N. 162 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 1998
N. 162 Ordinanza emessa il 24 novembre 1998 dal pretore di Nola nel procedimento civile vertente tra Petillo Aniello e Servizio riscossioni tributi di Nola Riscossione delle imposte - Riscossione di entrate (nella specie, sanzioni amministrative pecuniarie, comminate ex art. 206 codice della strada) non aventi natura tributaria - Impossibilita' di proporre opposizione all'esecuzione, ai sensi degli artt. da 615 a 618 cod. proc. civ. e, conseguentemente, di contestare la sussistenza del credito e di ottenere un provvedimento cautelare di sospensiva, in virtu' del rinvio normativo al d.P.R. n. 602/1973, sulla riscossione delle imposte sul reddito - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 318/1995, 239/1997, 372/1997 e 26/1998. (Nuovo codice della strada, 1988, art. 206). (Cost., artt. 3, 24 e 113).(GU n.12 del 24-3-1999 )
IL PRETORE Letti gli atti; Pronunciando a scioglimento della riserva; O s s e r v a Con ricorso despositato il 10 settembre 1997 Petillo Aniello, residente in Nola, ha proposto opposizione a pignoramento mobiliare eseguito in danno di esso Petillo il 27 agosto 1997 dal Servizio riscossione tributi della provincia di Napoli - Sportello di Nola a seguito di avviso di mora notificato il 9 aprile 1997 per la somma di L. 1.862.581 addebitata a seguito di verbale di accertamento di infrazioni stradali. A sostegno dell'opposizione ha dedotto: 1) la nullita' del pignoramento in quanto non preceduto da notificazione di cartella di pagamento ed avviso di mora; 2) nel merito, non essere dovuta alcuna somma, in quanto non piu' di proprieta' di esso Petillo l'auto tg NA M19550 all'epoca dell'accertamento perche' alienata a Piscitelli Valerio con scrittura autenticata 8 gennaio 1991, trascritta al P.R.A.; subordinatamente, per essere le presunte infrazioni prescritte. Ha chiesto, previa sospensione (anche con decreto, stante l'urgenza) dell'esecuzione in corso, dichiararsi inesistente la pretesa dell'ente impositore. Il pretore ha sospeso il procedimento esecutivo ed ha disposto per il prosieguo di merito in quanto di sua competenza, nel corso del quale il procuratore dell'opponente ha depositato, documentazione anagrafica. Motivi dell'ordinanza. La questione che pone il presente giudizio concerne l'ammissibilita' nella specie della opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. dato che l'art. 54 secondo coma del d.P.R. n. 602 del 1973 (in materia di esecuzioni promosse dal concessionario del servizio riscossione tributi, c.d. esecuzioni esattoriali) espressamente la esclude. In proposito giova rammentare che l'espropriazione in base a ruolo, originariamente prevista per le sole imposte dirette, e' stata estesa con il d.P.R. n. 43 del 1988 (emanato in attuazione della legge delega n. 657 del 1986), artt. 87, 68, 69, a numerose altre imposte e tasse, ai canoni pe la utilizzazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e, perfino, alle entrate patrimoniali. Inoltre, l'art. 27 della legge n.689 del 1981, cioe' la legge generale in materia di sanzioni amministrative, la estende alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria e l'art. 206 del vigente codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), attraverso il richiamo al citato art. 27, alle sanzioni della medesima natura dovuta specificatamente per le violazioni a detto codice non costituenti reato. In casi analoghi a quello di specie, questo giudice, risolvendo in tal guisa la questione in senso favorevole agli opponenti in via interpretativa, opino' che, quanto meno per le entrate non direttamente regolate dal menzionato d.P.R. n. 43 del 1988, l'estensione della esecuzione esattoriale alla riscossione di altre entrate dovesse riguardare solo le norme strettamente procedimentali (con esclusione, quindi, della disposizione che esclude l'esperibilita' dell'azione di cui all'art. 615 c.p.c.). Considerato, tuttavia, che tale soluzione appare alquanto dubbia e non pare aver avuto seguito in giurisprudenza, ritiene oggi di dover sollevare di ufficio, in quanto non manifestamente infondata, questione di legittimita' costituzionale del menzionato art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (con riferimento all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689) nella parte in cui, attraverso il richiamo agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dette norme impediscono l'esperibilita' dell'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (e, quindi, tra l'altro, all'a.g.o. di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali) relativamente ad entrate di natura non tributaria quali quelle pretese a titolo di sanzione amministrativa per infrazioni previste dal citato d.lgs. n. 285/1992. Invero, la giustificazione che si adduceva alle esclusioni previste dall'art. 54, secondo comma, del d.P.R. del 1973 veniva ravvisata da giurisprudenza, seppure altamente autorevole ma alquanto datata (cfr. Corte costituzionale n. 138 del 1968), nell'interesse di garantire un regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato - cioe', in pratica, garantire un afflusso programmato di entrate essenziali per la spesa pubblica - cui e' preordinato un atto amministrativo esecutorio quale il ruolo esattoriale. Senonche', le progressive estensioni che si sono operate del procedimento di riscossione esattoriale ad entrate, della piu' varia natura hanno certamente svilito la rilevanza del principio non ravvisandosi affatto la medesima ratio legis (per quanto essa stessa discutibile, si reputa, ad una rilettura degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, ma nella specie puo' prescindersi da un discorso piu' ampio) a proposito di entrate, che, per quanto riscosse attraverso il medesimo procedimento per motivi di opportunita' legata alla particolare efficacia di esso, non hanno affatto la natura e la finalita' delle entrate di carattere tributario, come i canoni, i corrispettivi, in genere le entrate patrimoniali ed, al limite, come nella specie, le somme dovute per effetto di sanzione (cioe' di reazione al diritto obbiettivo leso). Ne discende che non sembra ispirato a ragionevolezza la privazione per il cittadino della facolta' di adire il giudice e, per quest'ultimo, del potere di disporre la sospensione in via cautelare. Privazione ancora piu' grave ove si tenga conto che nella specie, trattandosi di entrata di natura extratributaria (specificamente, proventi da infrazioni al codice della strada ex art. 206 detto codice), non sono operanti altri mezzi di tutela cautelare come il ricorso amministrativo al direttore regionale per le entrate o il ricorso giurisdizionale alla commissione tributaria per la sospensione dell'esecuzione dell'atto (sia pure legata alla possibilita' di danno "grave" ed "irreparabile"). E, tanto, in una materia nella quale, la legge (n. 689 del 1981) accorda al giudice particolari poteri cognitori e decisori (sospensione, rimozione e, perfino, riforma) relativamente all'atto amministrativo (ordinanza-ingiunzione) costituente, pur sempre, il titolo legittimante sostanziale, che e' alla base della iscrizione a ruolo. Cosicche', alla incongruenza del sistema si lega, oltre ad una ingiustificata compressione della tutela giurisdizionale, anche un profilo discriminatorio rispetto a colui il quale abbia avuto la possibilita' di esperire il ricorso previsto dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981. Questioni analoghe la Corte ha gia' esaminato e risolto con sentenza n. 318 del 1995 (a proposito di entrate dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese), con sentenza n. 239 del 1997 (in tema di contributi di previdenza Cassa ingegneri ed architetti), con sentenza n. 372 del 1997 (in tema di contributi Cassa previdenza avvocati), con sentenza n. 26 del 1998 (circa i contributi per le opere pubbliche di bonifica).
P. Q. M. Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' - in riferimento agli artt. 3, 24, 113 della Costituzione - dell'art. 206 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui, richiamando l'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quest'ultimo le norme, previste per la esazione delle imposte dirette (in particolare, l'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), esclude l'esperibilita' dell'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Nola, addi' 24 novembre 1998 Il pretore: Stallone 99C0250