N. 193 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 2019
Ordinanza del 16 luglio 2019 del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di A. U.. Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 - Inserimento di determinati reati contro la pubblica amministrazione tra i reati ostativi alla concessione di alcuni benefici penitenziari - Mancata previsione di un regime transitorio. - Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), art. 6, comma 1, lettera b) [recte: art. 1, comma 6, lettera b) ], modificativo dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta').(GU n.46 del 13-11-2019 )
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Sezione del giudice per le indagini preliminari Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Valentina A.M. Balbo, esaminata l'istanza depositata in cancelleria il 19 giugno 2019 con la quale U. A., nato a... il ..., in atto detenuto in espiazione pena, ha chiesto in via principale la sospensione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta notificato il 7 giugno 2019 ed, in via gradata, di investire la Corte costituzionale dello scrutinio di legittimita' dell'art. 6, comma primo, della legge n. 3/2019, laddove nell'ampliare il novero dei reati c.d. «ostativi» di cui all'art. 4-bis dell'Ordinamento Penitenziario, non ha previsto una disciplina transitoria tesa ad escludere dall'incidenza della stessa legge i fatti commessi fino al 31 gennaio 2019; esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza camerale del 9 luglio 2019; Osserva Ad A. U. e' stata applicata ex articoli 444 e ss. codice di procedura penale con sentenza n. 22 del 12 febbraio 2019, definitiva il 28 maggio 2019, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, la pena di anni tre, mesi undici e giorni dieci di reclusione per diversi fatti reato avvinti dalla continuazione tra cui anche una violazione dell'art. 319 del codice penale, ovvero il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, commesso tra il 16 maggio 2017 ed il 31 maggio 2017. L'art. 6, comma primo, lettera b) della legge 9 gennaio 2019 n. 3, entrata in vigore il 31 gennaio 2019 ha modificato l'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, inserendo i reati contro la pubblica amministrazione - e quindi anche il reato di corruzione per il quale all'A. e' stata applicata la prefata pena - tra i c.d. reati ostatavi che non consentono una sospensione della esecuzione della pena ex art. 656, comma 5 codice di procedura penale in virtu' del successivo comma nove, lettera a) della stessa norma. Deve pure dirsi che a seguito dell'intervento legislativo di ampliamento del novero dei reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena per l'attivazione delle misure alternative alla detenzione, la Procura della Repubblica di Caltanissetta ha emesso nei confronti dell'A. un ordine di carcerazione notificato il 7 giugno 2019 per l'espiazione della pena di anni tre, mesi undici e giorni dieci applicata con la sentenza n. 22/2019 emessa dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta il 12 febbraio 2019 definitiva il 28 maggio 2019. Si ritiene che l'istanza diretta al giudice dell'esecuzione e proposta in via principale non possa trovare accoglimento. Sostiene l'istante che l'ordine di carcerazione emesso dal pubblico ministero sarebbe illegittimo in quanto emesso senza la sospensione prevista dal quinto comma dell'art. 656 codice di procedura penale non potendosi applicare al caso di specie il disposto del novellato art. 4-bis della legge 354/1975 considerato che l' inclusione, tra gli altri, del reato di cui all'art. 319 del codice penale per il quale gli e' stata applicata la pena gia' definitiva, sarebbe avvenuta in un momento successivo alla commissione dei fatti e sinanco al momento in cui fu raggiunto l'accordo con il pubblico ministero per l'applicazione della pena stessa. Ha altresi' dedotto che, in tal guisa, l'ordine di carcerazione emesso si e' risolto in un aggravamento del trattamento sanzionatorio sostanziale e ha richiamato, a sostegno della propria tesi, il provvedimento reso in analoga fattispecie del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Como reso l'8 marzo 2019 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della legge n. 3/2019 non possa impedire la sospensione della carcerazione disposta in forza di titolo esecutivo sorto per condanne relative a fatti pregressi al 31 gennaio 2019. Questo Giudice non ritiene tuttavia condivisibile tale prospettazione difensiva. Non si ignora invero il precedente del G.I.P. presso il Tribunale di Como che ha fondato il provvedimento di sospensione dell'ordine di carcerazione emesso al pubblico ministero per reato ostativo divenuto tale - a seguito della emanazione ed entrata in vigore della legge n. 3/2019 - dopo la sua commissione; neppure e' revocabile in dubbio che tale orientamento giurisprudenziale ed anche la difesa dell'A. abbiano ricercato un fondamento alla sospensione detta nel principio sovranazionale di cui all'art. 7 CEDU e nel principio di cui all'art. 25 Cost. e in una lettura sostanzialistica delle modalita' di esecuzione della sanzione o della misura imposta. In definitiva dalla natura processuale o sostanziale della norma in esame - e segnatamente dal complesso dei principi espressi dall'art. 656 codice di procedura penale e dalle norme alle quali ivi si rinvia - ne discende l'operativita' o meno del principio tempus regit actum o del principio del favor rei. Orbene applicando il primo dei due principi le norme dell'art. 4-bis legge n. 354/1975 come modificate dalla legge n. 3/2019 si dovrebbero applicare - come difatti e' avvenuto nel caso di specie - senza eccezioni non appena entrate in vigore; mentre in ossequio al principio del favor rei dovrebbe applicarsi la disciplina in materia di accesso alle misure alternative vigente ai momento del fatto e' giammai quella sopravvenuta. Tanto premesso, si ritiene di aderire a quel consolidato e granitico principio giurisprudenziale ex quo «le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto le modalita' esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e, pertanto, (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio "tempus regit actum" e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo» (v. Cass. Pen., Sez. 1, sentenza n. 11580 del 5 febbraio 2013 Cc. - dep. 12 marzo 2013 - Rv. 255310-01 - in archivio C.E.D.). Deve anche sottolinearsi come nel precedente qui citato la Corte di Cassazione ha affermato il principio della natura processuale delle norme disciplinanti le modalita' di esecuzione della pena proprio con riferimento ad una precedente modifica dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, relativa alla previsione della concedibilita' dei permessi premio ai detenuti per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione solo in caso di collaborazione con la giustizia. L'inapplicabilita' del principio dell'art. 2 e dell'art. 25 Cost. al caso di specie e l'assenza di una disciplina transitoria dettata contestualmente alla rimodulazione nel 2019 dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, comportano il rigetto del primo motivo di doglianza teso ad ottenere un provvedimento di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena emesso nei confronti di A. U. Si condividono invece i dubbi di legittimita' costituzionale prospettati dall'istante, considerando non affetta da manifesta infondatezza la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6 comma primo, lettera B) della legge 9 gennaio 2019 n. 3, in riferimento all'art. 117 Costituzione, cosi come integrato dall'art. 7 CEDU, cio' in quanto avendo l'art. 6 prefato ampliato il novero dei reati ostativi di cui all'art. 4-bis legge n. 354/1975 includendovi i reati contro la pubblica amministrazione non ha previsto un regime intertemporale. Invero ritenuta la natura processuale dell'intervento normativa come si e' gia' detto, cio' comporta una retroattivita' della stessa, a causa della mancata previsione di un regime transitorio, con conseguente applicabilita' immediata del nuovo intervento normativo anche ai fatti commessi prima delle entrata in vigore della legge n. 3/2019 ovvero prima del 31 gennaio 2019. Simile ricaduta appare in contrasto con quella interpretazione che la Corte EDU ha piu' volte sposato riguardo a normative implicanti modifiche delle modalita' esecutive della pena. La Corte EDU, infatti, ha avuto modo di affermare con riferimento al beneficio penitenziario tipico dell'ordinamento spagnolo della «redencion de penas por Trabajo» - ovvero di una riduzione della pena da scontare in considerazione di giorni di lavoro intramurario espletati - che non puo' essere inflitta una pena piu' grave di quella applicabile al momento in cui il reato e' stato commesso (V. Corte di Strasburgo del 21 dicembre 2013 in caso Del Rio Prada contro Spagna). Peraltro anche la Corte di Cassazione aderendo a tale impostazione, con recentissimo arresto, ha affermato che «l'omessa previsione di una disciplina transitoria circa l'applicabilita' della disposizione (come novellata) possa suscitare fondati dubbi di incostituzionalita' in relazione ai riverberi processuali sull'ordine di esecuzione, in quanto non piu' suscettibile di sospensione in forza della previsione dell'art. 656, comma 9 codice di procedura penale. Va difatti considerato come, secondo il disposto della lettera a del comma 9 dell'art. 656, la sospensione dell'ordine di esecuzione della sentenza di condanna ad una pena detentiva non superiore a quattro anni (giusta anche la declaratoria di incostituzionalita' con sentenza della Corte costituzionale 2 marzo 2018 numero 41) per il termine di trenta giorni al fine di consentire al condannato in stato di liberta' di avanzare istanza di concessione di una delle misure alternative previste dalla legge n. 354 del 1975, sospensione prevista dal comma 5 dello stesso articolo, non possa essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui al citato art. 4-bis. Orbene, avuto riguardo al diritto vivente quale si connota la luce del diritto positivo e della lettura giurisprudenziale e fino ad ora consolidata a seguito della decisione delle Sezioni Unite del 2006, le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena ma soltanto le modalita' esecutive della stessa sono considerate norme penali processuali e non sostanziali. E pertanto ritenute soggette in assenza di una specifica disciplina transitoria al principio tempus regit actum e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall'art. 2 del codice penale e dall'art. 25 della Costituzione - Sezioni unite numero 24561 del 30 maggio 2006 - in applicazione di tale interpretazione con riferimento al reato ascritto, al ricorrente non sarebbe piu' possibile disporre la sospensione dell'esecuzione sensi del combinato disposto dell'art. 656, comma 9 codice di procedura penale in base all'art. 4-bis ordinamento penitenziario come novellato nel gennaio 2019. D'altra parte non e' revocabile in dubbio che nella piu' recente giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo ai fini del riconoscimento delle garanzie convenzionali i concetti di illecito penale e di pena abbiano assunto una connotazione antiformalista e sostanzialista privilegiando si alla qualificazione formale data dall'ordinamento, all'etichetta assegnata la valutazione in ordine al tipo, alla durata, agli effetti, nonche' alle modalita' di esecuzione della sanzione della misura imposta. Significativa in tal senso e' la pronuncia resa nel caso del Rio Prada contro Spagna del 21 ottobre 2013 la' dove la Grande Camera della Corte Edu nel ravvisare una violazione dell'art. 7 della convenzione ha riconosciuto rilevanza anche al mutamento giurisprudenziale in tema di un istituto riportabile alla liberazione anticipata previsto dal nostro ordinamento in quanto suscettibile di comportare effetti peggiorativi giungendo dunque ad affermare che il rispetto del principio. D'altronde in precedenza il legislatore aveva adottato disposizioni transitorie finalizzate a temperare il principio di immediata applicazione delle modifiche dell'art. 4-bis ordinamento penitenziario, quali quelle contenute nell'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 1991 numero 152 e nell'art. 4 comma 1 legge 23 dicembre 2002 n. 279 che inseriva i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 del codice penale nell'art. 4-bis citato, limitandone l'applicabilita' ai soli reati commessi successivamente all'entrata in vigore della legge». Cio' posto si ravvisa un dubbio di costituzionalita' della nuova normativa introdotta nel gennaio 2019. Peraltro nel caso trattato dalla Corte di Cassazione la questione, pur ritenuta non manifestamente infondata, non e' stata sollevata dinanzi al Giudice delle Leggi per irrilevanza, perche' la Corte di Cassazione non ha competenze di giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665 codice di procedura penale. La medesima questione di' legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 23, comma secondo, legge n. 87/1953 ha rilevanza nel caso in esame, in quanto se la legge n. 3/2019 avesse previsto una disciplina transitoria tesa a limitare la sua applicazione ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore - 31 gennaio 2019 - , il ricorso dell'Amico avrebbe trovato accoglimento avendo lo stesso commesso la violazione dell'art. 319 del codice penale, ovvero il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, tra il l6 maggio 2017 ed il 31 maggio 2017 e l'ordine di esecuzione della pena sarebbe stato sospeso.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6. comma primo, lettera B) della legge 9 gennaio 2019 n. 3, nella parte in cui, ampliando il novero dei reati «ostativi» ai sensi dell'art. 4-bis legge n. 354/1975, includendovi i reati contro la pubblica amministrazione, ha mancato di preveder un regime intertemporale, poiche' in contrasto con gli articoli 3, 24, 25, 27, 111, 117 della Costituzione (quest'ultimo integrato dall'art. 7 CEDU); sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti tra cui la comunicazione alle parti del presente provvedimento, al Pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Caltanissetta, 16 luglio 2019 Il Giudice per le Indagini Preliminari: Balbo