N. 831 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 1997
N. 831 Ordinanza emessa il 18 luglio 1997 dal pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Bonaccorsi Vitaliano e il comune di Lucca Notificazione - Notificazioni a mezzo posta - Assenza del destinatario o rifiuto delle persone abilitate a ricevere il piego - Perfezionamento della notificazione - Termine di dieci giorni dal deposito del piego, previo avviso, presso l'ufficio postale - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Mancata applicazione al termine suddetto - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa. (Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma quarto). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.49 del 3-12-1997 )
IL VICE PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; Rilevato che il concorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto la notifica del processo verbale n. C 13287 dei VV.UU. di Lucca del 21 maggio 1992, sulla base del quale si e' poi proceduto alla iscrizione a ruolo della sanzione pecuniaria, con la conseguente emissione della cartella esattoriale n. 93004, opposta in questo processo; che, dalla documentazione depositata dal comune di Lucca, risulta che la notifica del processo verbale n. C 13287 si e' perfezionata ai sensi dell'art. 8 legge n. 890/1982, e cioe' per "compiuta giacenza dal 20 agosto 1982 al 4 settembre 1992" (vedasi timbro effigiato sulla copia della busta agli atti), e quindi in pieno periodo feriale; che secondo l'art. 1, legge 742/1969 "il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdiziomi ordinarie ... e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno", e ancora che "ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo; che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 8, comma terzo, legge n. 890/1982, per la giacenza del piego raccomandato, deve ritenersi a tutti gli effetti termine processuale, essendo strettamente collegato all'eventuale perfezionamento dello stesso procedimento notificatorio per compiuta giacenza (perfezionamento che si realizza con il trascorrere di dieci giorni senza che il destinatario ritiri il piego a lui diretto, art. 8, comma quarto, legge n. 890/1982); che per tali ragioni non e' ragionevole ne' logico sottrarre alla regolamentazione di cui all'art. 1, legge n. 742/1969, anche il termine di cui al quarto comma dell'art. 8, legge n. 890/1982, o quanto meno non interpretare tale quarto comma come anche esso soggetto alla legge n. 742/1969; che si ritiene pertanto di dover sollevare d'ufficio quetione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma quarto, legge n. 890/1982, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le ragioni spiegate nel capoverso che precede; che infatti la applicazione o la interpretazione del quarto comma dell'art. 8, legge n. 890/1982, avulsa dal dettato di cui all'art. 1, legge n. 742/1969, appare lesiva dei fondamentali precetti di cui agli artt. 3 e 24 della Corte costituzionale; che risulta altresi' evidente la rilevanza della questione qui sollevata, dalla cui risoluzione dipende la decisione della lite (in assenza della notifica del processo verbale nei termini di legge, infatti, verrebbe meno la potesta' impositiva della pubblica amministrazione, ex art. 14, legge n. 689/1981, cui ricorrente ha fatto opposizione).
P. Q. M. Visti gli artt. 3 e 24 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 57 sospende il presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, e che la comunichi ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Lucca, addi 18 luglio 1997 Il vice pretore: (firma illeggibile) 97X1320