Modifiche al regolamento regionale 16 novembre 2004, n. 7 (Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica).(GU n.42 del 18-10-2008)
(Pubblicato nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 9 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento regionale: Art. 1. Modifiche al regolamento regionale 16 novembre 2004, n. 7 (Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 «Norme in materia di bonifica e irrigazione»). 1. Al regolamento regionale 16 novembre 2004, n. 7 (Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 «Norme in materia di bonifica e irrigazione») sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cumulo tra ditta individuale ed una o piu' ditte plurintestate non omogenee, il soggetto cumulante e' iscritto nell'elenco degli aventi diritto come ditta individuale.»; b) l'art. 3 e' cosi' modificato: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Hanno elettorato attivo e passivo tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 1 che sono tenuti a pagare un contributo.»; 2) il comma 4 e' abrogato; 3) al comma 5 la parola «personale» e' sostituita dalla parola «individuale»; c) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Convocazione degli elettori). - 1. Il presidente del consorzio di bonifica entro il 30 giugno dell'anno di scadenza degli organi ordinari, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, fissa la data di convocazione degli elettori per le votazioni in uno o piu' giorni consecutivi compresi fra il 15 novembre e il 15 dicembre. 2. Entro i quindici giorni successivi alla deliberazione di cui al comma 1, il consorzio comunica agli elettori le date di svolgimento delle votazioni e l'estratto per il procedimento per la formazione delle liste di cui all'art. 9. Della convocazione e' data ampia notizia con ogni mezzo idoneo. 3. Il consorzio di bonifica, ad integrazione della comunicazione di cui al comma 2, non oltre trenta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, invia a mezzo posta ad ogni elettore una comunicazione indicante le date di svolgimento delle elezioni, le candidature presentate ed i seggi presso cui si svolgono le operazioni elettorali. Con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo, non oltre quindici giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, viene data ulteriore notizia circa le candidature presentate ed i seggi presso cui si svolgeranno le operazioni di voto. Sara' a cura del consorzio di bonifica la garanzia della sicurezza dell'intero procedimento elettorale.»; d) l'art. 5 e' cosi' modificato: 1) al comma 1 la parola «presidente» e' sostituita con la parola «direttore»; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di rettifica alle risultanze dell'elenco provvisorio deve essere presentata per iscritto al consorzio entro il termine perentorio di sette giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco stesso, contestualmente all'adozione della deliberazione di fissazione della data di convocazione degli elettori di cui all'art. 4, comma 1.»; 3) al comma 3 dopo le parole «risultanze dell'elenco» sono inserite le seguenti: «e alle richieste di rettifica di cui al comma 2»; e) al comma 1 dell'art. 6 la parola «un» e' sostituita dalla parola «il»; f) l'art. 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7. (Deleghe). - 1. Gli aventi diritto al voto possono farsi sostituire da altro consorziato, avente diritto al voto ed appartenente alla medesima fascia, mediante delega conferita con atto sottoscritto e presentato unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del delegante. La delega e la copia fotostatica del documento sono consegnate al momento del voto direttamente al presidente del seggio che ne prende nota nel verbale. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi il diritto di voto e' esercitato dai loro rappresentanti o dai soggetti delegati, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. E' ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 2. Ciascun soggetto puo' esercitare non piu' di due deleghe. 3. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi in carica, nonche' ai dipendenti del consorzio. 4. Per gli organismi associativi il voto puo' essere validamente espresso dai soggetti di cui agli articoli 36 e 41 del codice civile. 5. In caso di comunione, il diritto di voto e' esercitato dal primo intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferita delega congiunta dalla maggioranza della comunione con atto sottoscritto nelle forme dell'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 7/2003. 6. Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto e' esercitato dai tutori o dai curatori o dagli amministratori.»; g) l'art. 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8. (Modalita' di votazione). - 1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto gli elettori di cui all'art. 2, comma 1, sono suddivisi in tre fasce a seconda del diverso carico contributivo, in modo da assicurare ad ogni fascia una rappresentanza pari a un terzo dei consiglieri da eleggere. 2. Gli elettori sono ordinati in unico elenco per valore crescente di contributo. 3. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al contributo che, sommato ai contributi degli utenti che li precedono nell'elenco, raggiunge un terzo della contribuenza totale. 4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla prima fascia, tenuti ad un contributo inferiore al contributo che, sommato ai contributi degli utenti che li precedono nell'elenco, raggiunge due terzi della contribuenza totale. 5. Alla terza fascia appartengono i consorziati che non appartengono alle prime due. 6. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate sono desunti dai ruoli contributivi indicati dall'art. 5, comma 1. 7. Se previsto dallo statuto consortile l'elezione si puo' articolare in piu' collegi elettorali, ciascuno dei quali elegge i propri rappresentanti nel numero fissato dallo statuto, secondo criteri di rappresentanza delle zone. 8. Nei casi in cui l'elezione e' articolata in piu' collegi le fasce e le modalita' di voto sono le seguenti: a) per i collegi che esprimono fino a sei rappresentanti i consorziati sono suddivisi in due fasce elettorali ognuna delle quali esprime la meta' dei consiglieri da eleggere; a tal fine i consorziati sono elencati in ordine crescente per contribuenza iscritta a ruolo; alla prima fascia appartengono i consorziati che pagano un contributo inferiore a quello corrisposto dalla ditta il cui ruolo sommato a quello delle ditte che la precedono nell'elenco raggiunge la meta' della contribuenza totale; alla seconda fascia appartengono per esclusione i contribuenti non appartenenti alla prima fascia; b) per i collegi che esprimono fino a quattro rappresentanti i consorziati sono riuniti in un'unica fascia.»; h) l'art. 9 e' sostituito dal seguente: «Art. 9. (Candidature). - 1. Entro le ore dodici del 30 settembre un numero di consorziati che rappresenti almeno il cinque per cento degli appartenenti alla medesima fascia presentano al consorzio le liste di candidati da eleggere appartenenti alla fascia di riferimento; saranno comunque sufficienti cinquanta firme di presentatori per ogni fascia. Il numero dei consiglieri da eleggere per singola fascia e' determinato con provvedimento del direttore in sede di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto. 2. In ogni lista le candidature di cui al comma precedente devono essere in numero almeno doppio al numero dei consiglieri da eleggere. 3. Le firme dei candidati e dei presentatori sono corredate da fotocopia non autenticata di documento di identita' personale in corso di validita'. 4. Le liste possono essere corredate di contrassegni e di motti distintivi in bianco e nero. 5. I candidati sono elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita. 6. I candidati e i presentatori non possono figurare in piu' di una lista. Qualora piu' liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, ha efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive. 7. Non possono essere candidati, oltre alle persone indicate dalla legislazione nazionale e regionale vigente per quanto applicabile, coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali o lite pendente o abbiano in corso contratti di fornitura o di appalto con il consorzio, ovvero esercitino funzioni di vigilanza sullo stesso.»; i) al comma 1 dell'art. 11: 1) il periodo «I seggi elettorali sono istituiti in un numero massimo di sei, facendo riferimento ad una superficie comprensoriale che rappresenti non piu' di ventimila ettari di superficie.» e' sostituito dal seguente: «I consorzi con proprie norme integrative possono stabilire un numero adeguato di seggi tali da rendere il piu' agevole possibile le operazioni di voto da parte degli aventi diritto, in funzione dell'estensione territoriale, numero di aventi diritto ed altre particolari situazioni.»; 2) le parole «in uno dei comuni» sono sostituite dalle parole «nei comuni»; j) il comma 1 dell'art. 12 e' sostituito dal seguente: «1. Gli elettori esprimono il voto esclusivamente per i candidati delle liste accettate e riportate sulla scheda relativa alla propria fascia. Gli elettori possono esprimere il voto ai singoli candidati anche appartenenti a liste diverse per un totale non superiore ai tre quarti dei candidati da eleggere. Le schede elettorali dovranno riportare il numero massimo di voti che si possono esprimere per singola fascia.»; k) il comma 2 dell'art. 14 e' sostituito dal seguente: «2. La proclamazione degli eletti e' effettuata entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali con deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di parita' di voti tra gli eletti prevale il consorziato gravato da maggiore contribuenza ed in caso di ulteriore parita', il piu' anziano. Contro tale deliberazione e' ammesso ricorso ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2003.»; l) il comma 2 dell'art. 19 e' sostituito dal seguente: «2. Per l'elezione del presidente e necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio, compresi i membri designati. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione e' sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.»; m) l'art. 22 e' abrogato; n) dopo l'art. 23 e' aggiunto il seguente: «Art. 23-bis. (Distretti elettorali). - 1. I consorzi di bonifica nel rispetto delle norme regionali, del loro statuto e delle linee del presente regolamento, possono adottare regolamenti elettorali consortili che prevedano la suddivisione del comprensorio in piu' distretti elettorali.». Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia. Milano, 6 maggio 2008 FORMIGONI Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/610 del 22 aprile 2008.