CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 19 febbraio 1997 

  Elezione  suppletiva  parziale  di  un  componente   del   comitato
nazionale per le scienze matematiche.
(GU n.45 del 24-2-1997)

                            IL PRESIDENTE
  Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 360;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  12480  in  data  15  giugno  1993,
pubblicato  in  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 154
del 3 luglio  1993,  con  cui  e'  stato  approvato  il  "Regolamento
concernente  la  determinazione  del  numero  e  della competenza dei
comitati  nazionali  di  consulenza  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche,  nonche'  le  modalita' per lo svolgimento delle elezioni e
per le nomine dei relativi membri" ed in particolare l'art. 25;
  Visti i risultati delle elezioni per la ricostituzione dei comitati
nazionali di  consulenza  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche,
indette   con  decreto  del  Ministro  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica in data 17 luglio 1993;
  Vista la deliberazione del consiglio di presidenza del C.N.R. n. 36
in data 16 gennaio 1997 con cui, essendo stata accertata  la  perdita
dei  requisiti  di  eleggibilita', e' stato dichiarato immediatamente
decaduto  un  componente  del  Comitato  nazionale  per  le   scienze
matematiche,  gruppo  04  e  con cui e' stato altresi' rilevato che i
professori di  seconda  fascia  utilmente  collocati  nella  relativa
graduatoria  risultano  attualmente  inquadrati  in  altri  specifici
gruppi disciplinari non immediatamente riconducibili al gruppo 01.04;
  Vista la nota ministeriale n. 1891 in data 19 febbraio 1997 con cui
il  Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica ritiene che all'emanazione del provvedimento di indizione
della  elezione  suppletiva  parziale  possa  provvedere il Consiglio
nazionale delle ricerche con proprio decreto;
                              Decreta:
  E' disposta per il giorno  29  aprile  1997  l'elezione  suppletiva
parziale di un componente del Comitato nazionale di consulenza per le
scienze  matematiche  del  Consiglio nazionale delle ricerche, gruppo
04.
  L'elettorato attivo compete ai professori di prima e seconda fascia
docenti nelle discipline afferenti al menzionato Comitato.
  L'elettorato  passivo  compete  ai  professori  di  seconda  fascia
docenti nelle discipline del gruppo 04 del menzionato Comitato.
 Tutti  i requisiti previsti per l'elettorato attivo e passivo devono
essere posseduti dagli interessati alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  La  formazione  degli  elenchi  degli aventi diritto al voto verra'
effettuata con la  procedura  stabilita  dal  "regolamento"  indicato
nelle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 febbraio 1997
                                                Il presidente: GARACI