N. 41 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 luglio 1997

                                 N. 41
  Ricorso  per  conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
 23 luglio 1997 (della regione Veneto)
 Agricoltura - Attuazione, con circolare del Ministero  delle  risorse
    agricole,  alimentari  e forestali, delle disposizioni comunitarie
    (Regolamento del Consiglio n. 2200/1996  del  28  ottobre  1996  e
    successivi  regolamenti  di  applicazione della Commissione) sulla
    nuova  organizzazione  comune  dei  mercati  nel   settore   degli
    ortofrutticoli   -  Previsto  esercizio  a  livello  regionale  di
    funzioni (in base agli artt. 71, comma  1,  lett.  b),  d.P.R.  24
    luglio  1977,   n. 616 e 2, comma 2, d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143,
    di  competenza  statale)   attinenti   al   riconoscimento   delle
    organizzazioni  dei  produttori  e  alla  vigilanza  sulle stesse,
    nonche' alla  disciplina  sugli  interventi  di  mercato  e  sulle
    modalita'  di  controllo,  in  violazione  del  principio  di  cui
    all'art. 118, secondo comma, della Costituzione, secondo il  quale
    la  delega delle funzioni amministrative statali alle regioni deve
    avvenire con legge, e non quindi con una circolare ministeriale, e
    della riserva di legge in materia di  competenze  delle  pubbliche
    amministrazioni,  stabilita  dall'art.  97  della  Costituzione  -
    Adozione,  con  l'impugnato  provvedimento,   di   una   normativa
    dettagliata  nel settore de quo, con i caratteri propri di un vero
    e  proprio  regolamento  di  indirizzo  e   coordinamento,   senza
    l'osservanza   delle   disposizioni   di  procedura  e  competenza
    stabilite, riguardo ai regolamenti, dagli artt. 2 e 17,  legge  23
    agosto  1988,  n.  400,  e  riguardo  al  recepimento  degli  atti
    comunitari, dall'art.  5, comma 2, legge 9 marzo  1989,  n.  86  -
    Emanazione  della  contestata circolare senza il previo intervento
    della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e  regioni  e
    province  autonome,  di  cui all'art.   12 citata legge n. 400 del
    1988, intervento da ritenersi necessario, nel caso, in  forza  del
    principio  di  leale  collaborazione (art. 5 della Costituzione) -
    Richiamo  alle  sentenze   nn.   175/1976,   151/1986,   344/1987,
    1031/1988, 242/1989 e 21/1991.
 (Circolare   del  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
    forestali del 18 aprile 1997, n. 6).
 (Cost., artt. 5, 97 e 118, comma secondo; d.P.R. 24 luglio  1977,  n.
    616,  art.  71,  comma  primo,  lett. b); d.lgs. 4 giugno 1997, n.
    143, art. 2, comma 2).
(GU n.40 del 1-10-1997 )
   Ricorso per conflitto di  attribuzioni  della  regione  Veneto,  in
 persona   del   presidente   pro-tempore   della   Giunta  regionale,
 autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 2512 in  data
 8  luglio  1997,  rappresentata  e  difesa, per mandato a margine del
 presente atto, dagli avv.ti Romano Morra, dirigente del  Dipartimento
 regionale  affari  legali,  e  Fabio  Lorenzoni  del  Foro di Roma ed
 elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest'ultimo in
 via del Viminale n.  43,  contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri  in  persona  del  Presidente pro-tempore, in relazione alla
 circolare  del  Ministero  delle  risorse  agricole,   alimentari   e
 forestali  n. 6 del 18 aprile 1997 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale
 n. 124 del 30 maggio 1997 -  avente  ad  oggetto:  "Attuazione  delle
 disposizioni   comunitarie  sulla  nuova  organizzazione  comune  dei
 mercati  nel  settore  degli  ortofrutticoli.    Regolamento  CE   n.
 2200/1996  del Consiglio del 28 ottobre 1996 e successivi regolamenti
 di applicazione della Commissione".
                               F a t t o
   Con la circolare oggetto del presente ricorso, sono  state  emanate
 le   disposizioni  attuative  delle  norme  comunitarie  sulla  nuova
 organizzazione  comune   di   mercato   (OCM)   nel   settore   degli
 ortofrutticoli.
   In   particolare   e'   stato  demandato  a  livello  regionale  il
 riconoscimento delle organizzazioni  di  produttori  e  la  vigilanza
 sulle  stesse  (capoversi  24  e  28),  nonche'  la  disciplina sugli
 interventi di mercato e sulle modalita' di controllo.  Ai  sensi  del
 decreto  del Presidente della Repubblica  n. 616/1977, art. 71, lett.
 b), e del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143, art. 2, comma  2,
 la materia risulta essere di competenza statale.
   Quindi  la  delega di funzioni amministrative alle regioni da parte
 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e  forestali  doveva
 avvenire  non con circolare bensi' con legge (art. 118, secondo comma
 Costituzione).
   Inoltre, la suddetta circolare presentando  natura  sostanzialmente
 regolamentare,  viene  ad  eludere  gli  artt.  2 e 17 della legge n.
 400/1988.
                             D i r i t t o
   1. - Violazione degli artt. 2 e 17 legge n. 400 del 23 agosto 1988;
 violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 86 del 9 marzo 1989.
   In  via  preliminare: si eccepisce l'illegittimita' dell'assunzione
 della circolare in predicato da parte  del  Ministero  delle  risorse
 agricole, alimentari e forestali.
   Nonostante la terminologia usata, infatti, la suddetta circolare si
 presenta   come   un  vero  e  proprio  regolamento  di  indirizzo  e
 coordinamento; in quanto tale percio'  andava  emanato  nel  rispetto
 della  normativa  che  disciplina  gli  atti  di natura regolamentare
 (artt. 2 e 17 legge 23 agosto 1988, n. 400), nonche'  di  quella  che
 disciplina  il  recepimento  degli atti comunitari (legge n. 86 del 9
 marzo 1989, art. 5, comma 2).
   A tal riguardo e' appena il caso di  evidenziare  che  le  predette
 disposizioni  normative,  in  particolare quelle di cui alla legge n.
 400/1988, possono senz'altro interpretarsi come norme interposte, nel
 senso che gli adempimenti formali ivi previsti, altro non sono se non
 l'applicazione legislativa delle procedure attuative del  riparto  di
 competenza degli artt. 117 e 118 della Costituzione.
   Infatti,  le  leggi  in  parola  prevedono specifiche procedure per
 l'emanazione  di  regolamenti,  siano  essi  adottati  per  atto  del
 Consiglio  dei  Ministri o per atto ministeriale, che siano attuativi
 di atti comunitari, oppure ancora  rivolti  a  dare  delle  norme  di
 indirizzo e coordinamento alle attivita' regionali sottoordinate.
   In  particolare,  i  regolamenti  comunicati  che  per  loro natura
 possono  essere  autoapplicativi,  non  precludono  la  facolta'  del
 Governo  di  emanare delle norme interne, rivolte al loro recepimento
 e, a maggior ragione, a dare indirizzo e organizzazione all'attivita'
 dei soggetti chiamati ad applicarli.
   Peraltro, intesa in modo generico,  la  circolare  costituisce  non
 tanto  una  figura  autonoma  e  determinata  di atto amministrativo,
 quanto  un  mezzo  di  comunicazione  o  di   notificazione   di   un
 atto-provvedimento  a  carattere precipuamente generale e/o normativo
 ed in ogni caso regolatore "della materia"
   Dall'attento esame della circolare n. 6 del 18 aprile 1997 risulta,
 inoltre, come la stessa non presenti i caratteri  di  una  disciplina
 interna,  rivolta  a  coordinare l'attivita' degli uffici sottoposti,
 quanto  a  regolare  nel  dettaglio  il  mercato  nel  settore  degli
 ortofrutticoltori,   disciplinando   i   vari  aspetti  attinenti  al
 riconoscimento  delle  organizzazioni  dei  produttori,  nonche'   le
 modalita' di presentazione delle relative istanze, i piani operativi,
 le  procedure  ed  infine  la normativa sugli interventi di mercato e
 sulle modalita' di controllo.
   2. - Violazione del principio di leale  collaborazione;  violazione
 del  decreto  legislativo  n.  143  del  4  giugno  1997;  violazione
 dell'art.  12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
   La circolare impugnata risulta altresi'  in  aperto  ed  insanabile
 contrasto  con il principio di leale collaborazione fra lo Stato e le
 regioni,  rientrante  fra  quelli  maggiormente  consolidati  e  piu'
 precisamente  definiti  da  parte  della  giurisprudenza  della Corte
 costituzionale (sentenze n. 175/1976, 151/1986, 344/1987,  1031/1988,
 242/1989, 21/1991).
   Il  necessario  rispetto  di tale principio il quale, come e' noto,
 impone che, piu'  che  ad  una  ripartizione  in  senso  strettamente
 formalistico  delle  competenze  fra  Stato  e regioni, sia necssario
 ricorrere a strumenti di intesa e di consultazione idonei a garantire
 il risultato da raggiungere e  la  relativa  finalita',  esigeva  nel
 nostro  caso  che  l'adozione  del  provvedimento qui impugnato, gia'
 gravemente viziato per i motivi gia' esposti, fosse preceduto da  una
 intesa fra Stato e regione, da svolgersi nelle sedi istituzionalmente
 destinate alla formazione di tale apporto collaborativo.
   Sotto  tale  profilo  la  circolare oggetto di impugnazione risulta
 essere in aperto contrasto con l'art. 2 del decreto legislativo del 4
 giugno 1997, n. 143, di "Conferimento  alle  regioni  delle  funzioni
 amministrative   in   materia   di   agricoltura   e   di   pesca   e
 riorganizzazione dell'amministrazione centrale".
   Questo impone (comma 1) che il Ministero per le politiche agricole,
 forestali ed  agroalimentari,  svolga  compiti  di  collaborazione  e
 coordinamento  delle  linee  di  politica agricola, agroindustriale e
 forestale, in coerenza con  quella  comunitaria  e  d'intesa  con  la
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  fra  Stato  e  regioni e le
 province autonome di Trento e Bolzano.
   Ma il contrasto si estende  altresi'  all'ultima  parte  del  primo
 comma,   il   quale   prevede   l'allocazione   a   livello   statale
 dell'esecuzione   degli   obblighi   comunitari   ed   internazionali
 riferibili  a  livello  statale,  di  proposta in materia di funzioni
 governative e invece di coordinamento e di indirizzo nelle materie di
 cui al decreto.
   Il raccordo fra Stato e regioni avrebbe quindi  dovuto  realizzarsi
 nella  sua  sede  naturale  rappresentata dalla Conferenza permanente
 Stato-regioni, la quale, ex art. 12 della legge 23  agosto  1988,  n.
 400,  deve  essere  necessariamente  consultata  sulle linee generali
 dell'attivita' normativa interessante direttamente  le  regioni,  sui
 criteri  generali  relativi  all'esercizio  delle funzioni statali di
 indirizzo e  di  coordinamento  relativo  ai  rapporti  fra  Stato  e
 regioni,  nonche'  sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione
 ed all'attuazione degli atti  comunitari  riguardanti  le  competenze
 regionali;  risulta  chiaramente  dalla  circolare impugnata che tale
 coordinamento non si e' nel nostro caso assolutamente realizzato.
   3. - Violazione dell'art. 3, terzo comma del d.lgs. 4 giugno  1997,
 n. 143; violazione degli artt. 118 e 97 della Costituzione.
   La  circolare impugnata risulta altresi' in contrasto con l'art.  2
 del decreto legislativo n. 143 del 1997,  nella  parte  in  cui  tale
 ultimo  testo  di  legge prevede che i compiti di riconoscimento e di
 sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali siano attribuite
 al neo istituito Ministero per le politiche agricole.
   Vero e' infatti che la legge regionale n. 57 del 10  settembre  del
 1981  si  riferisce  al  riconoscimento  di  tutte le associazioni di
 produttori agricoli di cui al Regolamento CEE 1360/78,  recepito  dal
 nostro  Stato  con  legge  n.  674  del  1978  ma  tuttavia  tra tali
 associazioni non  risultano  pero'  ricomprese  le  associazioni  dei
 produttori   del   settore   ortofrutticolo,  le  quali  sono  invece
 disciplinate dal Regolamento CEE n.  1035  del  1972,  e,  a  livello
 statale,  dalla legge n. 622 del 1968, la quale attribuiva allo Stato
 la competenza  relativa  al  riconoscimento  delle  associazioni  dei
 produttori nel settore ortofrutticolo.
   Si  evince  quindi  dalla  normativa  attualmente  vigente  che  la
 competenza statale in  materia  di  riconoscimento  e'  di  esclusiva
 spettanza  dello Stato e che questo non potra' assolutamente delegare
 alla Regione questa funzione.
   La   patente   illegittimita'   della   circolare  impugnata  rende
 ovviamente del tutto inattuabile  ed  irrealizzabile  la  istituzione
 dell'apposito albo delle associazioni riconosciute.
   Il contrasto con il dettato costituzionale riguarda quindi non solo
 l'art.  118 della Costituzione, che impone che la delega sia adottata
 con atto normativo di rango legislativo, ma altresi' l'art.  97 della
 Costituzione, il quale impone una riserva  di  legge  in  materia  di
 competenze.
   4.  - Violazione dell'art. 71, lett. b), del decreto del Presidente
 della Repubblica n. 616/1977 e dell'art.  2,  comma  2,  del  decreto
 legislativo n. 143/1997.
   In  merito  alla  normativa  sugli  interventi  di  mercato e sulla
 gestione  delle  politiche  di  controllo,  la  impugnata   circolare
 stabilisce  che  "in  piena  coerenza con l'impostazione comunitaria,
 vengono disposte le modalita' di esecuzione delle operazioni relative
 agli interventi di mercato, alla distribuzione gratuita del  prodotto
 ritirato, ai compiti delle regioni ed alle attivita' di controllo.
   Quanto sopra, dimostra come alle regioni siano state delegate tutta
 una  serie  di  funzioni  specifiche in materia di politica economica
 connessa ad una particolare valutazione  dei  fenomeni  attinenti  al
 mercato  agricolo,  per poter poi attraverso un controllo dei singoli
 fattori, incidere in modo  significativo  sull'intero  andamento  del
 mercato ortofrutticolo.
   Dato  che  l'esplicazione di una simile attivita' di esecuzione che
 in quanto tale comporta implicazioni di natura politico-gestionale  e
 di  controllo sul mercato, richiede l'esercizio di tutta una serie di
 funzioni  amministrative,  che  secondo  la  normativa  vigente  sono
 proprie  dello  Stato, la delega alle regioni doveva avvenire con una
 norma di legge e non con circolare (art. 118, comma 2, Costituzione).
   Infatti, a conferma di quanto  sopra  si  richiama  l'art.  71  del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 nel quale si dice
 che  "sono  di  competenza  dello  Stato  le  funzioni amministrative
 concernenti gli interventi di interesse nazionale  e  la  regolazione
 del mercato agricolo".
   Inoltre,   la  legge  14  agosto  1982  n.  610  sul  riordinamento
 dell'Azienda di  Stato  per  gli  interventi  sul  mercato  agricolo,
 all'art.  1  precisa che "all'attuazione degli interventi sul mercato
 agricolo-alimentare provvede l'AIMA istituita  con  legge  13  maggio
 1966 n. 303, con ordinamento e bilancio autonomi".
   La  competenza  statale  in  detta materia trova ulteriore conferma
 nell'ultimo decreto legislativo  4  giugno  1997  n.  143  il  quale,
 all'art.  2 comma 2, ribadisce che il Ministero svolge, altresi', per
 quanto  gia'  di  competenza  del  soppresso  Ministero delle risorse
 agricole, alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di
 coordinamento nazionale nella materia  relativa  agli  interventi  di
 regolazione dei mercati.
                               P. Q. M.
   In accoglimento di quanto sopra esposto, si chiede a codesta ecc.ma
 Corte costituzionale di voler annullare l'impugnato provvedimento.
   Si producono:
     copia  della  circolare  n.  6  del  18 aprile 1997 pubblicata in
 Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997;
     delibera di autorizzazione a stare in giudizio.
     Venezia-Roma, addi' 18 giugno 1997.
               Avv. Romano Morra - avv. Fabio Lorenzoni
 97C0913