Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 "disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee". Modifiche all'art. 15, comma 1 (norme di carattere generale).(GU n.3 del 22-1-2000)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 94 dell'8 settembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Termine per la denuncia dei pozzi 1. Il termine disposto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18, per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati nonche' per la denuncia dei pozzi ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 18 gennaio 2000. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 6 settembre 1999 DISTASO