MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 giugno 2004 

Modifica  al decreto ministeriale 15 maggio 1997, recante «Attuazione
della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua
al  progresso  tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto
di merci pericolose».
(GU n.148 del 26-6-2004)

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
  Visto  il  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  che ha
approvato il «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495,  che  ha  approvato  il  «Regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
4 settembre  1996  ed  i  relativi  allegati  A  e  B, pubblicati nel
supplemento  ordinario  n.  211  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 282 del
2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
15 maggio  1997,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 114 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  128  del  4 giugno 1997, di attuazione della
direttiva  96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico
la  direttiva  94/55/CE  relativa al trasporto di merci pericolose su
strada;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
28 settembre  1999,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della
direttiva  1999/47/CE  della  Commissione  che  adegua per la seconda
volta   al  progresso  tecnico  la  direttiva  94/55/CE  relativa  al
trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio  2000,  n.  40, recante
attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla
qualificazione  professionale  dei  consulenti  per  la sicurezza dei
trasporti  su  strada,  per  ferrovia  o  per via navigabile di merci
pericolose;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
3 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del
6 giugno  2001, con il quale e' stata attuata la direttiva 2000/61/CE
del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, che modifica la direttiva
94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri  relative  al  trasporto  di merci pericolose su strada, ed e'
stato  abrogato  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
21 dicembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  1 del
2 gennaio  2002,  di  recepimento  della  direttiva  2001/7/CE  della
Commissione  che  adatta  per  la terza volta al progresso tecnico la
direttiva  94/55/CE  relativa  al  trasporto  di  merci pericolose su
strada;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  156
dell'8 luglio  2003,  di recepimento della direttiva 2003/28/CE della
Commissione  che  adatta  per la quarta volta al progresso tecnico la
direttiva  94/55/CE  relativa  al  trasporto  di  merci pericolose su
strada;
  Considerata  la  necessita' di adeguare le disposizioni concernenti
la formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano
merci  pericolose  alle nuove disposizioni e semplificare le relative
procedure;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti
                 e della navigazione 15 maggio 1997
  1.  Nel  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione
15 maggio  1997,  ogni  riferimento  alla  «Direzione  generale della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione», comunque
formulato  ed  ovunque ricorra, e' sostituito con «Direzione generale
della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre».
  2.  Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 15 maggio 1997, in fine, sono aggiunte le parole «e
successive modificazioni ed integrazioni».
  3.  Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti e
della  navigazione  15 maggio  1997,  le  parole  «e'  quello  di cui
all'allegato   1  del  presente  decreto  che  ne  costituisce  parte
integrante»  sono  sostituite  dalle  parole  «e'  conforme  a quanto
previsto  negli allegati A e B del decreto del Ministro dei trasporti
e  della  navigazione  4 settembre 1996 e successive modificazioni ed
integrazioni».
  4.  Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 15 maggio 1997:
    a) dopo  le  parole  «esperienza  nel  settore», sono aggiunte le
parole «del trasporto»;
    b) dopo  le parole «cinque anni», sono aggiunte le parole «ovvero
da  almeno  tre  anni  se  in  possesso del certificato di formazione
professionale per tutte le specializzazioni del trasporto delle merci
pericolose,  relativo  alla  modalita' stradale, ai sensi del decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.».
  5.  Al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e
della  navigazione  15 maggio  1997,  le  parole  «della  ex carriera
direttiva tecnica» sono soppresse.
  6.  All'art.  4  del  decreto  del  Ministro  dei trasporti e della
navigazione 15 maggio 1997, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis.  Il  certificato di formazione professionale e' consegnato,
al  termine  dell'esame di idoneita', all'allievo che ha sostenuto la
prova ovvero le prove con esito positivo.
  5-ter. Per la circolazione sul territorio italiano su archi di rete
stradale   aventi  origine,  destinazione  e  sviluppo  sullo  stesso
territorio  italiano,  sono  riconosciuti i certificati di formazione
professionale   conseguiti   presso   Stati  appartenenti  all'Unione
europea.
  5-quater.  Per  la  circolazione  internazionale  di  transito  sul
territorio  italiano  o  per  la  circolazione  internazionale avente
alternativamente  per  origine o destinazione il territorio italiano,
sono  accettati  i certificati di formazione professionale conseguiti
presso  uno  Stato  aderente all'accordo internazionale ADR anche non
appartenente alla Unione europea.
  5-quinquies.  I  cittadini  italiani,  titolari di patente di guida
italiana   debbono,  in  ogni  caso,  conseguire  il  certificato  di
formazione professionale in Italia od in alternativa presso uno Stato
appartenente all'Unione europea.
  5-sexies.   I   cittadini   italiani  titolari  di  certificato  di
formazione   professionale,   conseguito   presso   uno   Stato   non
appartenente  alla Unione europea, devono, entro un anno, convertirlo
presso   un   ufficio   periferico  della  direzione  generale  della
motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.».
  7.  Il comma 5 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 15 maggio 1997, e' sostituito dal seguente:
  «5.  I  corsi di formazione possono essere svolti a cura di uno dei
seguenti organismi legalmente costituiti:
    a) autoscuole  abilitate  alla effettuazione di corsi per tutti i
tipi  di  patenti  di  guida o consorzi di autoscuole riconosciuti ai
sensi  dell'art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
    b) enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione
professionale   o   istituzioni  da  essi  direttamente  delegati,  a
condizioni  che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attivita'
di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose;
    c) istituti  di  formazione  o  societa'  di  servizi, di diretta
emanazione    o   partecipazione   di   associazioni   di   categoria
rappresentanti aziende di produzione e trasporto di merci pericolose,
a   condizione   che   il   loro   statuto   preveda  lo  svolgimento
dell'attivita'  di  formazione  nel  campo  del  trasporto  di  merci
pericolose.».
  8.  L'allegato  1  al  decreto  del  Ministro dei trasporti e della
navigazione 15 maggio 1997 e' soppresso.
  9.  Al  punto  2)  dell'allegato  2  al  decreto  del  Ministro dei
trasporti  e della navigazione 15 maggio 1997 sono aggiunte le parole
«e successive modificazioni ed integrazioni».
  10.  Al  punto  3)  dell'allegato  2  al  decreto  del Ministro dei
trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 le parole «con almeno 15
giorni di anticipo» sono soppresse.
  11.  Al  punto  5)  dell'allegato  2  al  decreto  del Ministro dei
trasporti  e  della navigazione 15 maggio 1997, le parole «con almeno
quindici  giorni di anticipo e comunque non prima che siano trascorsi
quindici   giorni  dalla  fine  dello  svolgimento  del  corso»  sono
soppresse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 giugno 2004
                                                 Il Ministro: Lunardi