Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana" in "Valdichiana" e modifica del relativo disciplinare di produzione.(GU n.35 del 12-2-1999)
Visto il proprio parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana" in "Valdichiana" e modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 4 novembre 1998; Vista l'istanza, pervenuta nei termini e nelle forme di rito, protocollo n. 263 del 21 dicembre 1998 presentata dal Consorzio tutela bianco vergine valdichiana, tesa ad eliminare l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'annata di produzione delle uve per le tipologie "bianco" o "bianco vergine", "chardonnay" e "grechetto"; Considerato, che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella seduta del 15-16 ottobre 1998 ha deliberato che permane opportuna la previsione dell'obbligo di indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve per i vini con indicazione della menzione Riserva o con la specificazione Superiore o di Sottozona e, comunque, per i vini per i quali e' previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio, non appare invece ineluttabile l'obbligatorieta' della indicazione in etichetta dell'annata per tutti gli altri vini; Ha deliberato, nella seduta del 22-23 gennaio 1999 a parziale modifica e integrazione della proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdichiana", di accogliere l'istanza del Consorzio tutela bianco vergine valdichiana e, conseguentemente propone che il testo dell'art. 7 della proposta di modifica di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Valdichiana" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 4 novembre 1998 sia formulato nella stesura di seguito riportata: "Art. 7. Alla denominazione di origine controllata "Valdichiana" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi superiori, extra, fine, scelto e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria per i recipienti fino a cinque litri, ad esclusione delle tipologie "spumante" "bianco" o "bianco vergine", "chardonnay" e "grechetto". Il vino a denominazione di origine controllata "Valdichiana" tipologie Vin Santo deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacita' non superiori a litri 0,750 con tappo di sughero".