gli imputati e comunque le parti private nel processo, di fronte alla legge, sia del diritto di difesa, per ragioni del tutto casuali, oltretutto dipendenti da scelte - o non scelte - di ordine pratico dall'ufficio del p.m. come quelle sopra descritte. Oltre alla limitazione del diritto di difesa, appare evidente la compressione del diritto di richiedere l'ammissione a riti alternativi, allo stesso degli atti, essendo gli atti riguardanti il medesimo episodio frazionati tra piu' processi, e cio' che maggiormente rileva, non costituendo la definizione di uno dei processi quella definizione globale e pertanto certa della propria posizione a cui l'imputato tende nel momento in cui chiede il giudizio abbreviato o il patteggiamento della pena.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge cost. n. 87/1953 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente la riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti a giudici diversi, nel caso in cui agli imputati siano ascritti reati commessi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo in danno reciproco; Ordina la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Rimini, addi' 11 giugno 1997 Il giudice: Andreucci 97C1344