Disciplina transitoria delle attivita' gia' svolte da E.N.P.I. e A.N.C.C.(GU n.36 del 3-9-1988)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 17 del 27 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario Regionale: a) le attivita' del disciolto Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.) attualmente svolte dalle Unita' sanitarie locali, sono assicurate nella provincia di Genova, dall'Unita' sanitaria locale di Genova n. 12, nella provincia di La Spezia dall'Unita' sanitaria locale n. 19, nelle provincie di Savona e Imperia dall'Unita' sanitaria locale n. 7; b) le attivita' della disciolta Associazione nazionale controllo combustione (A.N.C.C.) attualmente svolte dalle Unita' sanitarie locali, sono assicurate nell'intero territorio regionale dall'Unita' sanitaria locale n. 12. 2. Per i fini indicati al primo comma i comuni di Maissana e Varese Ligure sono da considerarsi compresi nella provincia di Genova. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, addi' 1 aprile 1988 MAGNANI