N. 63 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 30 dicembre 1997
N. 63 Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 30 dicembre 1997 (della provincia autonoma di Bolzano) Ambiente (Tutela dell') - Regolamento emanato con d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, contenente disposizioni di principio e di dettaglio per l'attuazione della direttiva CEE 92/43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonche' della flora e della fauna selvatiche - Impugnazione di tale provvedimento, in via principale, nel suo intero testo, in quanto dichiarato, in piu' d'uno dei suoi articoli (1, comma 4, 3, comma 1, 5, comma 2 ed altri) applicabile anche nella provincia autonoma di Bolzano, per violazione dei principi, posti dagli artt. 6 e 7, delle Norme di attuazione statutaria emanate con d.P.R. 19 novembre 1987 n. 526, e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (da correlarsi anche all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400) secondo i quali nelle materie di esclusiva competenza delle province autonome (come quelle, su cui il decreto in questione impinge, attinenti, nei suoi vari aspetti, alla tutela dell'ambiente, ad esse attribuite dall'art. 8, comma 1, nn. 1), 5), 6), 15), 16) e 21), e dall'art. 16 dello statuto speciale) lo Stato puo', per l'attuazione delle direttive comunitarie, intervenire con leggi e talvolta anche con atti di indirizzo e coordinamento (quale, pero', il contestato provvedimento, anche per la mancata consultazione della ricorrente richiesta dall'art. 3, comma 3, delle Norme di attuazione emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, certo non e') ma non con regolamenti - Dovendo al riguardo considerarsi anche le numerose leggi della provincia di Bolzano in materia (n. 16 del 25 luglio 1970, sulla tutela del paesaggio; n. 14 dei 17 luglio 1987, sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia; n. 19 del 3 novembre 1993, sul Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio, ecc.) da considerarsi tutte anticipazioni della richiamata direttiva comunitaria, e di fronte alle quali non potrebbe certo parlarsi di una inerzia della provincia nell'esercizio della sua competenza riguardo all'attuazione di quella, inerzia che, d'altra parte, ove si fosse verificata, non sarebbe valsa comunque a giustificare la emanazione del regolamento governativo che in quel caso, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1987, avrebbe dovuto essere preceduto dalla richiesta del parere della provincia e dalla prescrizione di un "congruo termine per provvedere", nel caso sicuramente omesse. Ambiente (Tutela dell') - Regolamento recante attuazione della direttiva CEE 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche - Impugnazione, in subordine al mancato accoglimento dell'altra suesposta questione, delle disposizioni (in quanto tutte applicabili anche nella provincia di Bolzano) degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12, con le quali si attribuiscono al Ministero dell'ambiente rilevanti competenze riguardo alla designazione di vari tipi di habitat, da individuarsi dalle regioni e dalla province autonome, quali "Zone speciali di conservazione"; alla emanazione di direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale; alla valutazione di impatto ambientale (anche per le zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992) di piani territoriali, urbanistici e di settore proposti; alla definizione di linee guida per il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario; alla reintroduzione di specie animali e vegetali di cui all'allegato D) della direttiva comunitaria e all'introduzione di specie non locali; all'esercizio da parte del Corpo forestale dello Stato di azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del regolamento ed altre competenze tutte rientranti tra le funzioni specificatamente attribuite dalle richiamate norme dello statuto speciale, alla provincia di Bolzano e ad esse definitivamente trasferite dalle Norme di attuazione statutaria (in particolare da quelle del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, e del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266) - Riferimenti alle sentenze nn. 126, 250, 272 e 381 del 1996. (D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, intero testo e segnatamente artt. 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1), n. 5), n. 6), n. 15), n. 16), n. 21), e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1, 2 e 3; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 6, 7 e 8; legge 9 marzo 1989, n. 86, art. 9; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17).(GU n.3 del 21-1-1998 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore, dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 6464 del 9 dicembre 1997, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 10 dicembre 1997, autenticata dal segretario della Giunta avv. Adolf Auckenthaler, ufficiale rogante dell'Amministrazione provinciale (repertorio n. 18622), dagli avv.ti proff.ri Roland Riz e Sergio Panunzio, presso il qual'ultimo e' elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante: "Regolamento recante l'attuazione della direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche". F a t t o 1. - La provincia autonoma di Bolzano e' titolare, in base allo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ed alle relative norme di attuazione, di competenze legislative ed amministrative di tipo esc1usivo in materia di ordinamento degli uffici provinciali (art. 8, n. 1), urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5), tutela del paesaggio (art. 8, n. 6), caccia e pesca (art. 8, n. 15), alpicoltura e parchi per la protezione della flora e fauna (art. 8, n. 16), agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica (art. 8, n. 21). Con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, e' stata emanata la relativa normativa di attuazione in materia di minime proprieta' culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste. In particolare merita di essere qui ricordato come l'art. 1, comma 2, del d. P.R. n. 279/1974 stabilisce che, nella provincia autonoma di Bolzano, "lo standard di protezione della fauna e' disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale"; e come l'art. 3 del medesimo decreto presidenziale stabilisca anche che fra le funzioni proprie della Provincia sono comprese anche quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, la cui gestione unitaria e' assicurata mediante la costituzione di un apposito consorzio fra lo Stato e le due province autonome, previa intesa fra tali enti. La provincia autonoma di Bolzano ha ampiamente esercitato le suddette competenze, stabilendo una organica disciplina legislativa in materia di tutela del paesaggio e della fauna e flora, che per diversi aspetti ha anticipato la stessa direttiva CEE n. 92/43/CEE. Si tratta, in particolare, delle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, recante: "Tutela del paesaggio"; 11 giugno 1975, n. 29, recante: "Norme per la tutela dei bacini d'acqua"; 12 marzo 1981, n. 7, recante: "Disposizioni e interventi per la valorizzazione dei parchi naturali"; 17 luglio 1987, n. 14, recante: "Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia"; 3 novembre 1993, n. 19, "Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio"; 28 giugno 1972, n. 13, recante: "Norme per la protezione della flora alpina"; 13 agosto 1973, n. 27, recante: "Norme per la protezione della fauna"; 19 giugno 1991, n. 18, "Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali"; e 7 luglio 1992, n. 27, recante: "Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale". La provincia autonoma di Bolzano, sempre in forza delle competenze ad essa spettanti (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279) ha, inoltre, istituito un proprio Corpo forestale (legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33, recante: "Modifiche al vigente ordinamento del personale provinciale ed istituzione del Corpo forestale provinciale"); ed una volta realizzatosi l'intesa di cui al citato art. 3 del d.P.R. n. 279/74, ne ha recepito la disciplina con la legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19 ("Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio"). Si deve, inoltre, ricordare che, in forza dell'art. 7 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 19 novembre 1987 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano, delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), alla provincia autonoma di Bolzano spetta, nelle materie di competenza esclusiva, il potere di "dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari". Tale potere della Provincia, che costituisce un aspetto particolarmente rilevante della sua speciale autonomia, e' stato poi confermato dall'art. 9, comma 1 e 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (c.d. "legge La Pergola"). 2. - Cio' premesso, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, gia' indicato in epigrafe, con cui il Governo ha inteso dare attuazione alla direttiva CEE n. 92/43 (del Consiglio) del 21 maggio 1992, "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche". In particolare il preambolo del decreto richiama anche l'art. 4 della legge comunitaria 1993 (legge 22 febbraio 1994, n. 146) che ha autorizzato l'attuazione in via regolamentare della direttiva n. 92/43/CEE. Come si e' gia' detto, la legislazione della provincia autonoma ricorrente aveva gia' in gran parte anticipato la disciplina protezionistica necessaria ad attuare gli indirizzi dettati dalla suddetta direttiva comunitaria. Comunque non puo' esservi dubbio alcuno sul fatto che spetta alla Provincia (e solo ad essa), in quanto titolare di competenze legislative esclusive nelle materie interessate della direttiva CEE n. 92/43, di darvi attuazione. Viceversa, con il decreto presidenziale in questione n. 357/1997, il Governo ha inteso dare applicazione alla direttiva CEE in via regolamentare, dettando esso stesso una disciplina analitica della materia che - come si vedra' - pretenderebbe di essere applicabile anche nella provincia autonoma di Bolzano. Tale decreto presidenziale e', pertanto, lesivo delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano che quindi lo impugna per i seguenti motivi di D i r i t t o Violazione delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano di cui agli artt. 8. comma 1, cifre 1, 5, 6, 15, 16 e 21, art. 16 dello Statuto speciale di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme d'attuazione approvate con d.P.R. 2 marzo 1974, n. 279, con d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (spec. artt. 6-8), nonche' con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (spec. artt. 1-3). 1. - La lesione delle attribuzioni provinciali compiuta dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che pretende di regolare l'attuazione della direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche anche nel territorio ricadente nella provincia autonoma di Bolzano, risulta con evidenza da quanto esposto sopra. L'art. 7 del d.P.R 19 novembre 1987 prevede, infatti, esplicitamente che "la regione e le province di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari". Al Governo della Republica e' quindi sottratto qualsiasi potere regolamentare in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie in cui la provincia autonoma di Bolzano e' titolare di competenza primaria. Poiche' spetta alla provincia autonoma di Bolzano provvedere all'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di competenza propria, lo spazio per un intervento dello Stato in materia e' estremamente ridotto, e comunque non puo' validamente fuoruscire da quanto disposto dall'art. 7, d.P.R. n. 526/1987 stesso. Laddove la disciplina della direttiva comunitaria e' sufficientemente dettagliata, si' da non abbisognare di una ulteriore disciplina legislativa interna, allora spetta alla provincia ricorrente provvedere all'attivita' amministrativa di esecuzione (v. anche art. 6, d.P.R. n. 526/1987), e lo Stato potra' legittimamente intervenire solo mediante atti di indirizzo e coordinamento (purche' questi siano adottati nelle forme ed in presenza dei presupposti prescritti per tali atti: v. spec. art. 3, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266). Nelle parti in cui la disciplina stabilita dalla direttiva comunitaria richieda per qualche aspetto una ulteriore normazione di diritto interno (da parte delle autorita' competenti secondo l'ordinamento degli Stati membri), spetta egualmente alla Provincia ricorrente il compito di provvedere a legiferare in materia, salvo in tal caso adeguarsi (come previsto ancora dall'art. 7 del d.P.R. n. 526/1987, ed analogamente dall'art. 9, comma 3, legge n. 86/1989) alle eventuali leggi statali di attuazione della direttiva nei limiti previsti dallo statuto speciale d'autonomia: cioe' rispettando i soli "principi e norme costituenti limiti" per la competenza legislativa provinciale esclusiva ai sensi dell'art. 4 dello statuto speciale (v. art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 266/1992). Ma nel caso in questione lo Stato ha agito diversamente. Esso non ha emanato un atto di indirizzo e coordinamento, ne' si e' limitato a stabilire una disciplina legislativa di principio per indirizzare, nei limiti richiesti dalla disciplina comunitaria, la successiva legislazione provinciale. Ha, invece, emanato un proprio regolamento con il quale pretende di dettare principi alla quale la provincia si dovrebbe adeguare, oppure ha stabilito esso stesso una analitica ed esaustiva disciplina della materia, invadendo cosi' le competenze provinciali in materia. Che tale comportamento sia lesivo delle attribuzioni provinciali risulta chiaramente confermato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma corte in tale materia, fra cui ci sia in particolare consentito di ricordare (a noi stessi ed alla Presidenza del Consiglio) quanto recentemente affermato nella sentenza n. 126/1996, secondo cui "E' principio indubitabile che la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e agli obblighi che ne derivano deve coordinarsi con la propria struttura costituzionale fondamentale, della quale fa parte integrante la struttura regionale dello Stato (compresa la particolarita' della posizione delle province autonome di Trento e Bolzano, entro l'organizzazione della regione Trentino-Alto Adige). Tale necessario coordinamento ha dato luogo a un lungo e, in alcuni passaggi, tormentato processo di affinamento di principi e istituiti. L'equilibrio che ne deriva puo' sintetizzarsi come segue. a) L'attuazione negli Stati membri delle norme comunitarie deve tener conto della struttura (accentrata, decentrata, federale) di ciascuno di essi, cosicche' l'Italia e' abilitata, oltre che tenuta dal suo stesso diritto costituzionale, a rispettare il suo fondamentale impianto regionale. Pertanto, ove l'attuazione o l'esecuzione di una norma comunitaria metta in questione una competenza legislativa o amministrativa spettante a un soggetto titolare di autonomia costituzionale, non si puo' dubitare che (come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, fin dalla sentenza n. 304 del 1987), normalmente, ad esso spetti agire in attuazione o in esecuzione, naturalmente entro l'ambito dei consueti rapporti con lo Stato e dei limiti costituzionalmente previsti nelle diverse materie di competenza regionale (e provinciale): rapporti e limiti nei quali lo Stato e' abilitato all'uso di tutti gli strumenti consentitigli, a seconda della natura della competenza regionale (e provinciale), per far valere gli interessi unitari di cui esso e' portatore. Sono espressione di tali principi tanto gli articoli 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 9 della legge 9 marzo 1989, n 86. (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), quanto, in relazione alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano, gli artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)". Di fronte alla chiara affermazione dell'ecc.ma Corte costituzionale che l'attuazione delle norme comunitarie deve avvenire nel rispetto dell'assetto costituzionale dello Stato e, quindi, nel rispetto degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, che sono espressione dello stesso, risulta con tutta evidenza che al Governo della Repubblica non spetta alcun potere di attuare mediante semplici regolamenti le direttive CEE nelle materie di competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano. 2. - Non spetta pertanto al Governo della Repubblica far obbligo alla provincia di attuare gli obiettivi di un regolamento statale come risulterebbe invece all'art. 1, comma 4: "le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione". Spetta, invece, alla provincia ricorrente, in virtu' delle attribuzioni conferitele dallo Statuto e dalle norme di attuazione, di dare autonomamente diretta attuazione alla direttiva CEE n. 92/43, con l'unico vincolo - stabilito dal citato art. 7 del d.P.R. n. 526/1987 - di adeguarsi "nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari": cioe', come pure si e' visto, alle leggi statali che pongono i principi ed i limiti ex art. 4 dello Statuto (art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 226/1992). Da quanto sopra consegue dunque, in primo luogo, che e' tassativamente escluso che la provincia ricorrente debba adeguare il proprio ordinamento ad un atto amministrativo - quale e' il regolamento governativo in questione, emanato con il d.P.R. n. 357/l997 - laddove le norme d'attuazione dello Statuto speciale ammettono un eventuale intervento statale solo nella forma della legge (o dell'atto ad essa equiparato sotto il profilo della efficacia formale). Del resto, la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, proprio in forza del riparto costituzionalmente operato fra le competenze statali e regionali (e delle province autonome), e' escluso che un regolamento governativo possa validamente intervenire nelle materie di competenza propria della Provincia ricorrente, ovvero contenere norme volte a limitare l'esercizio delle sue competenze (per tutte sent. n. 250/1996). Ed al riguardo non possono esserci dubbi circa la natura regolamentare del decreto presidenziale n. 357/1997 qui impugnato, stante (oltre alla sua "autoqualificazione") anche l'esplicito richiamo, in esso contenuto, all'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, ed al parere del Consiglio di Stato espresso ai sensi del medesimo art. 17, comma 1 e 4 (di quello stesso art. 17 che - al primo comma, lett. B) - del resto esclude espressamente, in ossequio al suddetto riparto costituzionale di competenze, la possibilita' che il Governo emani regolamenti "relativi a materie riservate alla competenza regionale"). Si aggiunga poi, sotto questo profilo, che la lesione delle attribuzioni provinciali ad opera del regolamento impugnato risulta tanto piu' grave ed evidente perche' non si puo' in realta' neppure sostenere (come taluno potrebbe cercare di fare "forzando" il significato dell'ultimo comma dell'art. 1) che il regolamento in questione vale per la provincia ricorrente solo come indicazione di obiettivi, non pretendendo le sue disposizioni una diretta applicazione in ambito provinciale. Infatti - a parte che, se pure cio' fosse vero, non verrebbe meno la lesione delle attribuzioni provinciali, stante che (come meglio si vedra' fra poco) si tratterebbe in tal caso di un atto di indirizzo illegittimo e per altro verso lesivo - sta di fatto che quella ipotesi e' testualmente contraddetta dalle numerose disposizioni del regolamento (per es. artt. 3, comma 1; 4, comma 1 e 2; 5, comma 2; 7; 8, comma 4; 12, comma 1) che esplicitano la diretta applicabilita' alle province autonome della relativa disciplina (ed impediscono di attribuire alla formulazione dell'ultimo comma dell'art. 1 del regolamento il valore di una clausola di effettiva salvaguardia delle competenze della provincia ricorrente: per una fattispecie analoga sent. n. 381/1996). 3. - Cio' detto, si deve aggiungere che la invasione delle competenze provinciali operata dall'impugnato regolamento non potrebbe neppure essere giustificata in base ad una carenza di intervento in materia della Provincia ricorrente. Non solo, infatti, la provincia autonoma di Bolzano aveva gia' autonomamente disciplinato con proprie leggi (dianzi richiamate) la materia su cui e' intervenuta la direttiva CEE n. 92/43: onde essa non potrebbe considerarsi inadempiente in ordine alla attuazione della disciplina comunitaria. Ma, se anche cosi' fosse, egualmente l'impugnato regolamento governativo risulterebbe lesivo delle attribuzioni provinciali. Cio', soprattutto, perche' in caso di inadempienza da parte della provincia nella attuazione degli obblighi comunitari vi e' una specifica ed inderogabile disciplina che consente al Governo di intervenire, stabilita dalle norme d'attuazione dello Statuto speciale contenute nel piu' volte citato d.P.R. n. 526/1987. Questo, infatti, all'art. 8 (cioe' subito dopo aver riservato alla provincia il potere di dare attuazione alle direttive comunitarie) stabilisce che: "1. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, puo' prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione o la provincia interessata, un congruo termine per provvedere. 2. Qualora l'inattivita' degli organi regionali o provinciali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi". Ma nel caso in questione l'emanazione dell'impugnato decreto presidenziale n. 357/1997 non e' stata preceduta da alcuna "messa in mora" nei confronti della provincia autonoma ricorrente. 4. - In via subordinata, la lesione delle attribuzioni provinciali sussisterebbe anche qualora - nonostante la sua stessa autoqualificazione come regolamento ed il suo inequivoco contenuto sostanziale - si sostenesse che l'impugnato decreto presidenziale n. 357/1997 sia in realta' un atto di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa della provincia. Se cosi' fosse, infatti, dovrebbe trattarsi, comunque, di un atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Il d.P.R. pero' non e' tale e non si autoqualifica neppure come tale, ne' potrebbe farlo in quanto non e' stata osservata la procedura di cui all'art. 3, comma 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. In particolare non sarebbe stato rispettato l'obbligo ivi stabilito di una consultazione preventiva delle province autonome di Trento e di Bolzano a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri: "su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla compatibilita' di esso con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto". 5. - Solo in via ulteriormente subordinata si eccepisce, comunque, che anche le singole disposizioni del d.P.R. 8 settembre 1997, qui impugnato, sono lesive delle competenze provinciali. Lo stesso e' informato a principi di assoluto centralismo, riservando tutti i poteri presso il Ministero dell'ambiente, relegando la provincia in un ruolo assolutamente secondario e subordinato, incompatibile con il fatto che si tratta di materie nelle quali la provincia e' titolare di competenza esclusiva. L'art. 3 d.P.R. 8 settembre 1997, prevede che: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat delle specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente, ai fini della formulazione della proposta del Ministro dell'ambiente alla Commissione europea, dei siti di importanza comunitaria, per costituire la rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata Natura 2000". In tal modo alla provincia vengono riconosciuti soltanto poteri propositivi per l'individuazione dei siti di importanza comunitaria, mentre la competenza per la formulazione della relativa proposta alla Commissione europea, per la designazione di tali siti, e' riservata al Ministro. Si tratta di un accentramento di poteri presso il Ministro dell'ambiente che non e' in alcun modo richiesto dalla direttiva CEE che invade le competenze provinciali. L'art. 4 del d.P.R. impugnato fa poi obbligo alla provincia autonoma di Bolzano di adottare opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e le misure di conservazione delle zone speciali entro dei termini di 3 e 6 mesi, senza avere alcun potere di farlo, in quanto alla provincia autonoma di Bolzano spetta il potere di attuare le direttive CEE direttamente ed entro il termine stabilito nella direttiva stessa. L'art. 5 del d.P.R. impugnato dispone che: "I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani di rilevanza nazionale, o alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano puo' avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo". In realta' al Governo della Repubblica non spetta alcun potere di prescrivere una dettagliata procedura relativa all'adozione e all'approvazione di tali progetti. La provincia nella materia di urbanistica e piani regolatori e' titolare di competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 8, n. 5, come del resto essa lo e' in materia di tutela ambientale. Particolarmente lesiva delle attribuzioni provinciali e' poi la disposizione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica impugnato che pretende di applicare gli obblighi derivanti dall'art. 4, commi 2 e 3, e dall'art. 5 del regolamento impugnato, anche alle zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La provincia autonoma di Bolzano ha, pero', competenza esclusiva anche in materia di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e fauna (art. 8, n. 16) e la relativa norma di attuazione all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 279/1974 stabilisce che "le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ... alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna... esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto". Il comma 2 dello stesso articolo aggiunge poi che "lo standard di protezione della fauna e' disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale". L'art. 3 del medesimo decreto presidenziale stabilisce anche che fra le funzioni proprie della provincia sono comprese anche quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, la cui gestione unitaria e' assicurata mediante la costituzione di un apposito consorzio fra lo Stato e le due province autonome, previa intesa fra tali enti. Le censure rivolte agli artt. 4 e 5 del regolamento impugnato debbono ritenersi riferite, quindi, anche all'art. 6 dello stesso, tenuto conto anche che la provincia autonoma di Bolzano ha gia' attuato, con proprie leggi provinciali, gli obblighi derivanti dalla direttiva CEE anche in relazione alle aree protette. Lesivo delle attribuzioni provinciali e' anche l'art. 7 del d.P.R. impugnato che fa obbligo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di adottare "le idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell'ambiente definisce con proprio decreto, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le linee guida per il monitoraggio". Anche tale disciplina per il suo carattere rigidamente accentratore invade le competenze provinciali. Al Ministero dell'ambiente in realta' non puo' spettare alcuna competenza ad emanare decreti contenenti le linee guida per il monitoraggio, come non puo' essere fatto obbligo alla provincia autonoma di Bolzano di comunicare le proprie misure adottate al Ministero stesso. Una simile avocazione di poteri, da parte del Ministero dell'ambiente, non e' affatto richiesta dalla direttiva CEE, in quanto le attivita' rese necessarie per l'esecuzione della stessa non devono necessariamente essere poste in essere da un'Autorita' centrale, quale il Ministero. La stessa censura viene rivolta all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica impugnato che fa obbligo alle province di instaurare un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a) e di trasmettere un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente. Il comma 5 di tale art. 8 attribuisce ad un organo statale, quale il Ministero dell'ambiente, il potere di indicare le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione, anche se la competenza in ordine alla regolamentazione della caccia spetta esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano come risulta dall'art. 1, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, che dispone: "Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprieta' colturali, ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto. Lo standard di protezione della fauna e disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale". Per la stessa ragione il decreto del Presidente della Repubblica impugnato invade la competenza provinciale, in quanto attribuisce al Ministero dell'ambiente di stabilire "adeguate misure affinche' il prelievo nell'ambiente naturale, degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonche' il loro sfruttamento, siano compatibili con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente" (art. 10, primo comma). Anche in questo caso al Ministero dell'ambiente vengono attribuiti poteri che non gli possono spettare perche' interamente devoluti alla provincia autonoma di Bolzano. Al Ministero dell'ambiente non puo' poi essere attribuito il potere di autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli artt. 8, 9 e 10, comma 3, lett. a) e b), di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica impugnato, in quanto anche tale potere spetta esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano. Sempre per le stesse ragioni al Ministero dell'ambiente non spetta poi alcun potere di dare le autorizzazioni per la reintroduzione di specie animali e vegetali e la introduzione di specie non locali che gli attribuisce l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica impugnato. Anche questa attivita' rientra integralmente nelle materie di cui all'art. 8 n. 6, 8, 15, 16 e 21 dello statuto speciale interamente devolute alla provincia ricorrente. Infine, va rilevato che nel territorio della provincia autonoma di Bolzano al Corpo forestale dello Stato non possono spettare poteri di sorveglianza, come vorrebbe, invece, l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica impugnato. Cio' viola palesemente l'art. 8, nn. 6, 15, 16 e 21 ed in particolare il sopra riportato art. 1 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, che ha trasferito integralmente le attribuzioni in materia di Corpo forestale dello Stato alla provincia autonoma di Bolzano, sicche' provincia non puo' esistere un corpo forestale statale assieme al corpo forestale provinciale. Il principio e', peraltro, ribadito dall'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, il quale esclude che nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge possa "attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo". Del resto, la stessa direttiva CEE si limita a stabilire all'art. 11 che "gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'art. 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritarie". Non e', quindi, minimamente richiesto dalla direttiva CEE quell'accentramento presso organi statali delle funzioni di sorveglianza e controllo che ha, invece, operato nel decreto del Presidente della Repubblica impugnato.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato dare attuazione, anche nei confronti della provincia autonoma di Bolzano (e tanto meno in via regolamentare), alla direttiva n. 92/43/CEE "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", e per l'effetto annullare, in parte qua, il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, indicato in epigrafe. Bolzano-Roma, addi' 15 dicembre 1997 Avv. prof. Roland Riz - avv. prof. Sergio Panunzio 98C0004