Provvedimenti finanziari conseguenti all'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.(GU n.51 del 17-12-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 38 del 29 giugno 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il presidente della giunta regionale, nell'emanare gli atti previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, adotta i provvedimenti amministrativi e finanziari necessari per assicurarne l'esecuzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le seguenti variazioni al bilancio 1988 da apportarsi, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa: (Omissis). Le spese di cui alla presente legge sono dichiarate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, addi' 20 giugno 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 17 maggio 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 18 giugno 1988.