Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.289 del 10-12-1996)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta dell'11 ottobre 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato, modificato ed integrato come indicato in epigrafe, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Gli attuali articoli da 69 a 85 incluso sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con scorrimento della numerazione degli articoli successivi: CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO TRIENNALE IN ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI Art. 60. - La facolta' di economia in atto conferisce anche il diploma universitario triennale in economia e gestione dei servizi turistici. Il corso di diploma persegue l'obiettivo di formare specifiche competenze professionali in risposta alle esigenze del mercato del lavoro in cui opera l'universita'. In particolare il corso fornira' competenze specifiche per figure professionali in grado di operare nelle aziende turistiche e in organismi pubblici di formazione turistica capaci di far fronte alle esigenze del settore turistico. Art. 70. - Nel corso del diploma universitario il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio del corso di diploma tenendo conto anche del punteggio conseguito nelle prove di maturita' presso le scuole di istruzione secondaria di secondo grado, della buona conoscenza di una lingua straniera moderna e della cultura generale dei candidati. Art. 71. - Sono titoli di ammissione al corso di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi. Art. 72. - Sono organi del corso di diploma il presidente, il consiglio ed il coordinatore. Art. 73. - Il presidente e' un professore di ruolo della facolta' di economia ed e' eletto dal consiglio del corso di diploma di cui al successivo art. 74. Il presidente convoca il consiglio e lo presiede, con le funzioni attribuite dalla vigente normativa al presidente di corso di laurea. Il presidente promuove, mediante il consiglio di amministrazione dell'universita' ed il rettore, la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attivita' di formazione nell'ambito del corso di diploma. Il presidente dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Art. 74. - Il consiglio del corso di diploma e' composto da tutti i docenti di ruolo e supplenti che insegnano nel corso stesso e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 ed ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso, al consiglio del corso di diploma partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attivita' di docenza nel corso di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dall'art. 12 della legge n. 341/90. Art. 75. - Il coordinatore e' un professore il quale collabora con il presidente e sovraintende all'attuazione delle delibere adottate dal consiglio occupandosi anche di problemi organizzativi. Art. 76. - Gli studenti del corso di diploma sono tenuti a seguire tutti i corsi di lezione, tutte le attivita' pratiche e le esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente. La frequenza e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalita' di accertamento della frequenza sono stabilite dal manifesto degli studi. Art. 77. - Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici sono: a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facolta' di economia purche' conformi e compatibili con le specifiche finalita' perseguite dal corso; b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di diploma di cui al successivo art. 84 nonche' quelli previsti sotto la voce altre aree; c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese; d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto. Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche del corso. Art. 78. - Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneita' di lingue e di informatica. Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potra' superare le cento ore. Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2 della legge 341/90, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea. Art. 79. - Il piano di studi del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualita'. Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attivera' tali insegnamenti scegliendoli tra quelli attivabili secondo la seguente distribuzione: uno nell'elenco P01A (economia politica); uno nell'elenco P02A (economia aziendale); uno nell'elenco N01X (diritto privato); uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico); uno nell'elenco S01A (statistica); uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche). Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso. Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a sedici annualita', le prove idoneative richieste (o gli esami che eventualmente li sostituiscono ai sensi del successivo art. 80) ed il colloquio finale. Art. 80. - La struttura didattica competente puo' integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta. La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facolta', ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma, cori il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90 la struttura didattica competente puo' assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. La struttura didattica competente puo' inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni. Art. 81. - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali, uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento dei crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per il corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata piu' breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti. La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, puo' organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages e consentire agli studenti l'attuazione di periodi di tirocinio presso strutture private o pubbliche del settore. La struttura didattica competente puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facolta' dell'universita' o in altre universita', anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovra' altresi' determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 78 e degli altri vincoli dell'ordinamento. Art. 82. - Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneita' in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base. La struttura didattica competente puo' stabilire che sia superata una prova di idoneita' in una seconda lingua straniera moderna. Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su piu' corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente puo' sostituire le prove di idoneita' con esami di profitto che si aggiungono a quelli gia' previsti dall'art. 79. Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti puo' essere equiparato al superamento delle prove di idoneita' nelle lingue straniere. Art. 83. - La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli esami di profitto e delle prove di idoneita'. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma o di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage. Art. 84. - Sono insegnamenti caratterizzati del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici i seguenti: Area aziendale: Economia e gestione delle imprese di trasporto (P02B); Economia e gestione delle imprese turistiche (P02B); Gestione finanziaria e valutaria (P02E); Marketing (P02B); Metodologie e determinazioni quantitative di azienda (P02A); Organizzazione aziendale (P02D); Organizzazione dei sistemi informativi aziendali (P02D). Area economica: Economia dei beni e delle attivita' culturali (P01B - P01C); Economia dei trasporti (P01J); Economia del turismo (P01J); Economia dell'ambiente (P01B - P01C); Geografia del turismo (M06B); Politica economica (P01B); Storia economica del turismo (P03X). Area giuridica: Diritto commerciale (N04X); Diritto dei trasporti (N06X); Legislazione bancaria (N05X); Legislazione del turismo (N09X - N01X). Area matematico-statistica: Statistica del turismo (S01A). Aree diverse: Sociologia del turismo (Q05D). Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica ed almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica al fine del conseguimento di un equilibrato percorso didattico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 31 ottobre 1996 Il rettore: CUZZOCREA