Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta Nuove tecnologie industriali, in Ascoli Piceno.(GU n.154 del 3-7-1999)
IL DIRETTORE REGIONALE delle entrate per le Marche Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le sue successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto l'art. 5, comma 4, lettera a), della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario; Vista l'istanza prodotta in data 18 febbraio 1999 con la quale la S.r.l. Nuove tecnologie industriali, con sede in Ascoli Piceno, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico tributario relativo a ritenute alla fonte IRPEF, sopratasse e interessi afferente l'anno d'imposta 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1999 per il complessivo importo di L. 59.033.530, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste; Considerato che il centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento dell'attivita' produttiva della suddetta ditta; Considerato che dall'esperita istruttoria e' emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria del contribuente; Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussista la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita' produttive; Vista la circolare ministeriale n. 284 del 31 ottobre 1997 della direzione centrale per la riscossione con la quale si definiscono i criteri in base ai quali devono essere disposte le agevolazioni di pagamento previste dagli articoli 19, terzo e quarto comma, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Vista la circolare ministeriale n. 260 del 5 novembre 1998 della direzione centrale per la riscossione, con la quale, al fine di semplificare l'attivita' amministrativa, il Ministero delle finanze ha delegato ai direttori regionali l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle agevolazioni in argomento; Decreta: E' accolta l'istanza prodotta dalla ditta Nuove tecnologie industriali S.r.l. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il complessivo carico tributario di L. 59.033.530 dovuto dal contribuente, deve essere rideterminato dal centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara calcolando sul solo debito d'imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli eventuali oneri accessori ove questi rappresentino una quota delle sanzioni stesse, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio. Il debito d'imposta maggiorato degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; nel provvedimento di esecuzione vanno altresi' calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 2l del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il citato centro di servizio provvedera', altresi', a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari. L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quotaparte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata al centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Pescara e prestata nel termine dallo stesso fissato. In via cautelare, il concessionario manterra' in vita, ancorche' sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda. Il mancato pagamento di due rate consecutive produrra' per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli. L'agevolazione sara' revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione. Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quotaparte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verra' imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota parte garantita da polizza fidejussoria verra' incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ancona 8 giugno 1999 Il direttore regionale: De Mutiis