REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1 aprile 1988, n. 13 

  Disciplina transitoria delle attivita' gia' svolte da E.N.P.I. e
A.N.C.C.
(GU n.36 del 3-9-1988)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 17
                         del 27 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Fino  all'entrata  in  vigore  della legge di approvazione del
piano sanitario Regionale:
     a)   le  attivita'  del  disciolto  Ente  nazionale  prevenzione
infortuni  (E.N.P.I.)  attualmente  svolte  dalle  Unita'   sanitarie
locali,  sono  assicurate  nella  provincia  di  Genova,  dall'Unita'
sanitaria locale di Genova  n.  12,  nella  provincia  di  La  Spezia
dall'Unita'  sanitaria  locale  n.  19,  nelle  provincie di Savona e
Imperia dall'Unita' sanitaria locale n. 7;
     b) le attivita' della disciolta Associazione nazionale controllo
combustione (A.N.C.C.)  attualmente  svolte  dalle  Unita'  sanitarie
locali,  sono assicurate nell'intero territorio regionale dall'Unita'
sanitaria locale n. 12.
   2.  Per  i  fini  indicati  al  primo comma i comuni di Maissana e
Varese Ligure  sono  da  considerarsi  compresi  nella  provincia  di
Genova.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Liguria.
    Genova, addi' 1 aprile 1988
 
                               MAGNANI