DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 1988
Autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero ad assumere ventotto unita' di personale tra gli idonei in graduatorie di concorsi gia' espletati.(GU n.142 del 18-6-1988)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto l'art. 16 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, che detta norme in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione; Visto in particolare il primo comma del predetto articolo in base al quale si subordinano le nuove assunzioni all'attivazione della mobilita' previo accertamento dei carichi funzionali di lavoro; Visto il terzo comma dell'art. 16 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, il quale prevede che, qualora le procedure di cui al primo comma del citato articolo in ordine all'accertamento dei carichi funzionali ed alla mobilita' non risultino completate entro i termini per essi previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, puo' autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui al primo comma per comprovate necessita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, che ha dettato modalita' e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Visto l'art. 9 del predetto decreto che prevede la copertura dei posti messi a concorso in data anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 392/87 secondo le modalita' preesistenti; Vista la richiesta avanzata dal Ministero del commercio con l'estero in data 9 marzo 1988 per l'assunzione di idonei di graduatorie dei concorsi gia' espletati negli anni 1985, 1986 e 1987; Rilevato che dalla richiesta del Ministero del commercio con l'estero si desume che le procedure richiamate dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, non sia possibile attivarle e concluderle entro il 30 giugno 1988 cosi' come previsto dal terzo comma del citato art. 16; Rilevato altresi' che dalla stessa richiesta emerge la improrogabile necessita' di assumere personale per la copertura di alcuni posti per assolvere a importanti compiti istituzionali del Ministero; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 1988; Decreta: Art. 1. Il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato ad assumere: cinque unita' - ex carriera esecutiva - ruolo amministrativo - IV qualifica funzionale; dodici unita' - ex carriera esecutiva - ruolo dattilografi - IV qualifica funzionale; tre unita' - ex carriera esecutiva - ruolo tecnico - IV qualifica funzionale; otto unita' - ex carriera ausiliaria - ruolo amministrativo - II qualifica funzionale. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, addi' 11 marzo 1988 Il Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA Il Ministro del tesoro AMATO Il Ministro per la funzione pubblica SANTUZ Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 aprile 1988 Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 44