Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Pisa(GU n.104 del 6-5-1992)
Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Pisa che prevede: il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda societa' denominata "Cassa di risparmio di Pisa S.p.a."; la costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio di Pisa S.p.a." con un capitale sociale di L. 153.200.000.000; il pacchetto azionario della nuova S.p.a. risultera' suddiviso tra l'ente conferente (86,95%) e gli attuali sottoscrittori delle quote di risparmio partecipativo (13,05%); l'adozione dello statuto da parte della "Cassa di risparmio di Pisa S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria; l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumera' la denominazione di "Ente Cassa di risparmio di Pisa" e sara' titolare inizialmente del pacchetto azionario di maggioranza della societa' bancaria conferitaria; la successiva cessione da parte dell'Ente Cassa di risparmio di Pisa alla costituenda holding creditizia, denominata "Casse toscane S.p.a.", di una quota delle azioni della Cassa di risparmio di Pisa S.p.a. di propria pertinenza pari a circa il 70% del capitale della banca, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 287/90, nonche' degli articoli 13, comma 4, e 20, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90. Conseguentemente, la fondazione - cui continuera' a far capo il rimanente 16,95% circa del capitale della societa' bancaria conferitaria - assumera' una partecipazione, allo stato quantificata nell'11,5% circa, nel capitale della holding. La Cassa di risparmio di Pisa contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa di risparmio di Pisa S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovra' cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.