N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 1997
N. 51 Ordinanza emessa il 22 ottobre 1997 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce sul ricorso proposto da Anglana Domenico contro l'Azienda ospedaliera "Vito Fazzi" Sanita' pubblica - Medici ospedalieri svolgenti anche attivita' libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del 15 per cento dell'indennita' di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deteriore trattamento, a parita' di lavoro, dei medici svolgenti attivita' professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attivita' nella struttura ospedaliera - Questioni riproposte dal giudice remittente (dopo la restituzione atti con ordinanza n. 255/1997 per ius superveniens) sul presupposto della ritenuta permanente rilevanza. (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, comma 3). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.6 del 11-2-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 443 del 1996 proposto da Anglana Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla via Zanardelli n. 7; contro l'Azienda ospedaliera "Vito Fazzi" di Lecce, in persona del legale rappresentante pro-tem-pore, non costituita; per l'accertamento e la declaratoria, previo provvedimento cautelare, del diritto a vedersi corrispondere una retribuzione decurtata nei termini imposti dall'art. 4, comma terzo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di cui, incidentalmente, eccepisce l'illegittimita' costituzionale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Udito il relatore cons. Antonio Pasca e udito, altresi' l'avv. Angelo Vantaggiato; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso depositato in data 16 febbraio 1996 il ricorrente, medico ospedaliero in servizio presso l'Azienda ospedaliera "V. Fazzi" di Lecce, chiedeva accertarsi il proprio diritto ad una retribuzione non decurtata ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 724/1994. Il ricorrente, oltre alla attivita' di medico ospedaliero, svolge attivita' libero-professionale extra-moenia, in conformita' della normativa vigente e in particolare a norma dell'art. 4 della legge n. 412/1990. L'art. 4, terzo comma, della citata legge n. 724/1994 prevede, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, una riduzione del 15% dell'indennita' di tempo pieno nei confronti del personale medico dipendente che svolga attivita' libero-professionale all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche. In conformita' di tale disposizione l'Amministrazione a far data dal gennaio 1996 ha corrisposto al ricorrente l'indennita' di tempo pieno decurtata del 15%. Con il ricorso in esame il ricorrente eccepisce l'illegittimita' costituzionale della succitata disposizione per contrasto con gli artt. 3 e 36, con l'art. 4, nonche' infine con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. L'Azienda ospedaliera intimata non si costituiva in giudizio. Con ordinanza di questo tribunale n. 318/1996 il giudizio veniva sospeso, anche con riferimento alla decisione cautelare, disponendosi la remissione degli atti alla Corte costituzionale; in data 30 luglio 1997 perveniva ordinanza della Corte costituzionale n. 255 del 18 luglio 1997, con cui si disponeva la restituzione degli atti al giudice remittente. Nella camera di consiglio del 22 ottobre 1997 il ricorso veniva introitato per la decisione relativamente all'esame dell'istanza cautelare. D i r i t t o La questione di costituzionalita' e' stata portata all'attenzione della Corte costituzionale con ordinanza di questo tribunale n. 317/1996; detta ordinanza risulta supportata dalle considerazioni e dalla motivazione che di seguito si trascrive: "Il Collegio rileva preliminarmente che la questione di costituzionalita' cosi' come proposta e' rilevante ai fini del decidere (anche con riferimento alla fase cautelare) e non manifestamente infondata. Occorre anzitutto evidenziare che, come osservato dal ricorrente, la ratio dell'indennita' di cui all'art. 110, comma 1, del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 va individuata nell'esigenza di retribuire ''la piu' intensa partecipazione alle attivita' istituzionali collegate al rapporto di lavoro a tempo pieno'', nonche' di ''incentivare l'opzione per tale tipo di rapporto'' (C.d.S., sez. V, 3 ottobre 1992, n. 935). Deve inoltre rilevarsi che l'attribuzione dell'indennita' in questione risulta rapportata alla maggiore durata della prestazione lavorativa (40 ore nel regime di tempo pieno, 30 ore nel regime di tempo definito) (C.d.S., V sez., 25 novembre 1988, n. 72). Conseguentemente detta indennita' riveste natura retributiva e costituisce in particolare il corrispettivo sinallagmatico di una particolare prestazione di lavoro prestabilita; la stessa viene erogata in favore del dipendente in maniera fissa e continuativa. La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge n. 724/1994, disponendo operarsi una riduzione del 15% della predetta indennita', senza correlativamente prevedere una proporzionale riduzione della prestazione lavorativa dei dipendenti medici ospedalieri interessati, ha alterato il rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione. Ad avviso del Collegio, pertanto, la predetta disposizione si pone anzitutto in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, che garantisce al lavoratore ''una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro''; deve infatti logicamente presumersi che il predetto parametro sia rappresentato dalla previsione della attribuzione della indennita' in questione nella sua totalita' in favore del personale medico tempo-pienista. La riduzione del 15% costituisce alterazione e violazione di detto parametro, dovendosi di conseguenza ritenere che l'attribuzione dell'indennita' di tempo pieno decurata del 15%, restando per contro immutata sul piano quantitativo e qualitativo la prestazione lavorativa, integri una retribuzione non proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato. Rileva altresi' il Collegio che la norma di cui all'art. 4, terzo comma, della legge n. 724/1994 sembra porsi in stridente contrasto con l'art. 3 Cost. sotto duplice motivo. L'esigenza del rispetto del principio di uguaglianza comporta l'obbligo del legislatore ''di assicurare parita' di trattamento quando uguali siano le condizioni soggettive ed oggettive e le situazioni obiettivamente omogenee'' (tra le altre: C. Cost. nn. 3/1957, 28/1957, 85/1979, 11/1981). Cio' premesso, deve osservarsi che la norma citata introduce una ingiustificata disparita' di trattamento tra i medici ospedalieri in regime di tempo pieno, prevedendo una riduzione dell'indennita' per coloro che svolgano anche attivita' libero-professionale extra-moenia, pur restando assolutamente identica sul piano qualitativo e quantitativo la prestazione lavorativa dagli stessi resa nei confronti della struttura sanitaria pubblica rispetto a quella resa dai medici ospedalieri che non svolgano detta attivita' libero-professionale. La norma in questione introduce inoltre, ad avviso del Collegio, una disparita' di trattamento anche sotto altro profilo e, in particolare, tra i medici ospedalieri in regime di tempo pieno, tra quelli che svolgono attivita' libero-professionale all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e quelli che solgono attivita' libero-professionale extra-moenia, atteso che il deteriore trattamento riservato a questi ultimi penalizza una ''scelta'' che spesso non e' tale, in relazione alla circostanza che non tutte le strutture sanitarie pubbliche sono dotate delle infrastrutture che consentono l'espletamento delle attivita' libero-professionali all'interno delle strutture stesse. La questione di costituzionalita', nei termini sopra evidenziati, appare pertanto non manifestamente infondata. La rilevanza della questione risulta del resto evidente, atteso che dall'esito del giudizio della Corte costituzionale consegue l'accoglimento ovvero la reiezione del ricorso e, anzitutto, dell'istanza cautelare proposta". Con ordinanza n. 255/1997, la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti a questo tribunale per un riesame della questione di costituzionalita' in relazione alle seguenti circostanze sopravvenute: a) entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 7-15, contiene una rinnovata disciplina giuridico ed economica della libera professione praticata dai medici del S.S.N. ed e' stato altresi' emanato il d.-l. 20 giugno 1997, n. 175 ("Disposizioni urgenti in materia di attivita' libero-professionale della dirigenza del S.S.N."); b) emanazione dei decreti del Ministro della sanita' 28 febbraio 1997 (in Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1997, n. 56), in tema di "Attivita' libero-professionale e incompatibilita' del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N." (sospeso peraltro in sede cautelare dal giudice amministrativo) e 11 giugno 1997 (in Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1997, n. 140), in tema di "Fissazione termini per l'attivazione della attivita' libero-professionale intramuraria"; c) sottoscrizione in data 5 dicembre 1996 del C.C.N.L. relativo alla dirigenza medica e veterinaria del comparto sanitario per la parte normativa relativo al quadriennio 1994/97 e per la parte economica al biennio 1994/95 (in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1996, n. 304). La Corte costituzionale ha quindi ritenuto che il mutamento del contesto normativo di riferimento, supportato dagli atti legislativi, amministrativi e negoziali suindicati, giustificasse un nuovo esame della questione di costituzionalita' cosi' come proposta. Cio' premesso, ritiene il Collegio che il mutamento del contesto normativo nel quale si inscrive la questione di costituzionalita' (nei termini gia' sopra evidenziati e di cui alla citata precedente ordinanza di questo tribunale) non abbia in alcun modo alterato i termini della questione stessa, permanendo valide ed attuali tutte le argomentazioni espresse nella precedente ordinanza di rimessione e che il Collegio condivide e ripropone con la presente ordinanza. Occorre infatti considerare che la questione di costituzionalita' risulta riferita all'art. 4, terzo comma, della legge n. 724/1994. In virtu' di tale norma, in vigore fino a tutto il 1996, il ricorrente si e' visto corrispondere una retribuzione decurtata del 15% dell'indennita' di tempo pieno. Cio' premesso, l'ambito decisionale proprio del presente giudizio non puo' che attenersi al petitum, il quale concerne appunto l'applicazione della norma succitata, in vigore limitatamente all'anno 1996; la definizione del giudizio (relativo quindi all'azione di accertamento del diritto con riferimento al periodo in esame e alla normativa all'epoca vigente, che tale diritto ha conformato) presuppone la risoluzione della questione di costituzionalita' della normativa di cui alla legge n. 724/1994, che deve ritenersi tutt'ora rilevante (e non manifestamente infondata). Occorre inoltre considerare che le nuove disposizioni di cui all'art. 1, commi 7-15, della legge n. 662/1996 prevedono, per la fattispecie in esame, la decurtazione del 15% della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optino per l'esercizio della libera professione extramuraria. Orbene, premesso che la valutazione della costituzionalita' o meno della normativa sopravvenuta non presenta ovviamente alcuna rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio, perche' totalmente estranea alla pretesa azionata (non giustificandosi pertanto alcuna valutazione in proposito da parte di questo t.a.r.), nulla vieta alla Corte costituzionale di estendere il proprio giudizio anche a norme diverse da quelle della cui costituzionalita' si sospetta e che risultino sostanzialmente identiche per ratio e per disciplina. Ritiene a questo punto il Collegio di poter accogliere l'istanza cautelare proposta dal ricorrente, sia pure in via meramente interinale e provvisoria e nelle more della decisione da parte della Corte costituzionale sulla questione proposta. Riservata ogni altra decisione, il giudizio va pertanto immediatamente sospeso, in attesa della decisione della Corte costituzionale, cui vanno rimessi gli atti.
P. Q. M. Il t.a.r. per la Puglia, seconda sezione, di Lecce, accoglie - in via interinale e provvisoria e nelle more della decisione da parte della Corte costituzionale - l'istanza cautelare proposta dal ricorrente; Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, riservata ogni altra decisione sul rito, nel merito e sulle spese, sospende il giudizio di che trattasi fino alla decisione della Corte costituzionale e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione; Ordina alla segreteria di procedere con urgenza alla notificazione della presente ordinanza alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Lecce nella camera di consiglio del 22 ottobre 1997. Il presidente: Catoni L'estensore: Pasca 98C0091