MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 15 giugno 2004 

Proroga   del   termine   di  presentazione  da  parte  delle  banche
concessionarie  degli  accertamenti istruttori, relativi alle domande
del bando della legge n. 488/1992, per il settore industria dell'anno
2003.
(GU n.148 del 26-6-2004)

                             IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 145, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in materia di adempinienti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni alle attivita' produttive;
  Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata
legge n. 488/1992;
  Visto  il  proprio  decreto  del  12 febbraio  2004 con il quale il
termine  finale  di  presentazione  delle  domande per l'accesso alle
agevolazioni  di  cui  alla  legge  n. 488/1992 per il bando 2003 del
«settore industria» e' stato fissato al 15 marzo 2004;
  Visto  l'art.  6,  comma  2  del  predetto  decreto ministeriale n.
527/1995  e  successive  modifiche  e integrazioni che prevede che le
banche  concessionarie  inviino  le  risultanze  istruttorie  tra  il
sessantesimo  ed il novantesimo giorno successivo al predetto termine
finale di presentazione delle domande e, pertanto, entro il 15 giugno
2004;
  Vista la nota dell'Associazione bancaria italiana del 7 giugno 2004
con  la  quale  viene  richiesta,  con  le  opportune motivazioni, la
proroga dei suddetti termini finali di trenta giorni;
  Ritenute condivisibili le considerazioni addotte;
  Considerato   che   l'art.   6   comma  3-bis  del  citato  decreto
ministeriale  n.  527/1995  e  successive  modifiche  e  integrazioni
prevede che il Ministero delle attivita' produttive, tenuto conto del
numero  di  domande  presentate  ed  al fine di garantire la migliore
funzionalita'  degli  interventi  agevolati, possa prorogare, per non
piu'  di  trenta  giorni, il termine finale di invio delle risultanze
istruttorie;
  Ritenuto  pertanto  di  poter  accogliere  la  richiesta di proroga
avanzata   dall'Associazione  bancaria  italiana  anche  al  fine  di
assicurare   lo   svolgimento   dell'attivita'  istruttoria  in  modo
puntuale, completo e nel pieno rispetto della normativa;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  termine finale di invio al Ministero delle attivita' produttive
da  parte  delle  banche concessionarie degli accertamenti istruttori
relativi  alle  domande  del bando del «settore industria» per l'anno
2003 e' prorogato dal 15 giugno al 15 luglio 2004.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 giugno 2004
                                                 Il Ministro: Marzano