Direttive concernenti il finanziamento della quota nazionale pubblica relativa alla fase di attuazione dei Programmi integrati mediterranei.(GU n.125 del 29-5-1992)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con la politica comunitaria, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il regolamento del Consiglio CEE n. 2088 del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (PIM); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 febbraio 1986; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le proprie delibere del 13 febbraio e del 17 dicembre 1986, relative ai Programmi integrati mediterranei; Vista la propria delibera del 15 marzo 1990 relativa alla rimodulazione dei contributi dei Programmi integrati mediterranei per le regioni del Mezzogiorno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1990, recante atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell'adozione dei Programmi integrati mediterranei; Vista la propria delibera del 30 luglio 1991 concernente l'adozione di procedure per l'attuazione dei programmi e degli interventi ammessi alle agevolazioni della Comunita' economica europea; Viste le decisioni comunitarie recanti la definizione della seconda fase di attuazione dei Programmi integrati mediterranei; Considerata la necessita' di stabilire le modalita' del cofinanziamento nazionale della seconda fase dei Programmi integrati mediterranei, al fine di una sollecita attuazione dei programmi e di un completo utilizzo dei contributi comunitari e nazionali corrispondenti; Vista la nota n. 2335 del 4 marzo 1992 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; Delibera: 1. La seconda fase dei Programmi integrati mediterranei viene finanziata, relativamente alla quota parte nazionale pubblica, con le disponibilita' recate da: Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183; legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni; legislazione specifica di settore. 2. L'intervento del Fondo di rotazione e' cosi' determinato: per le regioni del centro-nord, nella misura dell'80 per cento della quota nazionale pubblica attivata da ciascuna regione ed indicata nei relativi piani di finanziamento dei programmi; per le regioni del Mezzogiorno, nella misura del 40 per cento della quota nazionale pubblica attivata da ciascuna regione ed indicata nei relativi piani finanziari dei programmi. 3. Il finanziamento a carico della legge n. 64/1986, e successive modificazioni ed integrazioni, viene stabilito in una misura non inferiore al 40 per cento della quota nazionale pubblica. 4. Il residuo onere resta a carico delle regioni che vi provvedono utilizzando le risorse derivanti da autorizzazioni di spesa recate da altre leggi statali o impiegando mezzi propri. 5. Nei limiti percentuali di cui al comma 2, l'intervento del Fondo di rotazione viene stabilito, in termini di cassa, su base annuale, con apposita delibera CIPE, in relazione alle effettive necessita' finanziarie delle singole regioni e tenuto conto dell'avanzamento dei rispettivi programmi. A tali fini, le regioni presentano al Fondo di rotazione un piano di utilizzo particolareggiato delle risorse, articolato per singole annualita', in relazione all'andamento delle Nazioni, in ogni caso, le regioni potranno accedere ai contributi del Fondo di rotazione soltanto dopo aver provveduto ad erogare almeno l'80 per cento delle risorse messe complessivamente a loro disposizione, a livello comunitario ed in ambito nazionale, per la prima fase dei Programmi integrati mediterranei. 6. Sulla base delle richieste fatte pervenire alle regioni interessate, il CIPE determina l'intervento del Fondo per la prima annualita'. Gli interventi per le annualita' successive verranno stabiliti dal CIPE medesimo, allorche' le regioni avranno utilizzato - in termini di cassa - almeno l'80 per cento della quota accordata dal Fondo per l'annualita' precedente. 7. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato dal CIPE sulla base delle informazioni contabili fornite dal Fondo di rotazione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 183/1987, che all'uopo si avvale del monitoraggio finanziario dei programmi realizzati tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. 8. Il CIPE, entro il 31 ottobre di ogni anno, puo' ridurre i contributi accordati con le precedenti deliberazioni, per quelle regioni che alla data del 30 settembre presentano, in termini di pagamento, una percentuale di tiraggio inferiore al 50 per cento delle risorse assegnate e che, in base alla progressione dell'attuazione delle azioni, non diano sufficienti garanzie di un loro tempestivo utilizzo. A tal fine, le regioni trasmettono al Fondo di rotazione, nei tempi e con le modalita' stabilite dall'autorita' del Fondo medesimo, specifiche informazioni finanziarie. Roma, 31 marzo 1992 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO