N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2007

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 febbraio 2007 (della Regione Valle d'Aosta)

Sanita'  pubblica  -  Norme  della  legge finanziaria 2007 - Servizio
  sanitario  nazionale  -  Misure  di contenimento della spesa per il
  personale  -  Limite di spesa fissato con riferimento all'ammontare
  dell'analoga  spesa  nell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento -
  Introduzione  di  dettagliata disciplina delle attivita' che devono
  essere  intraprese  a  tal  fine dagli enti del Ssn - Ricorso della
  Regione  Valle  d'Aosta  -  Lamentata  invasione, con disciplina di
  dettaglio,  della  sfera  di  autonomia  legislativa  e finanziaria
  regionale   -   Denunciata  lesione  della  competenza  legislativa
  statutaria  in materia di «igiene e sanita', assistenza ospedaliera
  e   profilattica»  e  di  «finanze  regionali  e  comunali»,  della
  competenza regionale concorrente della «tutela della salute» e «del
  coordinamento  della  finanza  pubblica  e del sistema tributario»,
  della  competenza residuale in materia di organizzazione sanitaria,
  violazione    dei   principi   di   ragionevolezza   e   di   leale
  collaborazione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 565.
- Costituzione,  artt. 117,  commi  terzo  e  quarto,  e  119;  legge
  costituzionale   18 ottobre  2001,  n. 3,  art. 10;  Statuto  della
  Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lett. f) ed l).
Amministrazione  pubblica  -  Norme  della  legge  finanziaria 2007 -
  Istituzione  dell'Agenzia  per  la  formazione  dei dirigenti e dei
  dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni   -  Organismi  da
  utilizzare  per  le  iniziative  di formazione e di aggiornamento -
  Obbligo  di scelta tra le sole strutture accreditate e certificate,
  secondo  criteri  determinati  con  regolamenti  interministeriali,
  dall'Agenzia  e  inserite  in  apposito  elenco nazionale - Ricorso
  della  Regione  Valle d'Aosta - Denunciata lesione delle competenze
  statutarie  della Regione in materia di «ordinamento degli uffici e
  degli  enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico
  del  personale», di «ordinamento degli enti locali e delle relative
  circoscrizioni»  e  di  «istruzione tecnico-professionale», lesione
  della  competenza  residuale delle Regioni in materia di formazione
  professionale.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 583.
- Costituzione,   art. 117,   comma   quarto;   legge  costituzionale
  18 ottobre   2001,  n. 3,  art. 10;  Statuto  della  Regione  Valle
  d'Aosta, art. 2, comma 1.
(GU n.11 del 14-3-2007 )
    Ricorso  della  Regione  Valle  d'Aosta, con sede in Aosta, p.zza
Deffeyes,  n. 1,  C.F.  80002270074  in  persona  del  presidente pro
tempore,  on. Luciano  Caveri,  rappresentato  e  difeso, in forza di
procura  a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione
della   giunta   regionale   n. 382   del   16   febbraio  2007,  dal
prof. avv. Giovanni   Guzzetta  e  dal  prof. avv. Francesco  Saverio
Marini,  presso  il cui studio sito in Roma, via Monti Parioli 48, ha
eletto domicilio;

    Contro  il  Governo  in  persona del presidente del Consiglio dei
ministri  pro  tempore,  con  sede  in  Roma,  Palazzo  Chigi, piazza
Colonna,  370,  per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 1  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n. 244 alla Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale  -  n. 299  del  27  dicembre  2006,
limitatamente ai commi 565 e 583.

                              F a t t o

    1. - Con la legge n. 296/2006, pubblicata il 27 dicembre 2006, e'
stata  approvata la c.d. «finanziaria 2007». Il comma 565 dell'art. 1
di  tale  atto  normativo,  al  fine  di  garantire il rispetto degli
obblighi  comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica  per  il  triennio  2007-2009,  in attuazione del protocollo
d'intesa  tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano, per un patto nazionale per la salute, condiviso dalla
Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome  in  data 28
settembre  2006,  impone  agli  enti del Servizio sanitario nazionale
(SSN)  alcune misure di contenimento della spesa per il personale. In
particolare,  la  lett.  a) del citato comma 565 dispone che gli enti
del  SSN,  fermo  restando  quanto  previsto per gli anni 2005 e 2006
dall'art. 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e,
per  l'anno  2006,  dall'art.  1,  comma 198, della legge 23 dicembre
2005,  n. 266,  concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese
del   personale,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a  carico  delle
amministrazioni  e  dell'IRAP,  non  superino per ciascuno degli anni
2007,   2008  e  2009  il  corrispondente  ammontare  dell'anno  2004
diminuito  dell'1,4  per  cento.  Le  spese del personale considerate
includono  anche  quelle  per  il  personale con rapporto di lavoro a
tempo  determinato,  con  contratto  di  collaborazione  coordinata e
continuativa,  o  che  presta servizio con altre forme di rapporto di
lavoro flessibile o con convenzioni.
    Il  comma  565  interviene poi a precisare, alla lett. b), alcuni
dettagli  per  il  calcolo  delle  spese  per il personale soggette a
contenimento,  specificando altresi' che sono comunque fatte salve, e
quindi  escluse  dal calcolo (sia per l'anno 2004 che per il triennio
2007-2009),   le   spese   di   personale   totalmente  a  carico  di
finanziamenti  comunitari  o  privati  nonche' le spese relative alle
assunzioni  a  tempo  determinato  e  ai  contratti di collaborazione
coordinata  e  continuativa  per  l'attuazione di progetti di ricerca
finanziati  ai  sensi  dell'art.  12-bis  del  decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
    L'ulteriore  disciplina  dettata  dal  comma  565, alla lett. c),
stabilisce  che gli enti del SSN, nell'ambito degli indirizzi fissati
dalle  regioni  nella  loro  autonomia,  per  il  conseguimento degli
obiettivi  di  contenimento  della spesa indicati alla lettera a) del
medesimo  comma,  provvedono  anzitutto ad individuare la consistenza
organica  del  personale dipendente a tempo indeterminato in servizio
alla  data  del  31  dicembre  2006  e  la relativa spesa, nonche' la
consistenza  del personale che alla medesima data presta servizio con
rapporto  di lavoro a tempo determinato o con altre forme di rapporto
di lavoro e la relativa spesa.
    Sulla base di tale attivita' ricognitiva, gli enti del SSN devono
predisporre  un  programma  annuale di revisione delle consistenze di
personale  finalizzato  alla  riduzione  della sua spesa complessiva,
nell'ambito del quale, sempre rispettando l'obiettivo di contenimento
della  spesa,  puo' essere valutata la possibilita' di trasformare le
posizioni di lavoro gia' ricoperte da personale precario in posizioni
di  lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine si specifica
che  le  regioni,  nella definizione degli indirizzi richiamati dalla
medesima  lett.  c)  del  comma 565, possono nella loro autonomia far
riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi
da 513 a 543 dell'art. 1 della stessa legge finanziaria 2007.
    La  lett. c) del comma 565 prevede, infine, che gli enti del SSN,
per   la   determinazione   dei  fondi  per  il  finanziamento  della
contrattazione   integrativa,   fanno   riferimento  alla  disciplina
introdotta dall'art. 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre
2005,  n. 266,  cosi'  da  rendere  coerente la consistenza dei fondi
stessi  con  gli  obiettivi  di  riduzione della spesa complessiva di
personale e di rideterminazione della consistenza organica.
    Le  ulteriori  disposizioni  contenute  nel comma 565 dell'art. 1
della  legge  finanziaria  2007  sono  volte  a  coordinare  la nuova
normativa  sul  contenimento  della spesa per il personale degli enti
del  SSN con quella gia' introdotta, per le medesime finalita', nelle
precedenti  leggi  finanziarie, nonche' a stabilire le conseguenze di
eventuali inadempienze nel conseguimento degli obiettivi di riduzione
della suddetta spesa.
    In  particolare,  la  lett.  d)  del  comma  565  dispone  che, a
decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della legge finanziaria
2007,  per  gli  enti  del SSN le misure previste per gli anni 2007 e
2008  dall'art. 1,  comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
dall'art. 1,  commi  da  198  a  206,  della  legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel medesimo comma 565.
    Per  quanto  concerne  la  verifica  dell'effettivo conseguimento
degli  obiettivi  di  riduzione della spesa per il personale previsti
dalle  disposizioni di cui alla lettera a) del comma 565 per gli anni
2007, 2008 e 2009, nonche' di quelli previsti per i medesimi enti del
SSN dall'art. 1 commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
per  gli  anni  2005  e 2006 e dall'art. 1, comma 198, della legge 23
dicembre  2005,  n. 266,  per  l'anno 2006, la lett. e) del comma 565
dell'art. 1  della  legge  finanziaria 2007 specifica che si provvede
nell'ambito  del  Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di
cui  all'art.  12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 105 del 7 maggio 2005. Sempre ai
sensi  della  lett. e): «La regione e' giudicata adempiente accertato
l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario
la   regione  e'  considerata  adempiente  solo  ove  abbia  comunque
assicurato l'equilibrio economico».
    2.   -   Il   comma  583  dell'art.  1  della  legge  n. 296/2006
(finanziaria 2007), nell'ambito di una piu' ampia riforma concernente
le   attivita'   formative   pubbliche,   dispone  che  le  pubbliche
amministrazioni  si  avvalgono,  per  la formazione e l'aggiornamento
professionale   dei  loro  dipendenti,  di  istituzioni  o  organismi
formativi  pubblici  o  privati  dotati  di  competenza ed esperienza
adeguate,  a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto
dalla  Agenzia  per  la  formazione  dei dirigenti e dipendenti delle
amministrazioni  pubbliche  (istituita  ai  sensi  del  comma 580 del
medesimo  atto  normativo),  che  provvede alla relativa attivita' di
accreditamento e certificazione.
    Tale  previsione  fa  pero'  salvo quanto disposto dal precedente
comma  582 in ordine al reclutamento ed alla formazione dei dirigenti
delle  amministrazioni  dello  Stato,  da  un  lato,  e dei segretari
comunali e provinciali, dall'altro. In particolare, il reclutamento e
la formazione di questi ultimi restano affidati alla Scuola superiore
della  pubblica  amministrazione  locale, della quale gli enti locali
possono avvalersi anche per la formazione dei loro dirigenti.
    Il  medesimo  comma 583 specifica, infine, che per lo svolgimento
delle  iniziative  di  formazione  e  aggiornamento  professionale di
propri  dipendenti,  da  esse  promosse, le pubbliche amministrazioni
procedono  alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura
competitiva tra le strutture accreditate.
    3.  -  Va  da  ultimo  rilevato  che l'atto normativo indicato in
epigrafe  stabilisce,  al comma 1363 dell'art. 1, che le disposizioni
della  presente  legge  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto
speciale   e   nelle   province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente  con le norme dei rispettivi statuti e delle relative
norme  d'attuazione.  Tale  clausola  di  salvaguardia, per il tenore
della  sua  formulazione,  presenta  un margine di ambiguita' che non
permette  di  escludere  inequivocabilmente  l'efficacia  delle norme
contenute  nei  citati  commi  565  e 583 dell'art. 1 anche agli enti
sanitari della Regione Valle d'Aosta.
    La  possibilita'  che  esse  vadano  interpretate in senso lesivo
delle   attribuzioni   della  Regione,  induce  a  farle  oggetto  di
impugnazione,  sulla  scorta  della  giurisprudenza di codesta ecc.ma
Corte,  per  la  quale «il giudizio in via principale puo' concernere
questioni  sollevate  sulla  base  di interpretazioni prospettate dal
ricorrente  come  possibili, a condizione che queste ultime non siano
implausibili   e   irragionevolmente  scollegate  dalle  disposizioni
impugnate  cosi'  da  far  ritenere le questioni del tutto astratte o
pretestuose»   (sent.   n. 412  del  2004).  Del  resto,  secondo  un
orientamento  ormai  costante  di  questa  eccellentissima  Corte, la
questione  sollevata  da  una  Regione  ad  autonomia  speciale e' da
dichiarare  ammissibile  ogni  qual volta la clausola di salvaguardia
contenuta  nella  legge  statale  sia,  come  nel caso de quo, troppo
generica (ex plurimis cfr. le sentenze nn. 88, 118 e 134 del 2006).
    4.  -  Tutto  cio'  premesso,  l'odierna  ricorrente, ritenuta la
lesione   delle   proprie  attribuzioni  costituzionali,  impugna  le
disposizioni  indicate  in epigrafe del presente atto, per i seguenti
motivi di

                            D i r i t t o

    1.  -  Violazione,  da  parte  delle  norme  di  cui al comma 565
dell'art.  1 della legge n. 296 del 2006, dell'art. 3, comma 1, lett.
f)  ed  l) dello statuto speciale per la Valle d'Aosta (l. cost. n. 4
del  1948), dell'art. 117, commi 3 e 4, cost., e dell'art. 119 cost.,
entrambi  in  combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3
del 2001.
    Il comma 565 dell'art. 1 della 1. n. 296 del 2006 introduce, come
riferito, norme volte a limitare la spesa per il personale degli enti
del  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  nel  triennio  2007-2009,
imponendo  a  tali  enti  di  non  superare  per  ciascuno degli anni
considerati    il   corrispondente   ammontare   dell'analoga   spesa
riguardante  l'anno  2004,  diminuito dell'1,4 per cento. Il medesimo
comma  definisce  altresi'  le  modalita' applicative della misura di
contenimento   della   spesa   per  il  personale,  introducendo  una
dettagliata  disciplina  delle attivita' che devono essere a tal fine
intraprese dagli enti del SSN.
    La disposizione censurata, riferendosi espressamente alla voce di
spesa  riguardante  il  personale  degli  enti  del  SSN,  si  mostra
gravemente   invasiva   dell'autonomia   legislativa   e  finanziaria
regionale con riferimento ad una pluralita' di profili.
    Anzitutto, essa incide sulla competenza legislativa in materia di
«igiene  e  sanita', assistenza ospedaliera e profilattica» spettante
alla  regione  ai  sensi dell'art. 3, lett. l) dello Statuto speciale
adottato con legge cost. n. 4 del 1948, con profili che attengono, in
particolare,  all'organizzazione dei servizi sanitari. In tale ambito
materiale,  tuttavia,  l'art. 117 della Costituzione, a seguito della
riforma  del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, delinea
forme  di  autonomia  piu'  ampie  di  quelle  gia'  attribuite dallo
Statuto,  giacche'  la sanita' - come ribadito da codesta Corte nella
sent.  n. 328  del  2006  -  risulta  ora ripartita fra la materia di
competenza  regionale  concorrente  della «tutela della salute» (art.
117,  terzo  comma),  che  deve  essere intesa come «assai piu' ampia
della   precedente   materia  assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera»
contemplata  nell'originario  ad.  117,  primo comma (sent. n 181 del
2006   e   sent.  n. 270  del  2005),  e  quella  dell'organizzazione
sanitaria, in cui le regioni possono adottare «una propria disciplina
anche  sostitutiva di quella statale» (come gia' aveva rilevato nella
sent.  n. 510/2002). Ne deriva, pertanto, ai sensi dell'art. 10 della
legge  costituzionale  n. 3  del  2001,  che  la particolare forma di
autonomia riconosciuta dal novellato art. 117 della Costituzione alle
regioni  ad  autonomia ordinaria in materia di tutela della salute ed
organizzazione  sanitaria  deve  applicarsi  anche alla Regione Valle
d'Aosta   in  quanto  piu'  ampia  rispetto  a  quella  prevista  dal
rispettivo statuto.
    Alla   luce   delle   considerazioni   fin   qui   esposte,  deve
conseguentemente    ritenersi    che   il   comma   565   si   palesa
costituzionalmente illegittimo anzitutto in riferimento all'art. 117,
quarto  comma,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della legge
costituzionale n. 3 del 2001.
    Anche  qualora  si  ritenesse  che  l'organizzazione  dei servizi
sanitari   non   costituisca  una  materia  di  competenza  residuale
regionale ai sensi del quarto comma dell'art. 117 della Costituzione,
ma  un  aspetto  rientrante  nella  materia  tutela  della  salute di
competenza concorrente ai sensi del terzo comma del medesimo ad. 117,
la  disposizione  impugnata  si  paleserebbe  comunque  lesiva  della
competenza  regionale, giacche' la disciplina che essa reca in ordine
al  contenimento della spesa per il personale degli enti del servizio
sanitario  regionale  esorbita  dall'ambito dei principi fondamentali
della   loro  organizzazione  estendendosi  pervasivamente  anche  ai
profili  di  dettaglio  di  quest'ultima.  Basti  considerare, a tale
proposito,  ma  solo  a  titolo  esemplificativo, che la disposizione
censurata  individua  in  modo  puntuale  la  specifica voce di spesa
sottoposta  alle riduzioni contemplate per il triennio 2007-2009; che
l'entita'  ditali  riduzioni  e' altresi' determinata dal legislatore
statale;  che  la  tipologia  di  personale  cui  si  riferiscono  le
limitazioni   e'   anch'essa   fissata   dalla   legge  statale;  che
quest'ultima  provvede  a  definire  persino  le modalita' di calcolo
della  spesa  per  il  personale  sottoposta  a riduzione, nonche' ad
individuare  specificamente  le  spese  di  personale  sottratte alle
misura di contenimento.
    Ne'  l'incostituzionalita'  puo'  ritenersi sanata dalla espressa
finalita' della norma, ossia «il rispetto degli obblighi comunitari e
la  realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009,  in  attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le
Regioni  e  le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto
nazionale  per  la  salute,  sul  quale la Conferenza delle regioni e
delle  province  autonome,  in data 28 settembre 2006, ha espresso la
propria  condivisione».  A  mero  scopo  tuzioristico,  si  rileva in
proposito  che  la «condivisione» della Conferenza ha riguardato solo
gli obiettivi di finanzia pubblica per il triennio 2007-2009 e non le
modalita'  attuative  ne'  autorizza  in  alcun modo la lesione delle
competenze  regionali  valdostane.  Lesione che, tra l'altro, avrebbe
necessitato quanto meno di uno specifico accordo con la Regione Valle
d'Aosta e non una mera condivisione da parte della Conferenza.
    Un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale delle norme
introdotte  con il comma 565 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007
e'  ravvisabile  nell'idoneita'  delle  stesse  a  ledere l'autonomia
finanziaria  della  Regione dal momento che le misure di contenimento
della  spesa  per il personale degli enti del SSN colpiscono enti che
risultano  interamente  finanziati dalla regione senza alcun appodo a
carico  del  bilancio  dello Stato, come peraltro affermato dall'art.
34, terzo comma, della legge n. 724 del 1994.
    La  legge  impugnata, infatti, non si limita a definire un limite
complessivo  della  spesa  regionale, ma giunge a determinare in modo
specifico  e  puntuale  le  singole  voci di spesa destinatarie delle
citate   misure   di   contenimento.   Pertanto,   alla   luce  della
giurisprudenza  di  codesta Corte, le previsioni contenute nel citato
comma  565  non  costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della  finanza pubblica cui le regioni, ai sensi dell'art. 119, comma
2,  sono tenute ad attenersi, ma si atteggiano piuttosto a vincolanti
e  puntuali  limitazioni  di  spesa lesive dell'autonomia finanziaria
delle  regioni,  in  palese  contrasto  con  la  disciplina  di rango
costituzionale  in materia. Infatti, come codesta Corte ha avuto modo
di  affermare,  in  una pluralita' di decisioni, le norme statali che
fissano  vincoli  puntuali  a singole voci di spesa dei bilanci delle
regioni  e  degli enti locali non costituiscono principi fondamentali
di   coordinamento   della   finanza  pubblica  e  ledono,  pertanto,
l'autonomia finanziaria di spesa salvaguardata da previsioni di rango
costituzionale (v. sent. n. 417 del 2005).
    La  legge  dello  Stato puo' legittimamente stabilire soltanto un
«limite  complessivo,  che  lascia agli enti stessi ampia liberta' di
allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa»
(sent.  n. 36  del  2004),  ma  non  puo'  legittimamente spingersi a
determinare  in  modo  specifico  e puntuale le singole voci di spesa
destinatarie  delle misure di contenimento perseguite dal legislatore
statale. Ancora piu' recentemente, la Corte, nella sentenza n. 88 del
2006,  ha  avuto  modo  di  ribadire,  in un caso analogo a quello in
esame,   l'incostituzionalita'  delle  leggi  statali  che  impongano
«limiti  precisi  e  puntuali  (e  non  gia'  di principio - quale il
«previo  esperimento  delle  procedure  di  mobilita»:  cfr. sentenza
n. 388  del  2004  -  idonei  a  contenere  la  spesa  corrente)  non
giustificabili   dall'esigenza  di  coordinare  la  spesa  pubblica».
Esigenza,  quest'ultima,  che  - sempre per usare le parole di questa
Eccellentissima  Corte nella sentenza n. 88 del 2006 - «lo Stato puo'
salvaguardare  prescrivendo  «criteri ed obiettivi» ma senza «imporre
nel  dettaglio  gli  strumenti concreti da utilizzare per raggiungere
quegli  obiettivi»  (sentenze  n. 390  del  2004; n. 417 e n. 449 del
2005)».
    Appare   evidente,  allora,  che  l'espresso  riferimento,  nelle
disposizioni  impugnate,  alla voce di spesa riguardante il personale
degli enti del SSN, quale voce da ridurre, si pone in contrasto netto
e diretto sia con tale giurisprudenza, sia ovviamente con le norme di
livello  costituzionale  che  la  Corte  ha  piu' volte correttamente
individuato  come  parametro.  In particolare, risulta violato l'art.
119  Cost., comma 2, che arresta la competenza statale esclusivamente
alla  determinazione  dei  principi  di  coordinamento  della finanza
pubblica,   e  determina  l'illegittimita'  di  norme,  quali  quelle
contenute nel comma censurato, che si spingono ben oltre tale soglia.
    A quanto precede puo' essere aggiunto il riferimento al parametro
di  legittimita',  per  gli  stessi motivi violato, rappresentato dal
comma  1,  lett.  f), dell'art. 3 dello Statuto speciale per la Valle
d'Aosta,  che  attribuisce  alla  regione  il  compito di porre norme
legislative  di  integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi
individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e
comunali».
    Si deve, anzitutto, rilevare che, in forza del combinato-disposto
tra la disposizione statutaria citata e gli artt. 117, comma terzo, e
119, comma 2, Cost. (relativi, questi ultimi, alla competenza statale
concorrente  in  tema  di «coordinamento della finanza pubblica e del
sistema  tributario»), la competenza regionale della Valle D'Aosta si
atteggia oggi (in forza della clausola di cui all'art. 10 della legge
cost. n. 3 del 2001) non piu' come meramente suppletiva rispetto alla
competenza  statale,  ma appare garantita nell'ambito dei principi di
coordinamento  stabiliti  dallo  Stato,  il quale deve limitarsi alla
fissazione ditali principi. Del resto, che la potesta' legislativa in
materia  di  autonomia finanziaria locale si articoli su due livelli,
statale  e  regionale,  e' gia' stato chiarito da codesta Corte nella
sent. n. 47 del 2004.
    Non   sembra,   infine,   che   per   escludere   la   violazione
dell'autonomia finanziaria della regione possa farsi leva sulla lett.
e)  del  comma  565,  dove  si dispone che, nel caso in cui non venga
accertato  l'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi  di riduzione
della  spesa  per  il  personale  degli  enti del SSN, «la regione e'
considerata   adempiente   solo   ove   abbia   comunque   assicurato
l'equilibrio  economico». Tale norma, infatti, non priva di contenuto
vincolante   la   disciplina   dettata  nella  restanti  parti  della
disposizione  impugnata,  ne'  riduce  quest'ultima  ad  una sorta di
suggerimento   od   auspicio  per  gli  enti  interessati.  Essa  non
pregiudica  gli  obblighi  comunque  gravanti  sugli  enti  del  SSN,
chiamati  a  concorrere  alla riduzione delle spese per il personale,
ne'   libera   questi   ultimi   dall'espletamento   delle  attivita'
ricognitive  ed attuative finalizzate a tale riduzione. E soprattutto
non   esonera   la  regione  dal  conseguimento  degli  obiettivi  di
contenimento  della  spesa per il personale degli enti del SSN, ma si
limita  a  prevedere  una  modalita'  alternativa di accertamento del
raggiungimento   di   quegli  obiettivi  qualora  non  sia  possibile
pervenire,  in seno all'apposito Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti  di  cui  all'art.  12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le  Province  autonome  di Trento e di Bolzano, a valutare altrimenti
l'effettivo conseguimento della riduzione della spesa.
    2.  -  Violazione,  da  parte  delle  norme  di  cui al comma 565
dell'art.   1   della   legge  n. 296  del  2006,  del  principio  di
irragionevolezza e di leale collaborazione.
    Sotto  altro profilo, il comma 565 dell'art. 1 determina altresi'
una  violazione  di  principi  costituzionali  di ragionevolezza e di
leale  collaborazione.  Stabilendo,  infatti,  che  la  spesa  per il
personale nel triennio 2007-2009 non dovra' superare, per ciascuno di
tali anni, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'
1,4  per cento, il legislatore statale non tiene conto delle misure e
degli  atti gia' adottati in materia dalla regione, in ottemperanza a
quanto  stabilito  dalle precedenti leggi finanziarie che fissano per
il  triennio  2006-2008  una  riduzione  della  stessa  voce rispetto
all'anno 2004 «solo» dell'1 per cento. Inoltre, tale limite parametra
la  riduzione  della  spesa  -  sempre e in modo preoccupante di tipo
crescente  - ad esercizi finanziari (il 2004 e il 2005) nei quali non
era previsto alcun limite alla spesa per il personale.
    I  principi di leale collaborazione e di ragionevolezza impongono
invece allo Stato di non introdurre unilateralmente variazioni, anche
di  carattere  normativo,  in  grado  di  determinare  un  vulnus  al
legittimo  affidamento,  sulla  base  del  quale siano stati assunti,
dagli  altri  enti,  atti e comportamenti specifici che, in seguito a
dette    variazioni,   si   rivelino   per   esse   irrimediabilmente
pregiudizievoli.
    Nel  caso  di  specie,  in particolare, non tenendosi conto delle
precedenti  leggi  finanziarie e degli eventuali impegni di spesa per
il  personale,  anche  a  tempo  indeterminato,  gia'  legittimamente
assunti  dalla  Regione,  si  espone  quest'ultima  al rischio di una
impossibilita'   pratica   di  rispettare  i  nuovi  parametri  cosi'
introdotti. La normazione censurata, dunque, proprio perche' in grado
di  porre  ex  ante  la  Regione  in  una situazione di irrimediabile
inadempimento,  contrasta  in modo insanabile con i principi di leale
collaborazione e di ragionevolezza.
    In  definitiva, anche qualora la regione tenesse da ora in avanti
un  comportamento virtuoso ed ineccepibile in termini di spesa per il
personale,  il sistema di valutazione previsto nella legge che qui si
impugna, basato in modo del tutto irragionevole su una percentuale di
spesa diversa per un arco temporale parzialmente analogo disciplinato
dalle  precedenti  leggi finanziarie, non escluderebbe una violazione
dei parametri introdotti dallo Stato.
    3.  -  Violazione,  da  parte  delle  norme  di  cui al comma 583
dell'art.  1 della legge n. 296 del 2006, dell'art. 2, comma 1, dello
Statuto  speciale per la Valle d'Aosta (legge Cost. n. 4 del 1948), e
dell'art.  117,  comma  4, cost., in combinato disposto con l'art. 10
della legge Cost. n. 3 del 2001.
    Il comma 583 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, nella parte
in  obbliga  le pubbliche amministrazioni, genericamente indicate, ad
avvalersi, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro
dipendenti  dei  soli  organismi,  pubblici e privati, inseriti in un
apposito  elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione dei
dirigenti   e   dipendenti   delle  amministrazioni  pubbliche-Scuola
nazionale  della  pubblica  amministrazione,  istituita  ai sensi del
comma   580,   che   anche   provvede   alla  relativa  attivita'  di
accreditamento e certificazione, appare lesivo delle competenze della
regione   Valle   d'Aosta  sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'amministrazione  regionale,  dei  suoi  enti strumentali e degli
enti  locali valdostani. In particolare, la disposizione impugnata si
pone  in  contrasto con la competenza legislativa esclusiva spettante
alla  regione  in  materia  di «ordinamento degli uffici e degli enti
dipendenti   dalla   regione  e  stato  giuridico  ed  economico  del
personale»  di  «ordinamento  degli  enti  locali  e  delle  relative
circoscrizioni»  e  di  «istruzione  tecnico-professionale»  ai sensi
dell'art. 2, comma 1, dello Statuto speciale.
    La  medesima disposizione appare altresi' lesiva delle competenze
attribuite  alla  Regione  in  materia  di  formazione professionale:
materia  che  codesta Corte ha definito riconducibile alla competenza
residuale delle regioni ad autonomia ordinaria di cui al quarto comma
dell'art.  117  della  Costituzione (sent. n. 328/2006). Pertanto, in
collegamento  con quanto disposto dall'art. 10 della legge cost. n. 3
del  2001,  la piu' ampia autonomia prevista per le regioni ordinarie
in  materia  di  formazione  professionale,  rispetto alle competenze
previste  in  materia  dallo Statuto valdostano, conducono a ritenere
applicabile anche alla Regione Valle d'Aosta tale potesta'.
                              P. Q. M.
    Con  riserva  di  ulteriormente  argomentare,  chiede che codesta
ecc.ma  Corte  costituzionale,  in accoglimento del presente ricorso,
voglia  dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge n. 296
del  2006,  limitatamente  alle  norme  di  cui  ai  commi  565 e 583
dell'art.  1,  nella  parte in cui risultano applicabili alla Regione
Valle d'Aosta e quindi lesive delle sue competenze costituzionalmente
garantite, sotto i profili e per le ragioni dianzi esposte.
        Roma, addi' 20 febbraio 2007
 Prof. avv. Giovanni Guzzetta - Prof. avv. Francesco Saverio Marini
07C0248