Intesa di programma per l'area critica ad elevata concentrazione di attivita' industriali di Livorno e di Piombino(GU n.175 del 29-7-1997)
L'anno millenovecentonovantasette, addi' 5 del mese di giugno in Roma presso la sede del Ministero dell'ambiente, piazza Venezia, 11, sono presenti per il Ministero dell'ambiente, il Ministro Edo Ronchi; per la regione Toscana, l'assessore all'ambiente Claudio Del Lungo, giusta delega della giunta regionale n. 627 del 2 giugno 1997; Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, e in particolare l'art. 4, che prevede che per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese programmatiche per l'impiego coordinato delle risorse, con finanziamento a carico dello Stato, delle regioni e dei soggetti partecipanti all'intesa; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente n. 105 del 22 settembre 1995 concernente l'assegnazione e ripartizione delle risorse per le aree critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriale, che assegna alla regione Toscana, per le aree industriali portuali di Livorno e di Piombino, la somma di lire 20 miliardi; Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137 "Sanatoria dei decretilegge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali"; Visto il capo IV, punto, 4.2 ed il capo V, punto, 5.2 della delibera CIPE del 21 dicembre 1993, che individua le procedure per l'attuazione delle azioni di diretta competenza del Ministero dell'ambiente; Vista la deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 627 del 2 giugno 1997, con la quale si approva il presente schema di intesa di programma e si conferisce delega per la stipula all'assessore Claudio Del Lungo; Tutto cio' premesso e ritenuto le amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della presente intesa; Art.1. Premesse Le premesse che precedono fanno parte integrante, formale e sostanziale del presente atto. Art. 2. Oggetto dell'intesa Il Ministero dell'ambiente, in seguito denominato Ministero, e la regione Toscana, in seguito denominata regione, convengono che: ai fini della predisposizione dei piani di risanamento delle aree industriali e portuali di Livorno e Piombino, saranno utilizzati gli elementi di valutazione derivati dagli studi dei rischi d'area, di cui l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana curera' la redazione; gli interventi urgenti, di cui al successivo art. 8, che saranno individuati con le modalita' stabilite dalla presente intesa, sono approvati quali stralci dei medesimi piani di risanamento; concorreranno alla realizzazione degli interventi le risorse a tal fine utilizzabili provenienti dalla programmazione delle aree in declino industriale (obiettivo 2) per il triennio 1997 - 1999 limitatamente ai territori a tal fine eleggibili. Art. 3. Piano di risanamento Il Piano di risanamento di cui al precedente art. 2 e' cosi articolato: 1) premessa generale, contenente inquadramento normativo e programmatico regionale ed obiettivi del piano di risanamento; 2) descrizione complessiva dell'area con cartografia in scala appropriata; 3) censimento riguardante le sorgenti di rischio; 4) descrizione dell'area di impatto con relativa cartografia; 5) metodologia di valutazione previsionale dei rischi presenti nell'area; 6) elementi di valutazione degli equilibri ambientali indotti nell'area dalla presenza delle sorgenti di rischio; 7) risultati delle valutazioni previsionali quantitative riguardanti i principali fattori di rischio presenti nell'area: attivita' industriali, trasporti di prodotti industriali pericolosi su strada, ferrovia, nave, pipe - line, con relativa cartografia; 8) risultati delle valutazioni quantitative dei principali fattori di squilibrio ambientali riguardanti l'acqua, l'aria ed il suolo; 9) strategie di intervento atte a ridurre ed eliminare i fattori di rischio; 10) programma degli interventi complementari a quelli prioritari, con elaborazione delle schede per ogni singolo intervento; 11) valutazione dei risultati attesi, in relazione alla riduzione e eliminazione dei fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, l'adozione di procedure di gestione degli impianti e delle infrastrutture, la vigilanza sulla attuazione degli interventi e sullo stato dell'ambiente; 12) piano economico finanziario, comprendente i fabbisogni finanziari degli interventi, gli strumenti finanziari, le ripartizioni e le quote di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori degli interventi; 13) schema operativo di attuazione del Piano, comprendente attivita' di coordinamento dell'attuazione del Piano, modalita' di attuazione, piano di lavoro e tempistica degli interventi, procedure di controllo tecnico amministrativo; 14) redazione del rapporto finale e della relativa cartografia tematica. Art. 4. Impegno delle parti In attuazione della presente intesa le parti si impegnano a: gestire unitariamente e collegialmente tutte le problematiche ambientali relative all'area; adeguarsi agli indirizzi del piano, nonche' a quelli degli aggiornamenti del piano approvati dal comitato di coordinamento di cui all'art. 6; fornire tempestivamente al comitato di coordinamento, di cui all'art. 6, e specificatamente alla segreteria tecnica di tale comitato, tutte le informazioni inerenti e rilevanti circa la situazione ambientale nell'area e sull'attuazione del Piano; acquisire preliminarmente la valutazione del comitato di coordinamento, di cui all'art. 6, per l'adozione di ogni decisione relativa a problematiche ambientali o comunque con implicazioni di carattere ambientale, inerenti l'area e l'attuazione del piano; indirizzare tutte le societa', aziende ed enti, che rientrino in tutto o in parte sotto il controllo di ciascuna delle parti, secondo le linee della presente intesa; provvedere a tutto quanto di propria competenza per l'attuazione del piano, con la massima celerita' e senza ritardi. Le parti si impegnano altresi' ad attenersi a tutto quanto previsto nella presente intesa. Art. 5. Predisposizione del piano di risanamento Le parti convengono: a) che la regione provveda ad affidare all'A.R.P.A.T. l'incarico di predisporre il piano medesimo sulla base dell'articolazione di cui al precedente art. 3; b) che per la predisposizione del piano l'A.R.P.A.T. utilizzi quota parte delle risorse cui all'allegato A - 1 al decreto ministeriale 22 settembre 1995, nella misura di lire 500 milioni; c) che, nel caso l'A.R.P.A.T. debba avvalersi di consulenze tecnico - scientifiche dell'universita' e di istituti specializzati per la redazione del piano e della progettazione conseguente, sia utilizzata quota parte ulteriore delle risorse di cui all'allegato A - 1 al decreto ministeriale 22 settembre 1995 fino alla concorrenza massima di lire 750 milioni. Art. 6. Comitato di coordinamento Allo scopo di assicurare il necessario coordinamento tra i Ministeri interessati, la regione, gli enti locali coinvolti, si conviene di istituire, presso la regione Toscana, un comitato di coordinamento istituzionale di seguito denominato comitato, composto dai rappresentanti delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente; Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Ministero degli interni; Regione Toscana; Provincia di Livorno; Comune di Livorno; Comune di Piombino; Comune di Collesalvetti. I membri del comitato sono designati con lettera delle amministrazioni sopra indicate entro trenta giorni dalla data di stipula della presente intesa. Ciascuna parte puo' nominare anche un membro supplente. Con la medesima procedura sono effettuate le eventuali sostituzioni dei componenti del comitato. Il comitato di coordinamento, presieduto dal direttore generale del servizio I.A.R. del Ministero ambiente, e' costituito con decreto del Ministro dell'ambiente. Il comitato di coordinamento, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 7, e' supportato da una segreteria tecnica. I compiti della segreteria tecnica sono svolti dall'A.R.P.A.T. Art. 7. Compiti e funzioni del comitato Il comitato ha le seguenti funzioni: e' la sede dell'informazione tra le parti su tutte le problematiche ambientali dell'area e sull'attuazione del piano; esprime parere preliminare all'adozione di qualsiasi decisione di competenza di ciascuna delle parti relativa a problematiche ambientali o comunque con implicazioni ambientali inerenti l'attuazione del piano nell'area; valuta gli interventi di cui e', di volta in volta, prevista l'attuazione in relazione sia alla definizione delle priorita' sia alle modalita' tecniche ed economiche, sulla base delle risorse finanziarie disponibili; opera come conferenza di servizi nei casi e secondo le modalita' di cui all'art. 10 della presente intesa. Il comitato si riunira' quando convocato dal presidente e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi ed in ogni caso entro i quindici giorni dalla richiesta scritta di convocazione formulata da qualsiasi membro al presidente. Le convocazioni del comitato saranno fatte tramite lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, al domicilio legale della parte almeno sette giorni prima della data della riunione. Delle riunioni del comitato verra' tenuto verbale. Art. 8. Interventi prioritari Il Ministero e la regione come sopra costituite ritengono di dover dare immediata attuazione agli interventi urgenti che saranno individuati dal comitato di coordinamento di cui all'art. 6. Art. 9. Trasferimento risorse Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della presente intesa, il Ministero dell'ambiente trasferira' alla regione Toscana, l'80% delle risorse previste dal decreto ministeriale 22 settembre 1995, n. 105, per le aree critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriali e portuali di Livorno e Piombino, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente intesa nella Gazzetta Ufficiale. La rimanente quota verra' erogata dal Ministero dell'ambiente, su richiesta della regione Toscana successivamente all'adozione del piano, previo parere del comitato. Art. 10. Conferenza dei servizi Qualora qualsiasi decisione relativa a problematiche ambientali, o comunque con implicazioni di carattere ambientale, inerenti le aree o l'attuazione del piano e rientrante nell'oggetto della presente intesa richieda deliberazioni, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di piu' di una delle parti votanti che devono emettere gli atti aministrativi previsti, il comitato puo' operare come conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto1990, n. 241. In tali casi le modalita' di convocazione e deliberazione saranno quelle di cui all'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 11. R i n v i o Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305, e nella delibera CIPE del 21 dicembre 1993 e successive modificazioni. Art. 12. Validita' dell'intesa La presente intesa e' valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 1997 Il Ministro dell'ambiente Ronchi p. La regione Toscana l'assessore delegato Del Lungo Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1997 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 185