Nuovi termini per la rideterminazione dei valori di stazza secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari n. 2030/86 e n. 3259/94.(GU n.258 del 3-11-1999)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995), concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio del 22 settembre 1986, n. 2930, e successive modifiche sulla definizione delle caratteristiche dei pescherecci; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio del 22 dicembre 1994, n. 3259, che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86; Ritenuta l'opportunita' di rideterminare i valori di stazza secondo quanto previsto dai predetti regolamenti comunitari, entro la data del 31 dicembre 1999, per le unita' con lunghezza tra le perpendicolari pari o superiore a 24 metri ed entro la data del 30 giugno 2000 per quelle aventi lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 24 metri; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 13 luglio 1999, hanno reso, all'unanimita', parere favorevole; Decreta: Art. 1. Per tutte le navi aventi lunghezza tra le perpendicolari pari o superiore a 24 metri, i valori di stazza dovranno essere misurati in GT entro il 31 dicembre 1999. Per tutte le navi aventi lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 24 metri, i valori di stazza dovranno essere misurati in GT entro il 30 giugno 2000. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 settembre 1999 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1999 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 272