N. 26 SENTENZA 30 gennaio - 10 febbraio 1997

 
 
 Giudizio sulla ammissibilita' della richiesta di referendum popolare.
 
 Costituzione  della  Repubblica  italiana  -  Referendum - Elezioni -
 Camera dei deputati - Senato della Repubblica - Disciplina elettorale
 dei due  rami  del  Parlamento  -  Soppressione  dei  meccanismi  che
 prevedono l'attribuzione del 25% dei seggi con metodo proporzionale -
 Orientamento  verso  l'adozione  del  c.d.  "maggioritario  secco"  -
 Richiamo alla sentenza della Corte n. 5/1995 -  Eventualita'  di  una
 gravissima  crisi  del sistema di democrazia rappresentativa nel caso
 di un vuoto legislativo in materia - Inammissibilita'.
 
 (D.P.R.  30 marzo 1957, n. 361, modificato dalla legge 4 agosto 1993,
 n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n.  534;  d.lgs.  20  dicembre
 1993, n. 533).
 
(GU n.7 del 12-2-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio
 ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,   prof.  Guido
 NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei  giudizi  di  ammissibilita',  ai sensi dell'art. 2, comma primo,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum popolare per l'abrogazione:
   a)  del  testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della
 Camera dei deputati,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  nel  testo  risultante  dalle
 modificazioni ed integrazioni ad esso  successivamente  apportate  in
 particolare  dalla  legge  4  agosto  1993,  n.  277,  e  dal decreto
 legislativo 20 dicembre 1993, n.  534,  limitatamente  alle  seguenti
 parti:
     art.  1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei
 seggi attribuiti secondo  il  metodo  proporzionale,  a  norma  degli
 articoli  77,  83  e  84,  si  effettua  in  sede di Ufficio centrale
 nazionale"; comma 3, limitatamente alle  parole  "settantacinque  per
 cento  del";  comma  4:  "In  ogni circoscrizione, il venticinque per
 cento del totale dei seggi e'  attribuito  in  ragione  proporzionale
 mediante  riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83
 e 84";
     art. 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "da  esprimere
 su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato,
 accompagnato  da  uno  o piu' contrassegni ai sensi dell'articolo 18,
 comma 1. I  contrassegni  che  contraddistinguono  il  candidato  non
 possono   essere   superiori   a  cinque.  Nella  scheda,  lo  spazio
 complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu'
 contrassegni, deve essere uguale", e n. 2): "un voto  per  la  scelta
 della   lista   ai   fini  dell'attribuzione  dei  seggi  in  ragione
 proporzionale,  da  esprimere  su  una  diversa  scheda  recante   il
 contrassegno  e  l'elenco  dei candidati di ciascuna lista. Il numero
 dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo
 dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
 arrotondamento alla unita' superiore. Le liste  recanti  piu'  di  un
 nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato";
     art.  14,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "o  liste  di
 candidati",  alle  parole  "o  le  liste   medesime   nelle   singole
 circoscrizioni"  con  esclusione  della  parola  "medesime"; comma 2,
 limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente
 alle parole ", sia che  si  riferiscano  a  candidature  nei  collegi
 uninominali sia che si riferiscano a liste,";
     art.  16,  comma  4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e
 alle parole "e delle liste";
     art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della  lista  dei
 candidati";
     art.  18,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "i  quali  si
 collegano a liste di cui all'articolo 1,  comma  4,  cui  gli  stessi
 aderiscono  con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di
 collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione  scritta  del
 rappresentante,  di  cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il
 deposito della lista a cui il candidato nel collegio  uninominale  si
 collega,  attestante  la  conoscenza degli eventuali collegamenti con
 altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste,  questi  devono
 essere  i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa
 la circoscrizione.  Nell'ipotesi di collegamento con piu'  liste,  il
 candidato,  nella  stessa  dichiarazione  di  collegamento, indica il
 contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e  il  suo
 cognome  sulla  scheda  elettorale.";  comma  2,  limitatamente  alle
 parole: "o i contrassegni" ed alle parole: "nonche'  la  lista  o  le
 liste  alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo
 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni  del
 candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di
 piu'  liste  presentate  per  l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione
 proporzionale,  il  collegamento  di  cui  al  presente  articolo  e'
 effettuato,   in   ogni   caso,   d'ufficio   dall'Ufficio   centrale
 circoscrizionale, senza  che  si  tenga  conto  di  dichiarazioni  ed
 accettazioni  difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso
 il  mancato  collegamento  d'ufficio  sono   presentate,   entro   le
 ventiquattro   ore  successive  alla  scadenza  dei  termini  per  la
 presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che  decide
 entro le successive ventiquattro ore";
     art. 18-bis;
     art. 19;
     art.  20,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "Le liste dei
 candidati o"; comma 2,  limitatamente  alle  parole:  "le  liste  dei
 candidati o", alle parole "e della lista dei candidati", nonche' alle
 parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata
 la  dichiarazione  di  collegamento e la relativa accettazione di cui
 all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle  parole:  "l'iscrizione
 nelle  liste  elettorali  della circoscrizione, e, per le candidature
 nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente  alle  parole:  "di
 lista",  nonche'  alle parole:   "Le stesse disposizioni si applicano
 alle candidature nei collegi  uninominali";  comma  6,  limitatamente
 alle  parole:  "piu'  di  una  lista  di  candidati  ne'";  comma  7,
 limitatamente alle parole: "della lista  dei  candidati  o",  nonche'
 alle  parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della
 lista";
     art. 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della  lista  dei
 candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista";
     art.  22,  comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
 candidati"; n. 1) limitatamente alle parole:  "e  le  liste";  n.  2)
 limitatamente  alle  parole:  "e  le liste"; n. 3) limitatamente alle
 parole: "e le liste" e alle parole "riduce al  limite  prescritto  le
 liste  contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito
 al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando  gli  ultimi  nomi";  n.  4)
 limitatamente  alle  parole:  "dalle liste"; n. 5) limitatamente alle
 parole: "dalle liste"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi
 in altra  lista  gia'  presentata  nella  circoscrizione";  comma  2,
 limitatamente  alle  parole:  "e di ciascuna lista" e alle parole: "e
 delle  modificazioni  da  questo  apportate  alla  lista";  comma  3,
 limitatamente alle parole:  "e delle liste contestate o modificate";
     art.  23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma
 2, limitatamente alle parole: "di liste  o"  e  alle  parole:  "e  di
 lista";
     art.  24,  comma  1,  n.  1), limitatamente alle parole: "e delle
 liste"; n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio  da  effettuarsi  alla
 presenza  dei  delegati  di  cui  al  n.  1),  il  numero d'ordine da
 assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati.  I
 contrassegni  di  ogni  candidato  saranno  riportati sulle schede di
 votazione e  sui  manifesti,  accanto  al  nominativo  del  candidato
 stesso,   secondo   l'ordine   progressivo   risultato  dal  suddetto
 sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede  e  del
 manifesto   delle   liste  e  dei  relativi  contrassegni;";  n.  3),
 limitatamente alle parole: "di lista e"; n.   4), limitatamente  alle
 parole:  "e  le  liste";  n.  5), limitatamente alle parole: "e delle
 liste";
     art. 25, comma 1, limitatamente alle  parole:  "o  della  lista";
 comma  3,  limitatamente  alle  parole: "e di lista", alle parole: "e
 delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e alle  parole:
 "e delle liste";
     art.  26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di
 candidati";
     art. 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre  copie
 del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione"
 e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
     art.  31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore
 diverso per i collegi uninominali  e  per  la  circoscrizione",  alla
 parola "C" e alle parole "e di tutte le liste regolarmente presentate
 nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede
 per  l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale riportano
 accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della  rispettiva
 lista, nell'ambito degli stessi spazi";
     art. 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
     art.  41,  comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
 candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";
     art. 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista";  comma
 7,  limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le
 liste dei candidati nonche'";
     art. 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti  sono
 compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi
 uninominali  e  successivamente  per le schede per l'attribuzione dei
 seggi in ragione proporzionale.";
     art. 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle  liste  e"  e
 alle parole "o della circoscrizione";
     art. 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
     art. 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la
 scelta  della  lista  ai  fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
 proporzionale"; comma 2,  limitatamente  alle  parole:  "relativi  e,
 sulla  scheda  per  la  scelta  della  lista  un solo segno, comunque
 apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed  il  cognome  e
 nome   del  candidato  o  dei  candidati  corrispondenti  alla  lista
 prescelta"; comma 6: "le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e
 quinto si applicano sia per le schede per  l'elezione  del  candidato
 nel  collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista
 ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
     art.  59,  limitatamente  alle  parole: "Una scheda valida per la
 scelta della lista rappresenta un voto di lista.";
     art. 67, comma 1, n. 2),  limitatamente  alle  parole:  "e  delle
 liste   dei   candidati"   e   n.   3),  limitatamente  alla  parola:
 "rispettive";
     art. 68, comma 3: "Compiute  le  operazioni  di  scrutinio  delle
 schede  per  l'elezione  dei  candidati  nei  collegi uninominali, il
 presidente procede  alle  operazioni  di  spoglio  delle  schede  per
 l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione proporzionale. Uno scrutatore
 designato mediante sorteggio estrae successivamente  ciascuna  scheda
 dall'urna  contenente  le  schede  per  l'attribuzione  dei  seggi in
 ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia  ad
 alta  voce  il  contrassegno della lista a cui e' stato attribuito il
 voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore  il  quale,  insieme
 con  il  segretario,  prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma
 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo
 scrutatore pone le schede, i cui voti  sono  stati  spogliati,  nella
 cassetta  o  scatola  dalla  quale  sono  state  tolte  le schede non
 utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto,
 sul retro della scheda stessa viene subito impresso il  timbro  della
 sezione.";  comma  7, limitatamente alle parole:  "La disposizione si
 applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del
 candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per  la
 scelta  della  lista  ai  fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
 proporzionale.";
     art. 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti  di
 lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste
 per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
     art.  72,  comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono
 essere tenute opportunamente distinte le schede  per  l'elezione  del
 candidato  nel  collegio  uninominale  da  quelle per la scelta della
 lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
 comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista presenti";
     art. 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
     art. 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
     art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
     art. 77, comma 1, limitatamente al n.  2):  "determina  la  cifra
 elettorale  circoscrizionale  di ogni lista. Tale cifra e' data dalla
 somma dei voti conseguiti dalla lista stessa  nelle  singole  sezioni
 elettorali  della  circoscrizione,  detratto, per ciascun collegio in
 cui e' stato eletto, ai sensi del numero 1), un  candidato  collegato
 alla  medesima  lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal
 candidato immediatamente successivo per  numero  di  voti,  aumentati
 dell'unita'  e  comunque  non  inferiore al venticinque per cento dei
 voti validamente espressi  nel  medesimo  collegio,  sempreche'  tale
 cifra  non  risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato
 eletto; qualora il candidato eletto sia collegato  a  piu'  liste  di
 candidati,  la  detrazione  avviene pro quota in misura proporzionale
 alla somma  dei  voti  ottenuti  da  ciascuna  delle  liste  suddette
 nell'ambito  territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio centrale
 circoscrizionale moltiplica  il  totale  dei  voti  conseguiti  nelle
 singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il
 totale  dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo
 periodo,  alle  liste  collegate,  e divide il prodotto per il numero
 complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero
 dei voti da detrarre a ciascuna lista e' dato dalla parte intera  dei
 quozienti  cosi'  ottenuti;",  al  n.  3): "determina, ai fini di cui
 all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato  presentatosi
 in  uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato
 eletto ai sensi del numero 1) del presente comma.  Tale  cifra  viene
 determinata  moltiplicando  per  cento  il  numero  dei  voti  validi
 ottenuti e dividendo  il  prodotto  per  il  numero  complessivo  dei
 votanti   nel   collegio  uninominale;",  al  n.  4):  "determina  la
 graduatoria dei candidati  nei  collegi  uninominali  non  proclamati
 eletti  collegati  ai  sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima
 lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A
 parita' di cifre individuali prevale il piu' anziano d'eta'. In  caso
 di  collegamento  dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a
 far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste  con  cui
 e'  stato  dichiarato  il  collegamento;"  e  al  n.    5): "comunica
 all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del  verbale,  la
 cifra  elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai fini
 di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi
 della circoscrizione ed il totale  dei  voti  validi  ottenuti  nella
 circoscrizione da ciascuna lista.";
     art.  79,  comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
 candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e  delle  liste  dei
 candidati";
     art. 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";
     art. 83;
     art.   84,   comma   1:   "Il  presidente  dell'Ufficio  centrale
 circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio  centrale  nazionale
 le  comunicazioni  di  cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti,
 nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i  candidati
 compresi  nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione.
 Se qualcuno tra  essi  e'  gia'  stato  proclamato  eletto  ai  sensi
 dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che
 seguono  nell'ordine  progressivo  di  presentazione.  Qualora ad una
 lista spettino piu' posti  di  quanti  siano  i  suoi  candidati,  il
 presidente  dell'Ufficio  centrale  circoscrizionale proclama eletti,
 sino a concorrenza del  numero  dei  seggi  spettanti  alla  lista  e
 seguendo  l'ordine  delle  rispettive  cifre individuali, i candidati
 della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4, che  non
 risultino gia' proclamati eletti.  Nel caso di graduatorie relative a
 piu'   liste   collegate   con   gli  stessi  candidati  nei  collegi
 uninominali, si procede  alla  proclamazione  degli  eletti  partendo
 dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata.  Qualora al termine
 delle  proclamazioni  effettuate  ai  sensi  del  terzo  e del quarto
 periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad  una  lista,  il
 presidente    dell'Ufficio    centrale    circoscrizionale   ne   da'
 comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinche' si proceda ai
 sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";
     art. 85;
     art. 86, comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84
 che rimanga vacante  per  qualsiasi  causa,  anche  sopravvenuta,  e'
 attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che
 nella  lista  segue  immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine
 progressivo  di  lista.";  comma  5: "Nel caso in cui una lista abbia
 gia' esaurito i propri candidati, si procede con le modalita' di  cui
 all'articolo  84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.", iscritto
 al n. 94 del registro referendum;
   b) del decreto legislativo 20 dicembre  1993,  n.  533,  avente  ad
 oggetto  "Testo  unico  delle  leggi recanti norme per l'elezione del
 Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti:
     art. 1, comma 2, limitatamente alle parole:  "con  eccezione  del
 Molise  e  della  Valle d'Aosta", alle parole: "tre quarti dei", alle
 parole:  "con  arrotondamento  per  difetto"  ed  alle  parole:  "Per
 l'assegnazione  degli  ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione e'
 costituita in unica circoscrizione elettorale."; comma 4: "I  collegi
 uninominali  della  regione  Trentino-Alto  Adige sono definiti dalla
 legge 30 dicembre 1991, n. 422.";
     art. 2, comma 1, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori  seggi
 sono  attribuiti  proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i
 gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.";
     art. 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che non  partecipano
 al riparto dei seggi in ragione proporzionale";
     art. 17;
     art. 18;
     art.  19, comma 1, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi
 in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario";
 comma 6, limitatamente alle parole:  "Quando,  per  qualsiasi  causa,
 resti   vacante   il   seggio  di  senatore  attribuito  con  calcolo
 proporzionale nelle  circoscrizioni  regionali  l'ufficio  elettorale
 regionale  proclama  eletto  il  candidato del medesimo gruppo con la
 piu' alta cifra  individuale.",  iscritto  al  n.  105  del  registro
 referendum;
   Vista  l'ordinanza  dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio
 centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato legittime le richieste;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 gennaio 1997 il giudice
 relatore Francesco Guizzi;
   Uditi gli avvocati Giovanni Motzo e Beniamino Caravita  di  Toritto
 per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  L'Ufficio  centrale  per il referendum, costituito presso la
 Corte di cassazione ai sensi della legge 25 maggio 1970,  n.  352,  e
 successive  modificazioni,  ha  esaminato  la richiesta di referendum
 popolare depositata il 5 gennaio 1996 da Stanzani Ghedini e  altri  e
 l'ha  dichiarata  legittima  con  ordinanza  dell'11  dicembre  1996,
 provvedendo con la medesima ordinanza (e con la successiva  ordinanza
 di  correzione  di errori materiali del 20 dicembre 1996) a integrare
 il quesito nei termini seguenti:
     Volete voi che sia abrogato il testo unico  delle  leggi  recanti
 norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo 1957, n. 361, nel testo
 risultante   dalle   modificazioni   ed    integrazioni    ad    esso
 successivamente  apportate  in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
 n.  277,  e  dal  decreto  legislativo  20  dicembre  1993,  n.  534,
 limitatamente alle seguenti parti:
      art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei
 seggi  attribuiti  secondo  il  metodo  proporzionale,  a norma degli
 articoli 77, 83 e  84,  si  effettua  in  sede  di  Ufficio  centrale
 nazionale";  comma  3,  limitatamente alle parole "settantacinque per
 cento del"; comma 4: "In  ogni  circoscrizione,  il  venticinque  per
 cento  del  totale  dei  seggi e' attribuito in ragione proporzionale
 mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77,  83
 e 84";
      art. 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "da esprimere
 su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato,
 accompagnato  da  uno  o piu' contrassegni ai sensi dell'articolo 18,
 comma 1. I  contrassegni  che  contraddistinguono  il  candidato  non
 possono   essere   superiori   a  cinque.  Nella  scheda,  lo  spazio
 complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu'
 contrassegni, deve essere uguale", e n. 2): "un voto  per  la  scelta
 della   lista   ai   fini  dell'attribuzione  dei  seggi  in  ragione
 proporzionale,  da  esprimere  su  una  diversa  scheda  recante   il
 contrassegno  e  l'elenco  dei candidati di ciascuna lista. Il numero
 dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo
 dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
 arrotondamento alla unita' superiore. Le liste  recanti  piu'  di  un
 nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato";
      art.  14,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "o  liste di
 candidati",  alle  parole  "o  le  liste   medesime   nelle   singole
 circoscrizioni"  con  esclusione  della  parola  "medesime"; comma 2,
 limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente
 alle parole ", sia che  si  riferiscano  a  candidature  nei  collegi
 uninominali sia che si riferiscano a liste,";
      art.  16,  comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e
 alle parole "e delle liste";
      art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista  dei
 candidati";
      art.  18,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "i  quali si
 collegano a liste di cui all'articolo 1,  comma  4,  cui  gli  stessi
 aderiscono  con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di
 collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione  scritta  del
 rappresentante,  di  cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il
 deposito della lista a cui il candidato nel collegio  uninominale  si
 collega,  attestante  la  conoscenza degli eventuali collegamenti con
 altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste,  questi  devono
 essere  i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa
 la circoscrizione.  Nell'ipotesi di collegamento con piu'  liste,  il
 candidato,  nella  stessa  dichiarazione  di  collegamento, indica il
 contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e  il  suo
 cognome  sulla  scheda  elettorale.";  comma  2,  limitatamente  alle
 parole: "o i contrassegni" ed alle parole: "nonche'  la  lista  o  le
 liste  alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo
 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni  del
 candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di
 piu'  liste  presentate  per  l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione
 proporzionale,  il  collegamento  di  cui  al  presente  articolo  e'
 effettuato,   in   ogni   caso,   d'ufficio   dall'Ufficio   centrale
 circoscrizionale, senza  che  si  tenga  conto  di  dichiarazioni  ed
 accettazioni  difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso
 il  mancato  collegamento  d'ufficio  sono   presentate,   entro   le
 ventiquattro   ore  successive  alla  scadenza  dei  termini  per  la
 presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che  decide
 entro le successive ventiquattro ore";
      art. 18-bis;
      art. 19;
      art.  20,  comma  1,  limitatamente  alle  parole: "Le liste dei
 candidati o"; comma 2,  limitatamente  alle  parole:  "le  liste  dei
 candidati o", alle parole "e della lista dei candidati", nonche' alle
 parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata
 la  dichiarazione  di  collegamento e la relativa accettazione di cui
 all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle  parole:  "l'iscrizione
 nelle  liste  elettorali  della circoscrizione, e, per le candidature
 nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente  alle  parole:  "di
 lista",  nonche'  alle parole:   "Le stesse disposizioni si applicano
 alle candidature nei collegi  uninominali";  comma  6,  limitatamente
 alle  parole:  "piu'  di  una  lista  di  candidati  ne'";  comma  7,
 limitatamente alle parole: "della lista  dei  candidati  o",  nonche'
 alle  parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della
 lista";
      art. 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista  dei
 candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista";
      art.  22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
 candidati"; n. 1) limitatamente alle parole: "e le  liste";  n.    2)
 limitatamente  alle  parole:  "e  le liste"; n. 3) limitatamente alle
 parole: "e le liste" e alle parole "riduce al  limite  prescritto  le
 liste  contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito
 al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando  gli  ultimi  nomi";  n.  4)
 limitatamente  alle  parole:  "dalle liste"; n. 5) limitatamente alle
 parole: "dalle liste"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi
 in altra  lista  gia'  presentata  nella  circoscrizione";  comma  2,
 limitatamente  alle  parole:  "e di ciascuna lista" e alle parole: "e
 delle  modificazioni  da  questo  apportate  alla  lista";  comma  3,
 limitatamente alle parole:  "e delle liste contestate o modificate";
      art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma
 2,  limitatamente  alle  parole:  "di  liste  o" e alle parole: "e di
 lista";
      art. 24, comma 1, n. 1), limitatamente  alle  parole:  "e  delle
 liste";  n.  2):  "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla
 presenza dei delegati  di  cui  al  n.  1),  il  numero  d'ordine  da
 assegnarsi  ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I
 contrassegni di ogni candidato  saranno  riportati  sulle  schede  di
 votazione  e  sui  manifesti,  accanto  al  nominativo  del candidato
 stesso,  secondo  l'ordine   progressivo   risultato   dal   suddetto
 sorteggio;  analogamente  si procede per la stampa delle schede e del
 manifesto  delle  liste  e  dei  relativi  contrassegni;";   n.   3),
 limitatamente  alle  parole: "di lista e"; n.  4), limitatamente alle
 parole: "e le liste"; n. 5),  limitatamente  alle  parole:  "e  delle
 liste";
      art.  25,  comma  1, limitatamente alle parole: "o della lista";
 comma 3, limitatamente alle parole: "e di  lista",  alle  parole:  "e
 delle  liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e alle parole:
 "e delle liste";
      art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di
 candidati";
      art. 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie
 del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione"
 e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
      art. 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore
 diverso  per  i  collegi  uninominali  e per la circoscrizione", alla
 parola "C" e alle parole "e di tutte le liste regolarmente presentate
 nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede
 per l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale  riportano
 accanto  ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva
 lista, nell'ambito degli stessi spazi";
      art. 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
      art. 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste  dei
 candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";
      art. 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma
 7,  limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le
 liste dei candidati nonche'";
      art. 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono
 compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi
 uninominali e successivamente per le schede  per  l'attribuzione  dei
 seggi in ragione proporzionale.";
      art.  48,  comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e
 alle parole "o della circoscrizione";
      art. 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
      art. 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una  scheda  per
 la  scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
 proporzionale"; comma 2,  limitatamente  alle  parole:  "relativi  e,
 sulla  scheda  per  la  scelta  della  lista  un solo segno, comunque
 apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed  il  cognome  e
 nome   del  candidato  o  dei  candidati  corrispondenti  alla  lista
 prescelta"; comma 6: "le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e
 quinto si applicano sia per le schede per  l'elezione  del  candidato
 nel  collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista
 ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
      art. 59, limitatamente alle parole: "Una scheda  valida  per  la
 scelta della lista rappresenta un voto di lista.";
      art.  67,  comma  1,  n. 2), limitatamente alle parole: "e delle
 liste  dei  candidati"  e   n.   3),   limitatamente   alla   parola:
 "rispettive";
      art.  68,  comma  3:  "Compiute le operazioni di scrutinio delle
 schede per l'elezione  dei  candidati  nei  collegi  uninominali,  il
 presidente  procede  alle  operazioni  di  spoglio  delle  schede per
 l'attribuzione dei seggi in  ragione  proporzionale.  Uno  scrutatore
 designato  mediante  sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda
 dall'urna contenente  le  schede  per  l'attribuzione  dei  seggi  in
 ragione  proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad
 alta voce il contrassegno della lista a cui e'  stato  attribuito  il
 voto.  Passa  quindi  la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme
 con il segretario, prende nota dei voti di  ciascuna  lista.";  comma
 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo
 scrutatore  pone  le  schede,  i cui voti sono stati spogliati, nella
 cassetta o scatola  dalla  quale  sono  state  tolte  le  schede  non
 utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto,
 sul  retro  della scheda stessa viene subito impresso il timbro della
 sezione.";  comma  7, limitatamente alle parole:  "La disposizione si
 applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del
 candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per  la
 scelta  della  lista  ai  fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
 proporzionale.";
      art. 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di
 lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste
 per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
      art. 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente  devono
 essere  tenute  opportunamente  distinte le schede per l'elezione del
 candidato nel collegio uninominale da  quelle  per  la  scelta  della
 lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
 comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista presenti";
      art. 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
      art. 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
      art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
      art.  77,  comma  1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra
 elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra e'  data  dalla
 somma  dei  voti  conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
 elettorali della circoscrizione, detratto, per  ciascun  collegio  in
 cui  e'  stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato
 alla medesima lista, un numero di voti pari a quello  conseguito  dal
 candidato  immediatamente  successivo  per  numero di voti, aumentati
 dell'unita' e comunque non inferiore al  venticinque  per  cento  dei
 voti  validamente  espressi  nel  medesimo  collegio, sempreche' tale
 cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta  dal  candidato
 eletto;  qualora  il  candidato  eletto sia collegato a piu' liste di
 candidati, la detrazione avviene pro quota  in  misura  proporzionale
 alla  somma  dei  voti  ottenuti  da  ciascuna  delle  liste suddette
 nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio  centrale
 circoscrizionale  moltiplica  il  totale  dei  voti  conseguiti nelle
 singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il
 totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del  secondo
 periodo,  alle  liste  collegate,  e divide il prodotto per il numero
 complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero
 dei voti da detrarre a ciascuna lista e' dato dalla parte intera  dei
 quozienti  cosi'  ottenuti;",  al  n.  3): "determina, ai fini di cui
 all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato  presentatosi
 in  uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato
 eletto ai sensi del numero 1) del presente comma.  Tale  cifra  viene
 determinata  moltiplicando  per  cento  il  numero  dei  voti  validi
 ottenuti e dividendo  il  prodotto  per  il  numero  complessivo  dei
 votanti   nel   collegio  uninominale;",  al  n.  4):  "determina  la
 graduatoria dei candidati  nei  collegi  uninominali  non  proclamati
 eletti  collegati  ai  sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima
 lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A
 parita' di cifre individuali prevale il piu' anziano d'eta' . In caso
 di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati  entrano  a
 far  parte  della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui
 e' stato  dichiarato  il  collegamento;"  e  al  n.    5):  "comunica
 all'Ufficio  centrale  nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la
 cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai  fini
 di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi
 della  circoscrizione  ed  il  totale  dei voti validi ottenuti nella
 circoscrizione  da  ciascuna lista."; art. 79, comma 5, limitatamente
 alle parole: "e delle liste dei candidati";  comma  6,  limitatamente
 alle  parole:  "e  delle  liste  dei  candidati";  art.  81, comma 1,
 limitatamente alle parole: "e di lista"; art. 83; art. 84,  comma  1:
 "Il  presidente dell'Ufficio centrale circoscrizio     nale, ricevute
 da parte dell'Ufficio centrale  nazionale  le  comunicazioni  di  cui
 all'articolo  83,  comma  2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai
 quali ciascuna lista ha diritto, i candidati  compresi  nella  lista,
 secondo  l'ordine  progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi
 e' gia' stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77,  comma  1,
 numero  1),  proclama  eletti  i  candidati  che  seguono nell'ordine
 progressivo di presentazione. Qualora  ad  una  lista  spettino  piu'
 posti  di  quanti  siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio
 centrale circoscrizionale proclama eletti,  sino  a  concorrenza  del
 numero  dei  seggi  spettanti  alla  lista  e seguendo l'ordine delle
 rispettive cifre individuali, i candidati della  graduatoria  di  cui
 all'articolo 77, comma 1, numero 4, che non risultino gia' proclamati
 eletti.   Nel caso di graduatorie relative a piu' liste collegate con
 gli  stessi  candidati  nei  collegi  uninominali,  si  procede  alla
 proclamazione   degli  eletti  partendo  dalla  lista  con  la  cifra
 elettorale piu' elevata.   Qualora  al  termine  delle  proclamazioni
 effettuate  ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora
 da attribuire dei seggi ad  una  lista,  il  presidente  dell'Ufficio
 centrale  circoscrizionale  ne da' comunicazione all'Ufficio centrale
 nazionale, affinche' si proceda ai sensi dell'articolo 83,  comma  1,
 numero  4),  ultimo  periodo."; art. 85; art. 86, comma 4: "Il seggio
 attribuito  ai  sensi  dell'articolo  84  che  rimanga  vacante   per
 qualsiasi  causa, anche sopravvenuta, e' attribuito nell'ambito della
 medesima  circoscrizione  al  candidato   che   nella   lista   segue
 immediatamente  l'ultimo  degli  eletti  nell'ordine  progressivo  di
 lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia  gia'  esaurito  i
 propri candidati, si procede con le modalita' di cui all'articolo 84,
 comma  1,  terzo,  quarto  e  quinto  periodo?".   2. - Con ordinanza
 dell'11 dicembre 1996, l'Ufficio centrale, ha  dichiarato  legittima,
 all'esito  della  verifica di regolarita', la richiesta di referendum
 popolare depositata il 5 gennaio 1996 da Stanzani Ghedini e altri sul
 seguente quesito:  Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo
 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo unico delle  leggi
 recanti   norme   per   l'elezione   del  Senato  della  Repubblica",
 limitatamente alle seguenti parti:   art. 1, comma  2,  limitatamente
 alle  parole:  "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta", alle
 parole: "tre quarti dei", alle  parole:  ",  con  arrotondamento  per
 difetto"  ed  alle  parole: "Per l'assegnazione degli ulteriori seggi
 spettanti, ciascuna regione e'  costituita  in  unica  circoscrizione
 elettorale.";   comma   4:   "I  collegi  uninominali  della  regione
 Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30  dicembre  1991,  n.
 422.";  art.  2,  comma  1, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori
 seggi sono attribuiti proporzionalmente in  circoscrizioni  regionali
 tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali."; art.
 9,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "che  non partecipano al
 riparto dei seggi in ragione proporzionale"; art. 17; art.  18;  art.
 19, comma 1, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la
 proclamazione  abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6,
 limitatamente  alle  parole:  "Quando,  per  qualsiasi  causa,  resti
 vacante  il  seggio  di senatore attribuito con calcolo proporzionale
 nelle  circoscrizioni  regionali   l'ufficio   elettorale   regionale
 proclama  eletto  il  candidato  del medesimo gruppo con la piu' alta
 cifra individuale?".  3. - Ricevuta la  comunicazione  dell'ordinanza
 dell'Ufficio  centrale,  il  Presidente di questa Corte ha fissato il
 giorno 9 gennaio  1997  per  le  conseguenti  deliberazioni,  dandone
 regolare comunicazione.  4. - Nella giurisprudenza costituzionale che
 ha  posto  quale  condizione  di  ammissibilita'  l'esistenza  di una
 "normativa residua" immediatamente applicabile (sentenze  nn.  5  del
 1995,  32  del 1993 e 47 del 1991), la difesa dei promotori rinviene,
 in una memoria a sostegno dell'ammissibilita', un paradosso: la Corte
 eleva a canone una tecnica, quella manipolativa, che dovrebbe  essere
 eccezionale; si' che diviene obbligatoria l'inclusione nel quesito di
 "singole  parole  o  singole  frasi  prive  di  autonomo  significato
 normativo", al fine di ottenere una normativa  autoapplicativa.    Il
 carattere   abrogativo  del  referendum  implica  invero  uno  schema
 binario, spettando  ad  esso  la  pars  destruens  e  al  legislatore
 rappresentativo  la pars construens. Ma la giurisprudenza della Corte
 condurrebbe  al  risultato  opposto,  perche'  in  ragione  del   pur
 apprezzabile  obiettivo  di  salvaguardare  la  costante operativita'
 dell'organo costituzionale, si nega  il  dispiegarsi  della  potesta'
 legislativa parlamentare, spogliando le Camere della loro prerogativa
 piu'  gelosa,  qual  e' quella di decidere sulla legge elettorale.  I
 referendum  hanno,  nella  sostanza,  carattere  abrogativo  "secco",
 giacche'  colpiscono  quella  parte  delle  due  leggi elettorali che
 prevede  l'attribuzione  del  25  per  cento  dei  seggi  con  metodo
 proporzionale.  Le altre operazioni di ritaglio - prosegue la memoria
 -  riguardano disposizioni che non disciplinano, bensi' richiamano il
 sistema dei seggi.  Sarebbe comunque desumibile dagli artt. 60  e  61
 della   Costituzione   un  principio  di  ultrattivita'  delle  leggi
 elettorali  abrogate,  e  andrebbe  dunque  superata  la   causa   di
 inammissibilita'  che  la  Corte  ha  addotto nella sentenza n. 5 del
 1995. Di qui,  l'insistere  sui  doveri  costituzionali  che  vengono
 attivati   dall'abrogazione  di  una  legge  elettorale:  doveri  che
 coinvolgono i  comportamenti  di  tutti  gli  organi  costituzionali.
 L'eventuale   (e   non   auspicata)   inerzia   legislativa   postula
 l'intervento sollecitatorio del Capo dello Stato e  il  comportamento
 attivo  del Governo, il quale e' tenuto a intraprendere le iniziative
 conseguenti all'esito  favorevole  della  consultazione  referendaria
 senza  attendere  che l'inerzia e la carenza altrui si consolidino, e
 dovra' presentare, se necessario, il disegno di legge delega  per  la
 revisione  o  l'integrale rideterminazione dei collegi uninominali. I
 Presidenti delle Camere, a loro volta, nomineranno la commissione per
 la verifica e la revisione dei collegi prevista dall'art. 7, comma 6,
 della legge n. 277 del 1993 (Camera  dei  deputati)  e  dall'art.  7,
 comma 4, della legge n. 276 del 1993 (Senato), e questa formulera' le
 indicazioni  in  proposito.    Quanto  ai rimedi volti a garantire la
 costante operativita' dell'organ   o, il  Comitato  si  appella  alla
 garanzia  che  nel  nostro  ordinamento  e'  offerta dal giudizio sui
 conflitti  di  attribuzione  fra  poteri,  anche  con  riguardo  alle
 omissioni  costituzionali.  Se  e' vero che l'inerzia legislativa nel
 dare attuazione all'esito referendario lede il potere del Capo  dello
 Stato  di  sciogliere  le Camere (anticipatamente o per decorso della
 scadenza costituzionale), e'  comunque  esperibile  il  conflitto  di
 attribuzione  contro  le Camere e, se del caso, contro il Governo. La
 Corte costituzionale potrebbe sollevare di fronte a se' questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge n. 276 del 1993 e
 dell'art.  7  della  legge  n.  277  del  1993 nella parte in cui non
 prevedono che i meccanismi per la revisione dei  collegi  uninominali
 siano  operativi  senza  bisogno di una delega legislativa (il parere
 della Commissione per la revisione, nominata in funzione di  garanzia
 dai  Presidenti  delle  Camere,  potrebbe essere recepito, in caso di
 inerzia legislativa, con atto del Governo).
                         Considerato in diritto
   1. - Le due richieste di referendum popolare hanno per  oggetto  la
 disciplina  elettorale  dei  due  rami  del  Parlamento  e  mirano  a
 sopprimere i meccanismi che prevedono l'attribuzione del 25 per cento
 dei  seggi  con  metodo  proporzionale:   i   relativi   giudizi   di
 ammissibilita'  vanno  pertanto  riuniti e decisi con unica sentenza.
 2. - La soppressione della quota proporzionale, che  nella  normativa
 elettorale    del   1993   tempera   l'esplicazione   del   principio
 maggioritario, e' perseguita attraverso l'abrogazione di quelle parti
 delle due leggi elettorali che regolano l'attribuzione di  seggi  con
 metodo  proporzionale,  nonche'  delle  disposizioni  conseguenziali,
 incluse a fini di completezza  nella  richiesta  referendaria.    Nel
 quesito  sul  testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei
 deputati, il nucleo essenziale e' l'abrogazione, all'art. 1, commi  2
 e 4, dei due incisi che prevedono l'assegnazione del 25 per cento dei
 seggi  con  il  metodo  proporzionale  e  con  il  riparto  tra liste
 concorrenti;  il  resto   rappresenta   un'operazione   di   "cosmesi
 normativa"  per ripulire il testo.  Nel quesito inerente all'elezione
 del Senato, ci si avvale piu'  volte  della  cosiddetta  tecnica  del
 ritaglio, ma nella sostanza il quesito e' imperniato sull'abrogazione
 delle  disposizioni  essenziali  per  il  recupero proporzionale (v.,
 all'art. 2 del decreto legislativo  20  dicembre  1993,  n.  533,  la
 soppressione dell'ultimo periodo, che ha rilievo normativo autonomo).
 In  conclusione,  i  due  quesiti  sono  assistiti  dai  requisiti di
 chiarezz   a e  omogeneita',  in  quanto  rispondono  a  una  matrice
 unitaria:   quella   di  far  espandere  il  principio  maggioritario
 positivamente accolto dalle due leggi elettorali del 1993 e  fin  qui
 limitato  dai  meccanismi ispirati dal principio proporzionale.  3. -
 Va  tuttavia  ricordato  che  i  referendum  abrogativi  delle  leggi
 elettorali  degli  organi  costituzionali  non  devono paralizzarne i
 meccanismi di rinnovazione, che sono strumento essenziale della  loro
 necessaria, costante operativita'. Sono invero ammissibili referendum
 abrogativi  parziali  di  tali leggi, purche' la normativa risultante
 dall'abrogazione, che si suole definire residua,  sia  immediatamente
 applicabile,  consentendo  la  rinnovazione,  in  qualsiasi  momento,
 dell'organo rappresentativo (sentenze nn. 5 del 1995, 32 del 1993, 47
 del 1991).  Cio' assume particolare importanza per il Parlamento, che
 e' istituto caratterizzante dell'ordinamento  (sentenza  n.  154  del
 1985)  ed  e'  luogo privilegiato della rappresentanza politica (cfr.
 sentenza n.   379 del 1996), si'  che  la  paralisi,  anche  soltanto
 temporanea,  dei  meccanismi giuridici per il rinnovo delle Assemblee
 parlamentari urterebbe con le esigenze fondamentali della  democrazia
 rappresentativa.    4.  -  Va quindi esaminata la "normativa residua"
 conseguente all'eventu  ale abrogazione referendaria. E  se  e'  vero
 che  la  soppressione  delle disposizioni prima menzionate da' vita a
 una  compiuta  disciplina  orientata  verso  l'adozione integrale del
 "maggioritario", cio' non  significa  che  essa  comporti  una  piena
 garanzia di efficienza del sistema. Perche' sorge, a questo riguardo,
 la   questione   della  ridefinizione  dei  collegi  elettorali,  con
 modalita' distinte per i due rami del  Parlamento,  ma  con  identici
 problemi  di  operativita'.    4.1.  Il  quesito,  una volta accolto,
 determinerebbe   l'espansione   del   sistema    maggioritario    per
 l'attribuzione  del  totale  dei  seggi  per  la  Camera dei deputati
 (l'art. 1, comma 3, del d.P.R. 30 marzo 1957, n.  361,  e  successive
 modificazioni,  cosi' disporrebbe: "In ogni circoscrizione, il totale
 dei  seggi  e'  attribuito   nell'ambito   di   altrettanti   collegi
 uninominali,  nei  quali risulta eletto il candidato che ha riportato
 il maggior  numero  di  voti").  Si  renderebbe  necessario,  quindi,
 procedere a una nuova definizione dei collegi uninominali in ciascuna
 circoscrizione,  ridisegnandola  in  modo  da ottenere un numero, sul
 territorio nazionale, pari al totale dei deputati da eleggere  e  non
 piu',  com'e' ovvio, al 75 per cento. La ripartizione compiuta con il
 decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, emanato  in  attuazione
 della  delega  contenuta nell'art. 7, comma 1, della legge n. 277 del
 1993 - ove si ammetta la sopravvivenza  di  tale  atto  dopo  l'esito
 positivo  del  referendum  - permetterebbe l'elezione di un numero di
 deputati inferiore a quello previsto dalla Costituzione:   475 e  non
 630. In queste condizioni, il sistema elettorale non consentirebbe la
 rinnovazione  dell'organo,  secondo  quanto  gia' messo in luce dalla
 sentenza n. 5 del 1995.   Ne' puo'  dirsi  sufficiente,  allo  stato,
 l'attivita' istruttoria svolta dalla speciale commissione tecnica, di
 cui  all'art.  7  della  legge  n.  276  del  1993,  dal  momento che
 occorrerebbe pur  sempre  un  intervento  del  legislatore,  volto  a
 conferire  una  nuova  delega  o  imperniato su una diversa scansione
 procedurale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e  con  la
 garanzia  dei  pareri  delle  Camere.   4.2. Quanto al Senato, a ogni
 Regione e' assegnato un numero di  collegi  uninominali  pari  a  tre
 quarti  dei seggi, e cioe' complessivamente 232 su 315 (v. il decreto
 legislativo 20  dicembre  1993,  n.  535,  che  determina  i  collegi
 uninominali del Senato). E, dunque, stante la previsione dell'art. 57
 della  Costituzione,  non  funzionerebbe piu', anche qui, la rete dei
 collegi disegnata dal decreto legislativo  n.  535,  e  la  normativa
 residua  non  sarebbe in concreto applicabile, con impedimento per il
 rinnovo dell'assemblea rappresentativa,  cui  dovrebbe  rimediare  il
 legislatore.      5.  -  La  difesa  del  Comitato  promotore  invoca
 l'esistenza di un  obbligo  di  cooperazione  per  dar  seguito  alla
 volonta'  referendaria,  che  imporrebbe  di  rivedere la "mappa" dei
 collegi, rimpicciolendoli e aumentandoli di numero.  Ma  si  e'  gia'
 rilevata  l'assenza  di  un  meccanismo  permanente  di revisione dei
 collegi: non e' infatti  sufficiente  l'attivita'  della  commissione
 tecnica,  si'  che  si  rende  necessario  un  nuovo  intervento  del
 legislatore, con modalita' che vanno ricondotte  alla  sua  sfera  di
 discrezionalita'  politica.   Il problema della costante operativita'
 del Parlamento  -  si  rileva  altresi'  in  memoria  -  e'  un  nodo
 ordinamentale  di cui tutti debbono farsi carico. Ma pur asserendo la
 natura giuridica di tale "obbligo di cooperazione" - che non  sarebbe
 espressione  di  una  mera  regola di correttezza - rimane pur sempre
 l'ipotesi di una non rimediabile inosservanza.   6. - La  difesa  del
 Comitato  si  appella  anche  alla  ultrattivita'  della legislazione
 elettorale   delle   Camere,  che  discenderebbe  dal  "principio  di
 continuita' normativa": ove la nuova  disciplina  elettorale  -  essa
 sostiene   -   risulti   sfornita  di  misure  attuative  e  non  sia
 immediatamente   applicabile,   vi   sarebbe   ultrattivita'    della
 precedente,  seppur abrogata.   E' certo affermato in Costituzione il
 principio della continuita' funzionale degli  organi  costituzionali,
 che  e'  la  ratio  di istituti definiti dal diritto positivo come la
 prorogatio e la supplenza.  Ma questa Corte, nella sentenza n. 5  del
 1995, ha escluso che da cio' consegua l'ultrattivita' della normativa
 elettorale  degli  organi  costituzionali,  in deroga ai principi che
 regolano la successione delle leggi nel tempo; e ha sottolineato  che
 cio'  non puo' non valere anche in ordine ai rapporti tra abrogazione
 referendaria e normativa sottoposta a  referendum.  Ne'  soccorre  il
 richiamo ai lavori preparatori delle due leggi elettorali (le nn. 276
 e  277  del  1993),  il  cui esame dimostra, anzi, che si e' ritenuto
 oggetto di scelta del  legislatore  prevedere  l'ultrattivita'  della
 disciplina  abrogata,  in  attesa  che  siano  predisposte  le misure
 necessarie all'operativita' della nuova.  Va ricordato, qui, come  le
 due  norme  transitorie,  di cui agli artt.  10 delle leggi nn. 276 e
 277 del 1993 (che pongono invero una disciplina differenziata per  le
 due  Camere),  siano  state  inserite  con emendamento aggiuntivo per
 evitare il pericolo di un  vuoto  normativo,  e  comunque  incertezze
 interpretative, non essendo condivisa dalla maggioranza l'opinione di
 chi  le  riteneva superflue, perche' espressione di un principio, non
 scritto, di continuita' normativa (v. Camera dei deputati, assemblea,
 24 e 30 giugno 1993; Senato,  assemblea,  14  luglio  1993).    E  va
 aggiunto che recenti progetti, tendenti a regolare la successione nel
 tempo  delle norme elettorali, muovono dall'assunto che fra l'entrata
 in vigore della modifica legislativa e la sua attuazione vi sia,  fin
 qui,  un  periodo  di  non  operativita', che potrebbe condurre a una
 gravissima crisi del sistema di  democrazia  rappresentativa  (Camera
 dei  deputati,  XIII legislatura, relazione alla proposta di legge n.
 2423).
   7.  -  Le  due  richieste  di  referendum  popolare   sono   dunque
 inammissibili.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara  inammissibili  le  richieste  di
 referendum  popolare  per  l'abrogazione,  nelle  parti  indicate  in
 epigrafe:
     del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti
 norme per l'elezione della Camera dei deputati), modificato da ultimo
 dalla  legge  4  agosto  1993,  n.  277, e dal decreto legislativo 20
 dicembre 1993, n. 534;
     del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 533  (Testo  unico  delle  leggi
 recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica);
   Richieste  dichiarate  legittime, con ordinanza dell'11-13 dicembre
 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum  costituito  presso  la
 Corte di cassazione.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0155