N. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 1998- 27 gennaio 1999
N. 66 Ordinanza emessa il 25 febbraio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 gennaio 1999) dalla commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso proposto da Paci Eliseo contro il D.R.E. Lazio Imposte e tasse in genere - Istituzione di un contributo straordinario per l'Europa - Asserita, sostanziale retroattivita' dell'imposizione - Incidenza del prelievo solo su determinate fasce di reddito - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio della capacita' contributiva e della universalita' e progressivita' dell'imposizione fiscale. (Legge 13 dicembre 1996, (recte: 23 dicembre 1996), n. 662, art. 3, commi 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203). (Cost., artt. 3, 23 e 53).(GU n.8 del 24-2-1999 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale sul ricorso n. 11161/1997 avverso s. rif. su I rimb. Eurotassa - Irpef 1996 contro D.R.E. Lazio proposto da Paci Eliseo. Rilevato che il ricorrente ha eccepito la illegittimita' costituzionale della normativa istitutiva del cosidetto contributo straordinario per l'Europa, contenuta nell'art. 3, commi 193 e 203, legge 23 dicembre 1996, n. 662, per preteso contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. Ad avviso del ricorrente il prelievo fiscale in questione consentirebbe una indebita discriminazione tra soggetti tenuti alla prestazione tributaria e una indebita violazione della capacita' contributiva dei soggetti obbligati, a causa della sostanziale efficacia retroattiva delle norme di legge istitutive del predetto contributivo. Sotto il primo profilo, la discriminazione in parola - lesiva come tale del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 Cost. - sarebbe ravvisabile nel programmato differenziato peso tributario imposto alle categorie assoggettate al contributo per l'Europa, che si sostanziarebbbe in una ingiustificabile concentrazione del prelievo su ben determinate fasce di reddito. Sotto il secondo profilo (ossia quello della lesione della capacita' contributiva del soggetto obbligato), il ricorrente rappresenta l'effetto distorsivo prodotto dalla norma che, istituendo il contributo straordinario relativamente al reddito prodotto nel corso del 1996, avrebbe in pratica imposto una prestazione tributaria in senso retroattivo, per un reddito che, al momento della emanazione definitiva della norma (la legge reca la data del 23 dicembre 1996) era gia' stato prodotto quasi per intero. A questo riguardo, il ricorrente ha anche citato alcune precedenti pronunce in merito, della Corte costituzionale, che avvalorerebbero i criteri di ancoraggio della norma di carattere tributario, alla inviolabile capacita' contributiva, tutelata dalla irretroattivita' delle norme in materia. Ad avviso del collegio i rilievi e i sospetti di illegittimita' costituzionale prospettati dal ricorrente, oltre che essere indubbiamente rilevanti nella presente controversia avente oggetto la domanda di restituzione delle quote di contributo gia' versate al momento della proposizione dell'istanza, sono anche da giudicarsi non manifestamente infondate. a) E' da condividere, invero, il rilievo sulla inoperativita' nel caso in esame del principio e del criterio della universalita' della imposizione, dovendosi ritenere che questa incida principalmente su determinate fasce di reddito, esonerando in pratica le fasce al di sotto di una certa soglia. Il criterio alla base del contributo straordi-nario risulta, in questo modo, difforme da quello sostanziato con la imposizione generale sui redditi (Irpef, Irpeg, ecc.), pur incidendo esattamente sullo stesso reddito imponibile; con la conclusione che delle due l'una: a violare il criterio della progressivita' della imposizione fiscale, della uguaglianza e della universabilita' della imposizione, nonche' della necessaria aderenza alla capacita' contributiva, o e' l'una o l'altra, poiche' non e' lecito ritenere che entrambe (Irpef e contributo straordinario) possano applicare codesti criteri in modo assolutamente difforme, peraltro prendendo a base il medesimo reddito imponibile. b) La stessa normativa, sembra interferire con il principio della capacita' contributiva (art. 53 Cost.) anche sotto un altro profilo; sembra da condividere, infatti, l'assunto relativo alla retroattivita' della imposizioine, la quale, pur non rifiutata generalmente dal nostro sistema costituzionale e tributario, richiede tuttavia una pur accettabile e razionale giustificazione. I precedenti enunciati dal ricorrente (ma ce ne sono altri in materia, della stessa Corte costituzionale nn. 410/1995, 38/1994, 236/1994) riconoscono che in taluni casi e' effettivamente legittimo sul piano della costituzionalita', prevedere una prestazione tributaria, agganciandola ad un presupposto (es. reddito) che si e' gia' storicamente verificato. Purtuttavia, ritiene il collegio che anche quando le norme tributarie abbiano un effetto c.d. retroattivo, e' necessario che la prestazione abbia una incidenza almeno prevedibile per il soggetto obbligato, come condizione, questa, della corrispondenza del prelievo alla capacita' contributiva soggettiva; in altre parole, il contribuente, al verificarsi del presupposto, deve quantomeno prevedere che esso possa essere oggetto di una qualificazione di natura tributaria, in guisa da poter destinare le corrispondenti risorse all'assolvimento dell'obbligazione tributaria. Nel caso in esame, non rileva che questa condizione sussista, dal momento che non sembra assolutamente prevedibile ne' congruo che quel determinato reddito soggettivo, come tale gia' assoggettato alla imposta generale sul reddito, possa essere retroattivamente (ossia dopo che esso sia stato prodotto per intero) soggetto ad una ulteriore imposizione tributaria, peraltro espressamente qualificata come di carattere "straordinario". Pertanto anche sotto questo ulteriore profilo le norme istitutive del contributo per l'Europa sembrano interferire con le garanzie costituzionali, sancite in specie dall'art. 53 Cost.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 193 e 203, legge 13 dicembre 1996, n. 662, in relazione agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. Ordina la immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale. Sospende conseguentemente il presente giudizio instaurato da Paci Eliseo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'. Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Roma, addi' 25 febbraio 1998 Il presidente: Agnino Il relatore: Marzano 99C0089