N. 198 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Dipendenti dello Stato Ricongiunzione dei periodi assicurativi - Domanda - Termine di decadenza - Trattamento pensionistico privilegiato - Momento della definitiva cessazione dal servizio - Esclusione Semplificazione e snellimento delle procedure - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 151, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 76).(GU n.17 del 24-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Giuseppe Palumbi, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 novembre 1988, la Corte dei conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), la' dove e' fissato il termine di decadenza di sei mesi dall'inizio del nuovo rapporto per la presentazione della domanda di ricongiunzione o riunione di servizi ai fini pensionistici "nella parte in cui non fa salva, per i titolari di trattamento pensionistico privilegiato la facolta' di richiedere la detta riunione all'atto della definitiva cessazione dal servizio", cosi' come gia' in precedenza previsto (art. 3 della legge n. 420 del 1938 e art. 9, ultimo comma, del d.P.R. n. 758 del 1965); che la precedente disciplina, secondo il giudice a quo, traeva razionalmente causa, ex art. 3 Cost., da una particolare tutela di cui sarebbe stata meritevole, anche per le oggettive caratteristiche del trattamento privilegiato, la categoria dei soggetti considerati; e d'altra parte la decadenza introdotta dalla norma denunciata non troverebbe fondamento, cosi' confliggendo coi precetti dell'art. 76 Cost., nei criteri e nelle finalita' enunciate nella legge di delegazione (28 ottobre 1970 n. 775, art. 6). Considerato che la norma impugnata, nell'introdurre il ricordato termine di decadenza tende ovviamente alla "semplificazione e allo snellimento delle procedure in modo da rendere quanto piu' possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa", cosi' come previsto dalla legge di delegazione anche e soprattutto nell'interesse stesso degli aventi titolo alla ricongiunzione, per l'ovvia esigenza di definire sollecitamente e razionalmente le relative posizioni, a cio' provvedendosi non limitando il diritto, bensi' con il mero mutamento delle relative modalita' temporali; sicche', in conclusione, nessuna violazione risulta essersi verificata degli invocati parametri costituzionali; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0449