N. 243 ORDINANZA 9 - 17 giugno 1999
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Persona in stato di custodia cautelare in carcere - Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Interrogatorio - Omessa previsione - Cessazione di efficacia della misura - Omessa previsione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 32 del 1999 - Ius superveniens: d.-l. 22 febbraio 1999, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 1999, n. 109 - Esigenza di un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a quo. (C.P.P., artt. 294, comma 1, e 302).(GU n.25 del 23-6-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 294, primo comma, e 302 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 14 ottobre 1998 dal Tribunale di Napoli, iscritta al n. 910 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1999, e il 13 novembre 1998 dal Tribunale di Bologna, sezione per il riesame, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1999. Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli. Ritenuto che il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, e dell'art. 302 dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la cessazione di efficacia della misura qualora l'interrogatorio non abbia avuto luogo nei termini previsti dal citato art. 294 del codice di rito; che analoga questione e' stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna, il quale, nel denunciare l'illegittimita' dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen. "limitatamente all'inciso ''Nel corso delle indagini preliminari''", sostanzialmente sollecita una pronuncia che estenda la declaratoria adottata con la sentenza n. 77 del 1997 anche alla fase successiva a quella della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento; che nei giudizi non si e' costituita la parte privata ne' ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione, sicche' i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento; che questa Corte, con sentenza n. 32 del 1999, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere; che successivamente e' stato emanato il decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 1999, n. 109, il quale, dopo aver ridisegnato il regime dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., in relazione alle diverse fasi del processo, ha inserito all'art. 4 due disposizioni transitorie prescrivendo, da un lato, che nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. e che in tali casi l'obbligo di interrogare l'imputato e' escluso se, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e' gia' stato aperto il dibattimento; che, di conseguenza, e' necessario restituire gli atti ai giudici a quibus perche' verifichino se, alla stregua della sentenza costituzionale sopra richiamata e della novazione normativa di cui innanzi si e' detto, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli ed al Tribunale di Bologna. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0663