Elezione suppletiva parziale di un componente del comitato nazionale per le scienze matematiche.(GU n.45 del 24-2-1997)
IL PRESIDENTE Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 360; Visto il proprio decreto n. 12480 in data 15 giugno 1993, pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1993, con cui e' stato approvato il "Regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonche' le modalita' per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi membri" ed in particolare l'art. 25; Visti i risultati delle elezioni per la ricostituzione dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, indette con decreto del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica in data 17 luglio 1993; Vista la deliberazione del consiglio di presidenza del C.N.R. n. 36 in data 16 gennaio 1997 con cui, essendo stata accertata la perdita dei requisiti di eleggibilita', e' stato dichiarato immediatamente decaduto un componente del Comitato nazionale per le scienze matematiche, gruppo 04 e con cui e' stato altresi' rilevato che i professori di seconda fascia utilmente collocati nella relativa graduatoria risultano attualmente inquadrati in altri specifici gruppi disciplinari non immediatamente riconducibili al gruppo 01.04; Vista la nota ministeriale n. 1891 in data 19 febbraio 1997 con cui il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ritiene che all'emanazione del provvedimento di indizione della elezione suppletiva parziale possa provvedere il Consiglio nazionale delle ricerche con proprio decreto; Decreta: E' disposta per il giorno 29 aprile 1997 l'elezione suppletiva parziale di un componente del Comitato nazionale di consulenza per le scienze matematiche del Consiglio nazionale delle ricerche, gruppo 04. L'elettorato attivo compete ai professori di prima e seconda fascia docenti nelle discipline afferenti al menzionato Comitato. L'elettorato passivo compete ai professori di seconda fascia docenti nelle discipline del gruppo 04 del menzionato Comitato. Tutti i requisiti previsti per l'elettorato attivo e passivo devono essere posseduti dagli interessati alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto verra' effettuata con la procedura stabilita dal "regolamento" indicato nelle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 1997 Il presidente: GARACI