MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 17 giugno 2004 

Modificazioni  al  decreto  ministeriale  24 maggio  2000  recante la
fissazione  dei  criteri  per  la determinazione dell'ammontare della
cauzione  prevista dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  e  successive  modifiche e integrazioni,
concernente  le  modalita'  e  le  procedure  per  la  concessione ed
erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle attivita' produttive
nelle aree depresse del Paese.
(GU n.148 del 26-6-2004)

                             IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno;
  Visto  il  proprio  decreto  20 ottobre  1995,  n. 527 e successive
modifiche  ed  integrazioni  con  il  quale sono state determinate le
modalita', le procedure e i termini per la concessione e l'erogazione
delle  agevolazioni  in  favore delle attivita' produttive nelle aree
depresse del Paese;
  Visto,  in  particolare, l'art. 5, comma 4-bis del suddetto decreto
n.  527/95  che,  tra  la  documentazione da allegare alla domanda di
agevolazione,  prevede  che  vi sia la ricevuta del versamento di una
cauzione  da  parte  dell'impresa  istante,  ovvero  una fideiussione
bancaria  o  un  polizza  assicurativa  di importo pari alla cauzione
medesima,  a  garanzia  della  volonta' dell'impresa di realizzare il
programma agevolato;
  Considerato  che  il  predetto  art.  5,  comma  4-bis  prevede che
l'ammontare  relativo  alla  citata  cauzione,  nonche' gli interessi
sullo  stesso  riconosciuti, ovvero alla fideiussione bancaria o alla
polizza  assicurativa  sia  determinato sulla base di criteri fissati
con   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  ora  Ministro  delle  attivita' produttive, tenuto
anche conto dell'entita' degli investimenti indicati dall'impresa nel
modulo di domanda;
  Visto  il  proprio  decreto  del  24 maggio 2000, con il quale sono
stati  fissati  i  criteri per la determinazione dell'ammontare della
suddetta cauzione;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   provvedere   ad   un  adeguamento
dell'ammontare  della  cauzione mediante la ridefinizione dei criteri
di  calcolo,  al fine di assicurare piena efficacia a tale meccanismo
in relazione alla sua specifica finalita' di garantire, attraverso il
versamento  di un importo adeguatamente commisurato all'entita' degli
investimenti,  l'effettiva volonta' dell'impresa di portare a termine
il programma;
  Considerato  altresi'  che  detta  garanzia  e' finalizzata anche a
ristorare  parzialmente  l'amministrazione  dei  costi  sostenuti per
l'attivita'  istruttoria  a  fronte  dei  programmi agevolati che non
vengono realizzati;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  comma  3  dell'articolo  unico  del  decreto del 24 maggio 2000
citato nelle premesse e' sostituito dal seguente:
  «3.  L'ammontare della cauzione, della fideiussione o della polizza
e'  determinato  nelle  misure di seguito indicate, rapportate, nella
parte  progressiva,  all'entita'  degli  investimenti del programma a
fronte dei quali l'impresa chiede le agevolazioni e non e' soggetto a
modifiche  in  relazione  ad  eventuali  successive  variazioni degli
investimenti stessi a qualsiasi titolo apportate:
    un importo fisso di 2000 euro, al quale si aggiunge:
      0,333% dell'entita' degli investimenti fino a 500.000 euro;
      0,199 % per la parte eccedente e fino a 2.000.000 di euro;
      0,084 % per la parte eccedente e fino a 5.000.000 di euro;
      0,010 % per la parte eccedente e fino a 25.000.000 di euro;
      0,006 % oltre i 25.000.000 di euro.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 giugno 2004
                                                 Il Ministro: Marzano