Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Universita'.(GU n.201 del 28-8-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 febbraio 1984, n. 33; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 (Approvazione del piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1994-1996), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 febbraio 1986, n. 50, relativo alla "Formazione degli insegnanti"; Viste le delibere formulate dai competenti organi accademici dell'Universita' degli studi di Udine, con le quali si autorizzava l'avvio delle procedure per l'istituzione e l'attivazione della facolta' di "Scienze della formazione" con il corso di laurea per la formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole materne ed elementari di cui all'art. 3 della legge n. 341/1990 e si approvava la relativa scheda risorse, rispettivamente di data: senato accademico del 10 aprile 1996; consiglio di amministrazione del 24 aprile 1996; consiglio di amministrazione del 29 maggio 1996; Visto il parere del comitato regionale di coordinamento del 16 aprile 1996, previsto dalla vigente normativa, che ha approvato, fra l'altro, le proposte dell'Universita' degli studi di Udine di istituire ed attivare la facolta' di "Scienze della formazione" con il corso di laurea per la formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole materne ed elementari di cui all'art. 3 della legge n. 341/1990; Visto il regolamento, relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in "Scienze della formazione primaria" (tabella didattica XXIII), emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Ritenuto opportuno, pertanto, rettificare il decreto rettorale n. 415 dell'8 luglio 1996; Precisato che, in base al combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 341/1990 e dell'art. 2 della sopra citata tabella didattica XXIII ed in deroga a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della legge n. 245/1990, per il funzionamento del predetto corso di laurea: a) saranno utilizzate le strutture di tutte le facolta' presso cui le competenze sono disponibili; b) i professori di qualunque facolta' che impartiscano a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza fanno parte del consiglio di corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonche' del consiglio di facolta' di scienze della formazione per tutti i provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi quelli relativi alla copertura degli insegnamenti e all'utilizzazione dei posti di ruolo; Preso atto che la scheda di rilevamento delle risorse necessarie al finanziamento dell'iniziativa riguardante l'istituzione della facolta' di "scienze della formazione" con il corso di laurea per la formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole materne ed elementari e' stata formulata dal consiglio di amministrazione del 29 maggio 1996 sulla base delle indicazioni contenute nella citata tabella didattica XXIII; Considerato che i competenti organi accademici dell'Universita' degli studi di Udine provvederanno all'adeguamento alla tabella didattica XXIII, relativa al corso di laurea in "scienze della formazione primaria", successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine della modifica del regolamento didattico provvisorio; Decreta: Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) e' modificato come appresso: Articolo unico 1. Dopo il punto 7) dell'art. 1, relativo alla facolta' di medicina e chirurgia, e' inserito il seguente: "punto 8) facolta' di scienze della formazione: a) corso di laurea in scienze della formazione primaria. Dopo l'art. 58, con scorrimento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente: "Art. 59 (facolta' di scienze della formazione) Titolo IX - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Udine la facolta' di scienze della formazione. La facolta' di scienze della formazione conferisce la laurea in scienze della formazione primaria". 2. In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di emanazione dell'ordinamento didattico relativo al corso di laurea in "Scienze della formazione primaria" - tabella didattica XXIII - i competenti organi accademici dell'Universita' degli studi di Udine provvederanno, ai sensi della vigente normativa, all'adeguamento del regolamento didattico provvisorio. Udine, 6 agosto 1996 Il rettore: STRASSOLDO