N. 767 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 1997
N. 767 Ordinanza emessa il 20 giugno 1997 dalla commissione tributaria provinciale di Cosenza sui ricorsi riuniti proposti da Russo Antonio ed altri contro l'Ufficio del registro di Cosenza Contenzioso tributario - Procedimento innanzi le Commissioni tributarie - Pronuncia di cessazione della materia del contendere a seguito di rinuncia della parte - Spese processuali - Imposizione a carico della parte che le ha anticipate - Deteriore trattamento del contribuente rispetto alla pubblica amministrazione - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto di difesa - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione. (D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3). (Cost., artt. 3, 24, 97 e 113).(GU n.46 del 12-11-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza: sul ricorso n. 1876/96, depositato l'8 novembre 1996, avverso avv.di rett/liq n. 94/1V/5034 - donazione, 94, contro Registro di Cosenza, da Russo Antonio, residente a Rende (Cosenza) in c.da Li Rocchi 65, difeso da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; sul ricorso n. 1878/96, depositato l'8 novembre 1996, avverso avv.di rett/liq n. 94/1V/5035 - donazione, 94, contro Registro di Cosenza, da Russo Carlo, residente a Rende (Cosenza) in c.da Li Rocchi 65, difeso da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; sul ricorso n. 1879/96, depositato l'8 novembre 1996, avverso avv.di rett/liq n. 94/1V/5036 - donazione, 94, contro Registro di Cosenza, da Russo Carmela, residente a Rende (Cosenza) in via Longiani, difesa da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; sul ricorso n. 1880/96, depositato l'8 novembre 1996, avverso avv.di rett/liq n. 94/1V/5037 - donazione, 94, contro Registro di Cosenza, da Russo Carmine, residente a Rende (Cosenza) in via Rocchi, difeso da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; sul ricorso n. 1881/96, depositato l'8 novembre 1996, avverso avv.di rett/liq n. 94/1V/5038 - donazione, 94, contro Registro di Cosenza, da Russo Giorgio, residente a Rende (Cosenza) in via Rocchi, difeso da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; sul ricorso n. 1882/96, depositato l'8 novembre 1996, avverso avv.di rett/liq n. 94/1V/5040 - donazione, 94, contro Registro di Cosenza, da Russo Antonio, residente a Rende (Cosenza) in c.da Li Rocchi 65, difeso da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Carlo, residente a Rende (Cosenza) in via Li Rocchi 61, difeso da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Carmela, residente a Rende (Cosenza) in via Longiani, difeso da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Carmine, residente a Rende (Cosenza) in C.da da Rocchi, difeso da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Ernesto, residente a Rende (Cosenza) in via Rocchi, difeso da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Giorgio, residente a Rende (Cosenza) in Rocchi n. 61, difeso da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Vitaro Giuseppina, residente a Rende (Cosenza) in via Rocchi, difesa da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; sul ricorso n. 1883/96, depositato l'8 novembre 1996, avverso avv.di rett/liq n. 94/1V/5039 - donazione, 94, contro Registro di Cosenza, da Russo Carlo, residente a Rende (Cosenza) in via Li Rocchi 61, difeso da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Carmela, residente a Rende (Cosenza) in via Longiani, difesa da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Carmine, residente a Rende (Cosenza) in c.da da Rocchi, difeso da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Ernesto, residente a Rende (Cosenza) in via Rocchi, difeso da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Giorgio, residente a Rende (Cosenza) in Rocchi n. 61, difeso da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Vitaro Giuseppina, residente a Rende (Cosenza) in via Rocchi, difesa da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; sul ricorso n. 1884/96, depositato l'8 novembre 1996, avverso avv.di rett/liq n. 94/1V/5039 - registro, 94, contro Registro di Cosenza, dalla Soc. coop. edilizia r.l. Planetario 93, residente a Rende (Cosenza) in via L. Ariosto n. 5, difesa da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; sul ricorso n. 1885/96, depositato l'8 novembre 1996, avverso avv.di rett/liq n. 94/1V/5040 - registro, 94, contro Registro di Cosenza, dalla Soc. coop. edilizia r.l. Planetario 93, residente a Rende (Cosenza) in via L. Ariosto n. 5, difesa da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12. F a t t o Con separati ricorsi notificati all'Ufficio del registro di Cosenza in data 31 ottobre 1996 e successivamente depositati entro i termini di rito nella cancelleria della Commissione adita, i signori Russo Antonio, Russo Carlo, Russo Carmela, Russo Carmine e Russo Giorgio impugnavano i separati avvisi di rettifica e liquidazione maggiore imposta, loro notificati dall'Ufficio del registro di Cosenza, relativi agli atti di donazione per notar Posteraro del 19 settembre 1994, rep. nn. 33931-33932-33933-33934-33935, con i quali ciascuno di essi ricorrenti aveva ricevuto in donazione dai genitori Russo Ernesto e Vitaro Giuseppina la nuda proprieta' di un appezzamento di terreno in agro di Rende. L'Ufficio aveva per ciascuno dei beni donati rettificato il valore finale dichiarato e ridotto le spese incrementative sostenute dal donante, liquidando pertanto la maggiore imposta dovuta. Eccepivano i ricorrenti la nullita' degli avvisi di rettifica per difetto di motivazione e ne chiedevano altresi' l'annullamento nel merito, dovendosi ritenere congrui i valori dichiarati sia per le caratteristiche degli immobili oggetto di donazione sia perche' lo stesso Ufficio del registro di Cosenza aveva adottato valutazioni inferiori e coincidenti con quelle operate nei predetti atti di donazione con riferimento ad altri immobili aventi analoghe tipologie urbanistiche, ubicati nello stesso comune e trasferiti nello stesso periodo. Producevano all'uopo una serie di atti di donazione a comprova della ingiustificata differenza di valutazione operata dall'Ufficio del registro. Con ricorsi notificati all'Ufficio del registro di Cosenza in data 31 ottobre 1996 i signori Russo Ernesto, Vitaro Giuseppina, Russo Carmine, Russo Giorgio, Russo Carlo e Russo Carmela nonche' la Societa' cooperativa a r.l. "Planetario 93", con sede in Cosenza, impugnavano gli avvisi di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, loro notificati dall'ufficio, relativi all'atto di permuta per notar Posteraro del 20 settembre 1994 rep. n. 33943 ed all'atto di compravendita per notar Posteraro di pari data rep. n. 33944, con i quali i primi avevano ceduto diritto di usufrutto e nuda proprieta' degli immobili, gia' oggetto degli atti di donazione di cui sopra, alla societa' Coop. "Planetario 93", in parte permutandoli con fabbricati da realizzarsi sugli immobili ceduti ed indicando un valore al metro quadrato identico a quello dichiarato negli atti di donazione. L'ufficio aveva anche in questi casi rettificato il valore finale e liquidato la relativa maggiore imposta. Riproducevano i ricorrenti, a sostegno delle impugnative, gli stessi motivi di censura in rito ed in merito e le stesse richieste, gia' formulate nei ricorsi relativi agli atti di donazione. Con deduzioni depositate in cancelleria in data 8 maggio 1997, l'Ufficio del registro di Cosenza comunicava che, ritenuti fondati gli elementi di fatto e di diritto posti a base dei ricorsi, aveva provveduto, nell'esercizio del suo potere di autotutela di cui all'art. 68, d.P.R. n. 287/92 a revocare ed annullare gli impugnati avvisi, ritenuti inopportuni. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere ex art. 46, primo comma, decreto legislativo n. 546/1992. All'udienza di discussione fissata per il 23 maggio 1997 i ricorsi venivano riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva. I ricorrenti chiedevano tuttavia condannarsi l'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese e competenze del giudizio, essendo la revoca degli atti impugnati intervenuta tardivamente, ossia solo pochi giorni prima dell'udienza di discussione, nonostante i tentativi di definizione delle pendenze messi in atto da essi ricorrenti prima della presentazione dei ricorsi, e quindi dopo che essi avevano dovuto affrontare l'onere di rilevanti spese. La Commissione, ritenuto che la disciplina del regolamento delle spese giudiziali di cui all'art. 46, terzo comma, d.P.R. n. 546/1992, potesse dare adito a dubbi di legittimita' costituzionale, dubbi tali da meritare una piu' approfondita valutazione, riservava la decisione. D i r i t t o A scioglimento della riserva assunta, ritiene questa Commissione che, a seguito dell'avvenuto annullamento da parte dell'Ufficio del registro di Cosenza degli atti impugnati, vada dichiarata cessata la materia del contendere. Tuttavia, concretandosi l'annullamento degli atti nel venir meno della pretesa di diritto sostanziale con essi fatta valere e risolvendosi quindi in un esplicito riconoscimento della fondatezza delle ragioni dei ricorrenti, ritiene questa Commissione che la disciplina del regolamento delle spese processuali prevista dall'art. 46, terzo comma, d.P.R. n. 546/1992 ed invocata dall'amministrazione finanziaria contenga forti elementi di ingiustizia oltre che di irragionevolezza e violi il principio costituzionale di eguaglianza in correlazione anche al diritto di difesa, parimenti sancito dalla nostra Costituzione, nonche' il principio di correttezza ed imparzialita' della p.a. Ritiene pertanto la Commissione di sollevare ex officio questione di legittimita' costituzionale della predetta norma, questione rilevante ai fini della completa definizione del giudizio, dovendo questo organo giurisdizionale pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna della amministrazione finanziaria alle spese del giudizio. Invero il terzo comma del su citato art. 46 prevede indiscriminatamente per tutti i casi in cui il giudizio si estingua (definizione delle pendenze tributarie e cessazione della materia del contendere) che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, salvo che sia dalla legge diversamente disposto. Detta norma pertanto sottopone alla medesima disciplina una varieta' di ipotesi di estinzione del giudizio, che presentano invece rilevanti differenze sul piano sostanziale. Si pensi ad esempio alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere che deve intervenire quando, ai sensi dell'art. 5, comma quarto, d.-l. 27 aprile 1990 n. 90, in materia di controversie relative alle imposte dirette ed all'Iva il cui importo complessivo sia inferiore a dieci milioni di lire, il contribuente si avvalga della facolta' di definirle con il pagamento di una somma pari al 90% dei tributi e delle sanzioni ancora dovuti; ovvero quando, ai sensi della legge n. 516/1982, le pendenze tributarie siano state sanate con la presentazione da parte degli interessati delle dichiarazioni integrative o delle istanze di definizione. In questi casi, come in altri simili, la sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere contiene una presa d'atto del venir meno della contestazione, in virtu' di speciali normative che consentono al ricorrente, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi di ricorso, di definire la controversia mediante il pagamento di somme, operando una sorta di "transazione" con la amministrazione finanziaria alle condizioni volute dal legislatore, condizioni tra le quali ben potrebbe essere inserito anche il regolamento delle spese giudiziali per i casi in cui siano pendenti giudizi. O ancora si pensi alla diversa disciplina dettata dall'art. 44 d.P.R. n. 546/1992 per l'ipotesi di rinuncia al ricorso: il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. Nel caso di specie, e' l'amministrazione finanziaria che sostanzialmente ha rinunciato a resistere in giudizio, rendendone tuttavia superflua la prosecuzione attraverso l'annullamento in sede di autotutela degli atti impugnati. A fronte della comunicazione di tale annullamento contenuta nelle deduzioni dell'Ufficio depositate in cancelleria, non potrebbe questa Commissione pronunciarsi sul merito della controversia, avendo constatato il venir meno della pretesa azionata dalla p.a. Va d'altra parte considerato che, mentre il d.P.R. n. 636/1972 escludeva espressamente che potessero trovare applicazione nel procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie le norme del codice di procedura civile relative alla "responsabilita' delle parti per le spese e per i danni processuaIi", il d.P.R. n. 546/1992 ha esteso la disciplina processual civilistica delle spese del giudizio anche al contenzioso tributario, affermando il principio fondamentale della soccombenza, cui si ricollega la condanna alle spese del giudizio, salvo che la Commissione tributaria, con decisione motivata, ritenga di doverle compensare in tutto od in parte, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. Anche tale scelta legislativa dunque sembra andare nella direzione del riconoscimento della parita' tra le parti del processo tributario. Non sembra pertanto alla Commissione che la disciplina delle spese processuali contenuta nell'art. 46, terzo comma, d.P.R. n. 546/1992 sia rispettosa di tale criterio informatore della nuova disciplina del contenzioso tributario, nella parte in cui non distingue tra le varie ipotesi di cessazione della materia del contendere, e cio' alla luce dei principi costituzionali di: a) eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.), ponendo essa una ingiustificata disparita' di trattamento tra il cittadino ricorrente, che, in ipotesi di rinuncia al ricorso, deve rimborsare le spese alle altre parti, e la amministrazione finanziaria che, in ipotesi di sostanziale rinuncia, come quella che ci occupa, resta indenne dal pagamento delle spese del giudizio; b) diritto di difesa (art. 24 e art. 113 Cost.), dal momento che la possibilita' di conseguire la ripetizione delle spese processuali, spesso rilevanti, consente al contribuente di meglio tutelare la sua posizione e meglio apprestare le sue difese. Invero i costi ormai rilevanti della giustizia, ivi compresi quelli della giustizia tributaria, possono spesso costituire un serio ostacolo all'esercizio del diritto di difesa del cittadino, che puo', ove non sia prevista una possibilita' di ripetizione di tali costi, essere indotto a rinunciare a legittime pretese, con riflessi anche sul principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; c) buon andamento, correttezza ed imparzialita' della p.a. (art. 97 Cost.): il principio della soccombenza, correttamente e giustamente esteso dall'art. 15 d.P.R. n. 546/1992 al contenzioso tributario, costituisce anche per l'amministrazione finanziaria un elemento volto ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati, ponendosi come limite positivo all'attivita' della p.a., che da esso e' maggiormente indotta a vigilare che la propria attivita', soprattutto quella connotata da ampi margini di discrezionalita', si svolga secondo i canoni della correttezza e della imparzialita', e ponendosi al contempo come limite negativo rispetto ad arbitri nei confronti del contribuente. Nella fattispecie che ci occupa, l'applicazione di tale principio costituzionale avrebbe imposto una preventiva e piu' approfondita valutazione da parte dell'Ufficio del registro degli atti da assoggettare ad imposta, soprattutto ove si consideri che nella motivazione degli avvisi di accertamento e' stato richiamato il criterio del "riferimento a trasferimenti e divisioni avvenuti non oltre tre anni dalla data dell'atto relativi a beni similari ubicati nella stessa zona ed aventi analoghe tipologie urbanistiche", cio' in palese e netto contrasto con precedenti valutazioni in tal senso eseguite dallo stesso Ufficio del registro di Cosenza per altri atti di trasferimento, valutazioni puntualmente documentate dai ricorrenti. La rilevanza della questione nel presente giudizio deriva dalla necessita', a fronte delle conclusioni formulate dai ricorrenti, di emettere decisione, che, unitamente alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, regoli anche il carico delle spese processuali.
P. Q. M. La Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. IX, parzialmente pronunciando sui ricorsi riuniti n. 1876/96, proposto da Russo Antonio, n. 1878/96 proposto da Russo Carlo, n. 1879/96 proposto da Russo Carmela, n. 1880/96 proposto da Russo Carmine, n. 1881/96 proposto da Russo Giorgio, n. 1882/96 proposto da Russo Antonio, Russo Carlo, Russo Carmela, Russo Carmine, Russo Ernesto, Russo Giorgio e Vitaro Giuseppina n. 1883/96 proposto da Russo Carlo, Russo Carmela, Russo Carmine, Russo Ernesto, Russo Giorgio e Vitaro Giuseppina, n. 1884/96 e n. 1885/96, proposti entrambi dalla Societa' cooperativa edilizia a r.l. "Planetario 93", avverso gli avvisi di rettifica e liquidazione maggiore imposta n. 94/IV/5034-5035-5036-5037-5038-5039-5040 loro notificati dall'Ufficio del registro di Cosenza, dichiara cessata la materia del contendere; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' valuti se l'art. 46, terzo comma, d.P.R. n. 546/92 sia costituzionalmente legittimo in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere che consegua all'annullamento da parte della p.a. degli atti impugnati, annullamento che intervenga dopo la proposizione del ricorso, la p.a. possa essere condannata al pagamento delle spese del giudizio; Sospende pertanto il giudizio in ordine alla decisione sulle spese processuali sino all'esito della decisione della Consulta; Visto l'art. 23, quarto comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia altresi' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosenza, addi' 20 giugno 1997 Il presidente relatore: Filomia 97C1234