N. 190 SENTENZA 4 - 12 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Istruzione pubblica - Insegnanti precari della scuola materna,
 elementare e secondaria - Immissione in ruolo disposta gradualmente
 nei limiti della disponibilita' dei posti Decorrenza delle nomine
 dall'inizio dell'anno scolastico in corso - Irragionevolezza -
 Insussistenza - Non fondatezza della questione.
 
 (D.-L. 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, in legge
 4 luglio 1988, n. 246, artt. 11 e 17, primo comma; d.-l. 6 agosto
 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 6 ottobre 1988,
 n. 426,  art. 8 -bis).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.17 del 24-4-1990 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 11 e 17,
 primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure  urgenti
 per  il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella
 legge 4 luglio 1988, n. 246;
 dell'art.  8- bis della (rectius, del decreto-legge 6 agosto 1988, n.
 323, convertito, con modificazioni, nella) legge 6 ottobre  1988,  n.
 426  (Conversione  in  legge,  con modificazioni, del decreto-legge 6
 agosto  1988,  n.  323,  recante  finanziamento  del  contratto   del
 personale  della  scuola,  per  il triennio 1988-1990, e norme per la
 razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della
 pubblica istruzione), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1989
 dal Tribunale amministrativo  regionale  per  il  Lazio  sul  ricorso
 proposto  da  Leo  Maria  Luisa  ed  altri  contro il Ministero della
 pubblica istruzione  ed  altri,  iscritta  al  n.  653  del  registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti gli atti di costituzione di Leo Maria Luisa e Ruffo Dorotea,
 di Mariani Alba ed altri, di Fasciani Mirvana  Agata,  di  Costantini
 Maria  e  Cirigliano  Margherita,  nonche'  l'atto  di intervento del
 Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore
 Francesco Paolo Casavola;
    Uditi  l'avv. Franco Carrozzo per Leo Maria Luisa e Ruffo Dorotea,
 Ernani D'Agostino  per  Mariani  Alba  ed  altri,  Carlo  Rienzi  per
 Fasciani  Mirvana  Agata,  Corrado  Mauceri  per  Costantini  Maria e
 Cirigliano Margherita e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il
 Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per il Lazio, con
 ordinanza del 10 aprile 1989, emessa  sui  ricorsi  proposti  da  Leo
 Maria Luisa ed altri, Ruffo Dorotea ed altri, Menna Rosanna, Fasciani
 Mirvana Agata, Spampinato  Rosaria  ed  altri,  Costantini  Maria  ed
 altre,  Mura  Maria  Luisella  ed  altri  contro  il  Ministero della
 pubblica istruzione ed altri e nei confronti di Gualtieri  Antonietta
 in   Caruso,   ha   sollevato,   in   riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11
 e  17,  primo  comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure
 urgenti   per   il   personale   della   scuola),   convertito,   con
 modificazioni,  nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e dell'art. 8- bis
 della (rectius, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,  convertito,
 con  modificazioni,  nella) legge 6 ottobre 1988, n. 426 (Conversione
 in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
 recante  finanziamento  del contratto del personale della scuola, per
 il  triennio  1988-1990,  e  norme  per  la  razionalizzazione  e  la
 riqualificazione  della spesa nel settore della pubblica istruzione),
 nella parte in cui, prescrivono: 1) che le immissioni in ruolo  degli
 insegnanti precari della scuola materna, elementare e secondaria sono
 disposte nei limiti della disponibilita' dei posti; 2) che le  nomine
 effettuate  durante  l'anno  scolastico  hanno  decorrenza  giuridica
 dall'inizio dell'anno scolastico in corso e non  gia'  le  decorrenze
 previste dalle leggi n. 270 del 1982 o n.  246 del 1988.
    Tali  disposizioni,  secondo  il giudice a quo, hanno sovrapposto,
 con conseguenze peggiorative per i ricorrenti,  al  regime  giuridico
 della  legge  20 maggio 1982, n. 270, un regime nuovo, espressione di
 una diversa scelta storica: infatti, mentre la legge n. 270 del  1982
 prevedeva  immissioni in ruolo anche in soprannumero, la legge n. 246
 del 1988 le ha subordinate alla effettiva disponibilita' di posti  e,
 accentuando  le  discriminazioni  tra docenti in condizioni del tutto
 identiche, ha cosi' vanificato gli scopi perseguiti  dal  legislatore
 del  1982.  Quest'ultimo,  ricorda il giudice rimettente, completando
 una manovra tendente alla  globale  revisione  del  reclutamento  dei
 docenti  che prevedesse, per il futuro, quello concorsuale come unico
 sistema di selezione, ha ritenuto di sanare le  situazioni  pregresse
 da  un  lato col prevedere l'immissione in ruolo dei docenti titolari
 dei vari tipi di incarico fino all'anno  scolastico  1980-81  (ultimo
 anno  utile  per  il conferimento di tali tipi di nomina), dall'altro
 col  consentire,  a  chi  fosse  sprovvisto   di   abilitazione,   di
 conseguirla  in  apposita  sessione  riservata;  infine,  perche' non
 nascessero nuove aspettative, per  i  supplenti  ha  individuato  nel
 momento  di entrata in vigore della legge una delimitazione temporale
 tra vecchio e nuovo regime. A seguito della tardiva entrata in vigore
 della  legge  n.  270,  si  e'  reso  necessario  - essendosi intanto
 maturati per il personale docente supplente i 180 giorni di  servizio
 che,  ai  sensi dell'art. 38 della legge medesima, dovevano ritenersi
 sufficienti per considerare utile, ai fini della immissione in ruolo,
 anche  l'anno  scolastico  1981-82  - prorogare di un anno il termine
 ultimo per la valutazione dei servizi prestati: a cio' ha  provveduto
 la  legge  16  luglio 1984, n. 326, riconoscendo il servizio prestato
 nell'anno 1981-82 come utile ai fini della immissione in ruolo.
    Sul  descritto  sistema di sanatoria del precariato della legge n.
 270 del  1982  era  intervenuta  la  Corte  costituzionale  che,  con
 sentenza  n.  249  del  25 novembre 1986, dichiarava l'illegittimita'
 delle disposizioni della legge medesima nella parte (artt. 35, quarto
 comma, 37 e 57) in cui non era prevista l'estensione, agli insegnanti
 in servizio con titolo  di  supplenza  annuale  nell'anno  scolastico
 1981-82, dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio con
 titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81, nonche' nella  parte
 (artt.  35,  37,  38  e  57) in cui non si consentiva ai supplenti in
 servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto
 a  favore dei supplenti nei corsi CRACIS dall'art. 46, secondo comma,
 della  legge  stessa.  La  Corte  costituzionale,  pur  rilevando  la
 disparita'  di  trattamento  introdotta  con  queste  norme, limitava
 tuttavia gli effetti della dichiarazione  di  incostituzionalita'  ai
 soli  articoli esplicitamente indicati e con riferimento alla materia
 del contendere dei giudizi in cui erano state sollevate  le  relative
 questioni.  Osserva  al riguardo il giudice a quo che in tal modo nei
 confronti di determinate categorie di personale, pur in possesso  dei
 medesimi  requisiti  o  addirittura  di  requisiti  piu' qualificanti
 rispetto a quelli posseduti dai  docenti  diretti  destinatari  della
 decisione   della   Corte   costituzionale,   e'  stata  operata  una
 irrazionale disparita' di trattamento, e cio' "non solo  per  l'ovvio
 parallelismo  con  le situazioni considerate dalla sentenza medesima,
 ma con l'ulteriore aggravamento derivante dagli effetti stessi  della
 decisione in questione".
    L'Amministrazione  scolastica,  aderendo  al  parere n. 439 del 25
 febbraio 1987 -  con  cui  il  Consiglio  di  Stato,  in  risposta  a
 specifici  quesiti  del  Ministero  della  pubblica istruzione, aveva
 precisato che gli effetti della sentenza della  Corte  costituzionale
 dovevano  essere  circoscritti  ai  soli  docenti non abilitati della
 scuola secondaria - diede appunto esecuzione a  detta  sentenza  solo
 nei  confronti  dei docenti non abilitati della scuola secondaria che
 avevano tempestivamente impugnato la  loro  esclusione  dai  benefici
 della  legge  n.  270 del 1982, con esclusione quindi delle categorie
 ivi non espressamente contemplate (insegnanti della  scuola  materna,
 elementare,  di  istruzione  artistica  e  insegnanti abilitati della
 scuola secondaria) e di  coloro  che,  pur  trovandosi  nelle  stesse
 condizioni   dei  docenti  espressamente  considerati,  avendo  fatto
 affidamento sulla legittimita' dell'operato dell'Amministrazione, non
 avevano proposto tempestivo ricorso.
    Pertanto  non appare infondato al giudice a quo il contrasto delle
 disposizioni censurate con il principio di eguaglianza,  dal  momento
 che  molti  dei  destinatari del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
 che, in applicazione dei princip/' sanciti dalla Corte costituzionale
 avrebbero  avuto  diritto all'immissione in ruolo immediata, anche in
 soprannumero, conseguiranno tale  immissione  in  ruolo  tra  anni  e
 alcuni forse mai.
    2.  -  Intervenuta  in  rappresentanza e difesa del Presidente del
 Consiglio dei ministri,  l'Avvocatura  dello  Stato  osserva  che  il
 decreto-legge  n.  140 del 1988 ha esteso l'applicazione del criterio
 di graduale immissione in ruolo a tutto personale precario rimasto ai
 margini  dell'ambito  temporale  considerato  dalla  legge n. 270 del
 1982, "sulla base di una sistematica ricognizione  di  esse,  che  ne
 dovrebbe assicurare una compiuta ed articolata riconsiderazione, tale
 da  esaurire  equilibratamente  tutte  le  situazioni  pregresse   di
 precariato  nella  scuola".  Inoltre, col successivo decreto-legge n.
 323 del 1988 (convertito in legge n. 426 del  1988)  il  legislatore,
 volendo  rendere  piu'  razionale  e scorrevole l'utilizzazione delle
 graduatorie  previste  dal  decreto-legge  n.  140,  attraverso   una
 gestione  coordinata  di  tutte  le  disponibilita'  emergenti  dagli
 organici  relativi  all'insieme  delle  province,  per   evitare   le
 strozzature   derivanti   da  una  diseguale  distribuzione  di  tali
 disponibilita',  ha  trasformato  le   graduatorie   provinciali   in
 nazionali.
    Questa  attenzione  del  legislatore all'evoluzione delle esigenze
 connesse col mutamento delle condizioni organizzative generali  della
 scuola  e  con  l'interesse fondamentale della collettivita' ad avere
 una scuola  rispondente  all'effettiva  dimensione  ed  articolazione
 della  domanda  d'istruzione non ha una rilevanza solo fattuale (come
 sostiene il giudice  a  quo)  ma  e'  motivata  dalla  necessita'  di
 contemperare    valori    costituzionali    diversi,   quali   quello
 dell'eguaglianza   (art.   3)   e   quello   del    buon    andamento
 dell'Amministrazione  (art. 97) in questo caso con riferimento ad una
 istituzione che riceve,  per  il  suo  rilievo  sociale,  particolare
 tutela  in  altre norme (artt. 33 e 34) della Costituzione. Ne' puo',
 ad avviso dell'Avvocatura, trascurarsi l'altro  aspetto,  concernente
 l'esigenza  di  dare  tutela  anche  a coloro che nel frattempo hanno
 superato i normali concorsi per titoli  ed  esami  e  che  vedrebbero
 pregiudicate  le  loro  aspettative  da  una  immissione in ruolo non
 graduata e anche in soprannumero  di  personale  precario.  Pertanto,
 escludendo  che le norme denunciate esorbitino dalla discrezionalita'
 del  legislatore  nel  disciplinare  situazioni   non   omogenee   in
 connessione    con    circostanze    obbiettivamente   diversificate,
 l'Avvocatura  chiede  che  venga  dichiarata   l'infondatezza   della
 questione sollevata.
    3.  - Si sono costituite in giudizio le parti private sviluppando,
 anche  in  memorie   presentate   nell'imminenza   dell'udienza,   le
 argomentazioni  del giudice rimettente e insistendo per la fondatezza
 della questione.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per il Lazio, con
 ordinanza  del  10  aprile  1989  (R.O.  n.  653/1989),  solleva,  in
 relazione  all'art.  3  della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 11 e 17, primo comma, del decreto-legge  3
 maggio  1988,  n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola),
 convertito con modificazioni nella legge 4 luglio  1988,  n.  246,  e
 dell'art.  8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito
 con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426 (Conversione  in
 legge,  con  modificazioni,  del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
 recante finanziamento del contratto del personale della  scuola,  per
 il  triennio  1988-1990,  e  norme  per  la  razionalizzazione  e  la
 riqualificazione della spesa nel settore della pubblica  istruzione),
 nella   parte   in  cui,  rispettivamente,  prescrivono:  a)  che  le
 immissioni in ruolo degli insegnanti precari  della  scuola  materna,
 elementare  e  secondaria sono disposte gradualmente nei limiti della
 disponibilita' dei posti; b) che le nomine effettuate durante  l'anno
 scolastico   hanno   decorrenza   giuridica   dall'inizio   dell'anno
 scolastico in corso, e non gia' le decorrenze previste dalle leggi n.
 270 del 1982 o n. 246 del 1988.
    2. - La questione non e' fondata.
    E' insegnamento costante di questa Corte che "non puo' contrastare
 con  il  principio  di  uguaglianza  un   differenziato   trattamento
 applicato  alla  stessa  categoria di soggetti, ma in momenti diversi
 nel tempo, perche' lo stesso fluire di questo costituisce di per  se'
 un  elemento diversificatore" (sentenze 209/1988, 618/1987, 169/1986,
 322/1985, 238 e 38/1984, 122/1980, 138 e 65/1979, 138/1977, 92/1975 e
 57/1973; ordinanze 602, 367, 322, 171, 159 e 101/1987).
    Deve  pertanto  affermarsi  che  il  decorso  del  tempo, unito al
 sopraggiungere di nuove normative, rende  dissimili,  e  percio'  non
 comparabili  ai fini della verifica della violazione del principio di
 eguaglianza, situazioni giuridiche soggettive in precedenza omogenee.
    Le figure di insegnanti precari, non raggiunte dagli effetti della
 decisione di questa Corte in sentenza n. 249  del  1986,  sono  state
 oggetto  di  successiva  disciplina  da  parte  del legislatore in un
 contesto tutt'affatto mutato.
    Tra  i presupposti dell'attivita' legislativa vanno annoverati: a)
 l'intervento  della   contrattazione   collettiva   con   conseguente
 necessita'  di commisurazione delle risorse finanziarie all'aumentato
 carico della spesa; b) la diminuzione della popolazione scolastica  a
 seguito   del  decremento  demografico,  con  esito  di  esubero  del
 personale insegnante e relativa previsione di mobilita'  verso  altri
 comparti  della  pubblica  Amministrazione; c) l'esigenza di riordino
 del reclutamento del personale insegnante tenendo aperte entrambe  le
 vie  dell'assorbimento  del  precariato  e  della  selezione mediante
 concorso.
    E' da considerarsi l'intrinseca eccezionalita' della normativa sul
 precariato, di fronte alla quale trova giustificazione  un  programma
 legislativo  ispirato  al  ripristino  delle  procedure  concorsuali,
 richieste dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione, come  regola
 di   accesso,   salvo   eccezioni,   agli  impieghi  nelle  pubbliche
 amministrazioni. Pertanto il legislatore - col disporre  l'immissione
 in  ruolo di insegnanti precari su posti effettivamente disponibili e
 non in soprannumero, corrispondendo al  doveroso  principio  di  buon
 andamento  della  pubblica  Amministrazione inscritto in Costituzione
 all'art. 97,  primo  comma,  nonche'  in  razionale  coerenza  con  i
 sopravvenuti  dati  di contesto innanzi indicati - non puo' incorrere
 nella censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione  sotto  il
 profilo del principio di ragionevolezza.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 11 e 17, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n.
 140  (Misure  urgenti  per il personale della scuola), convertito con
 modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246,  e  dell'art.  8-bis
 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni
 nella legge 6  ottobre  1988,  n.  426  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  decreto-legge  6  agosto  1988,  n. 323, recante
 finanziamento del  contratto  del  personale  della  scuola,  per  il
 triennio   1988-1990,   e   norme   per  la  razionalizzazione  e  la
 riqualificazione della spesa nel settore della pubblica  istruzione),
 sollevata,   in   riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dal
 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  con  l'ordinanza  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0441