Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia(GU n.111 del 14-5-1992)
Con decreto ministeriale 13 aprile 1992 e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia che prevede: il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria compreso il credito pignoratizio, in una costituenda societa' denominata "Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a."; la costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a." con un capitale sociale di L. 225.377.500.000; il pacchetto azionario della nuova S.p.a. risultera' suddiviso tra l'ente conferente (82,252%) e gli attuali sottoscrittori delle quote di risparmio (17,748%); l'adozione dello statuto della "Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria; l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che assumera' la denominazione di "Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia" e sara' titolare inizialmente del pacchetto azionario di maggioranza della societa' bancaria conferitaria; la successiva cessione da parte dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia alla costituenda holding creditizia, denominata "Casse Toscane S.p.a.", di una quota delle azioni della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a. di propria pertinenza pari a circa il 51% del capitale della banca, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 287/90, nonche' degli articoli 13, comma 4, e 20, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90. Conseguentemente, la fondazione - cui continuera' a far capo il rimanente 31,252% circa del capitale della societa' bancaria conferitaria - assumera' una partecipazione, allo stato quantificata nel 10% circa, nel capitale della holding. La Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovra' cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.