Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.(GU n.237 del 8-10-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1988, con il quale e' stabilito che dal 1 aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro e' effettuata con le modalita' previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto; Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale e' previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento; Decreta: Per il 14 ottobre 1988 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 16 gennaio 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi. Con successivo decreto sara' indicato il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 rimaste aggiudicatarie. La relativa spesa per interessi gravera' sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989. Con apposito comunicato del Ministero del tesoro sara' inoltre reso noto il prezzo medio ponderato di cui al comma precedente maggiorato nella misura di cinque centesimi. Il collocamento dei B.O.T. verra' effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire. Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 ottobre 1988 con l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 5 ottobre 1988 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1988 Registro n. 44 Tesoro, foglio n. 304