N. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 1998- 27 gennaio 1999

                                 N. 66
  Ordinanza   emessa   il  25  febbraio  1998  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  27  gennaio  1999)  dalla  commissione  tributaria
 provinciale  di  Roma  sul  ricorso proposto da Paci Eliseo contro il
 D.R.E. Lazio
 Imposte   e   tasse   in   genere  -  Istituzione  di  un  contributo
    straordinario per l'Europa - Asserita, sostanziale  retroattivita'
    dell'imposizione  -  Incidenza  del  prelievo  solo su determinate
    fasce di reddito -  Violazione  del  principio  di  eguaglianza  -
    Lesione   del  principio  della  capacita'  contributiva  e  della
    universalita' e progressivita' dell'imposizione fiscale.
 (Legge 13 dicembre 1996, (recte: 23 dicembre 1996), n. 662, art.   3,
    commi 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203).
 (Cost., artt. 3, 23 e 53).
(GU n.8 del 24-2-1999 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha   pronunziato   la   seguente   ordinanza   sulla  questione  di
 legittimita' costituzionale sul ricorso n. 11161/1997 avverso s. rif.
 su I rimb.  Eurotassa - Irpef 1996 contro D.R.E.  Lazio  proposto  da
 Paci Eliseo.
   Rilevato   che   il   ricorrente   ha  eccepito  la  illegittimita'
 costituzionale della normativa istitutiva  del  cosidetto  contributo
 straordinario  per  l'Europa, contenuta nell'art. 3, commi 193 e 203,
 legge 23 dicembre 1996, n. 662, per preteso contrasto con  gli  artt.
 3, 23 e 53 della Costituzione.
   Ad   avviso   del  ricorrente  il  prelievo  fiscale  in  questione
 consentirebbe una indebita discriminazione tra soggetti  tenuti  alla
 prestazione  tributaria  e  una  indebita  violazione della capacita'
 contributiva  dei  soggetti  obbligati,  a  causa  della  sostanziale
 efficacia  retroattiva  delle  norme di legge istitutive del predetto
 contributivo.
   Sotto il primo profilo, la discriminazione in parola - lesiva  come
 tale  del  principio  di  uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3
 Cost.  -  sarebbe  ravvisabile  nel  programmato  differenziato  peso
 tributario  imposto  alle  categorie  assoggettate  al contributo per
 l'Europa,   che   si   sostanziarebbbe   in   una    ingiustificabile
 concentrazione del prelievo su ben determinate fasce di reddito.
   Sotto   il  secondo  profilo  (ossia  quello  della  lesione  della
 capacita'  contributiva  del  soggetto  obbligato),   il   ricorrente
 rappresenta l'effetto distorsivo prodotto dalla norma che, istituendo
 il  contributo  straordinario  relativamente  al reddito prodotto nel
 corso del 1996, avrebbe in pratica imposto una prestazione tributaria
 in senso retroattivo, per un reddito che, al momento della emanazione
 definitiva della norma (la legge reca la data del 23  dicembre  1996)
 era  gia'  stato  prodotto  quasi  per  intero. A questo riguardo, il
 ricorrente ha anche citato  alcune  precedenti  pronunce  in  merito,
 della   Corte   costituzionale,  che  avvalorerebbero  i  criteri  di
 ancoraggio della norma  di  carattere  tributario,  alla  inviolabile
 capacita'  contributiva,  tutelata dalla irretroattivita' delle norme
 in materia.
   Ad avviso del collegio i rilievi e  i  sospetti  di  illegittimita'
 costituzionale   prospettati   dal   ricorrente,   oltre  che  essere
 indubbiamente rilevanti nella presente controversia avente oggetto la
 domanda di restituzione delle quote di  contributo  gia'  versate  al
 momento della proposizione dell'istanza, sono anche da giudicarsi non
 manifestamente infondate.
     a) E' da condividere, invero, il rilievo sulla inoperativita' nel
 caso  in esame del principio e del criterio della universalita' della
 imposizione, dovendosi ritenere che questa incida  principalmente  su
 determinate  fasce  di  reddito, esonerando in pratica le fasce al di
 sotto  di  una  certa  soglia.  Il  criterio alla base del contributo
 straordi-nario  risulta,  in  questo   modo,   difforme   da   quello
 sostanziato  con  la  imposizione generale sui redditi (Irpef, Irpeg,
 ecc.), pur incidendo esattamente sullo stesso reddito imponibile; con
 la conclusione che delle due  l'una:  a  violare  il  criterio  della
 progressivita'  della  imposizione fiscale, della uguaglianza e della
 universabilita' della imposizione, nonche' della necessaria  aderenza
 alla  capacita'  contributiva,  o  e' l'una o l'altra, poiche' non e'
 lecito ritenere  che  entrambe  (Irpef  e  contributo  straordinario)
 possano  applicare  codesti  criteri  in modo assolutamente difforme,
 peraltro prendendo a base il medesimo reddito imponibile.
     b) La stessa normativa, sembra interferire con il principio della
 capacita' contributiva (art. 53 Cost.) anche sotto un altro  profilo;
 sembra    da    condividere,   infatti,   l'assunto   relativo   alla
 retroattivita'  della  imposizioine,  la  quale,  pur  non  rifiutata
 generalmente dal nostro sistema costituzionale e tributario, richiede
 tuttavia una pur accettabile e razionale giustificazione.
   I  precedenti  enunciati  dal  ricorrente  (ma  ce ne sono altri in
 materia, della stessa Corte  costituzionale  nn.  410/1995,  38/1994,
 236/1994)  riconoscono che in taluni casi e' effettivamente legittimo
 sul  piano  della  costituzionalita',   prevedere   una   prestazione
 tributaria,  agganciandola  ad un presupposto (es. reddito) che si e'
 gia' storicamente verificato.  Purtuttavia, ritiene il  collegio  che
 anche quando le norme tributarie abbiano un effetto c.d. retroattivo,
 e'   necessario   che  la  prestazione  abbia  una  incidenza  almeno
 prevedibile per il soggetto obbligato, come condizione, questa, della
 corrispondenza del prelievo alla capacita'  contributiva  soggettiva;
 in  altre  parole,  il  contribuente, al verificarsi del presupposto,
 deve quantomeno prevedere  che  esso  possa  essere  oggetto  di  una
 qualificazione  di  natura tributaria, in guisa da poter destinare le
 corrispondenti risorse all'assolvimento dell'obbligazione tributaria.
   Nel caso in esame, non rileva che questa condizione  sussista,  dal
 momento che non sembra assolutamente prevedibile ne' congruo che quel
 determinato  reddito  soggettivo,  come  tale  gia' assoggettato alla
 imposta generale sul reddito, possa  essere  retroattivamente  (ossia
 dopo  che  esso  sia  stato  prodotto  per  intero)  soggetto  ad una
 ulteriore imposizione tributaria, peraltro espressamente  qualificata
 come di carattere "straordinario".
   Pertanto  anche  sotto questo ulteriore profilo le norme istitutive
 del contributo per l'Europa  sembrano  interferire  con  le  garanzie
 costituzionali, sancite in specie dall'art. 53 Cost.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134  della  Costituzione  e 23 della legge n. 87
 dell'11 marzo 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata
 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 193  e
 203,  legge 13 dicembre 1996, n. 662, in relazione agli artt. 3, 23 e
 53 della Costituzione.
   Ordina  la  immediata  trasmissione  degli  atti,  a   cura   della
 segreteria, alla Corte costituzionale.
   Sospende  conseguentemente  il presente giudizio instaurato da Paci
 Eliseo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'.
   Dispone  che  a  cura  della segreteria la presente ordinanza venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento.
     Roma, addi' 25 febbraio 1998
                         Il presidente: Agnino
                                                  Il relatore: Marzano
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