N. 570 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 1999

                                N. 570
  Ordinanza emessa l'11  giugno  1999  dal  tribunale  di  Padova  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Rampazzo  Raffaele e prefetto di
 Padova
 Circolazione  stradale  -  Sospensione  provvisoria  della patente di
    guida  -  Opposizione  al  relativo  provvedimento  prefettizio  -
    Competenza  attribuita al giudice civile (secondo il rito ex artt.
    22 e 23, legge n. 689/1981), anziche' al giudice penale procedente
    - Irragionevolezza di tale scelta legislativa.
 (Nuovo codice della strada, art. 223, comma 5, ultima parte).
 (Cost., art. 3).
(GU n.42 del 20-10-1999 )
                             IL TRIBUNALE
   A scioglimento della riserva  di  cui  al  verbale  dell'udienza  7
 giugno 1999;
   Letto   il   ricorso   ex   art.   22,  legge  n.  689/81  proposto
 nell'interesse del signor Rampazzo Raffaele  avverso  l'ordinanza  30
 settembre 1998 n. 1403/1998, con il quale il prefetto della provincia
 di  Padova  gli ha sospeso in via provvisoria la patente di guida, in
 relazione alla contestata violazione  dell'art.  186,  commi  2  e  6
 c.d.s., per fatto del 13 settembre 1998;
   Rilevato   che   il   ricorrente  non  ha  chiesto  la  sospensione
 dell'impugnato provvedimento;
   Rilevato che il ricorrente deduce l'illegittimita' e/o  invalidita'
 dell'ordinanza in quanto i fatti e le condotte da cui i verbalizzanti
 hanno  desunto  lo  stato  di  ebbrezza  sarebbero  invece inidonei a
 fondare l'assunto;
   Rilevato che il  ricorso  e'  allo  stato  ammissibile,  stante  il
 disposto  dell'art.  223,  comma 5, ultima parte c.d.s., che consente
 espressamente la proposizione del ricorso ex  art.  205  c.d.s.,  con
 disciplina  del  giudizio  di  opposizione  ai  sensi  della legge n.
 689/1981;
   Ritenuto  che  la  attribuzione  del  giudizio  di  opposizione  al
 provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di
 guida  alla competenza del pretore in sede civile, secondo il rito ex
 artt. 22 e 23, legge n. 689/1981,  non  si  sottrae,  a  giudizio  di
 questo  tribunale,  a  censura  di  illegittimita' costituzionale non
 manifestamente infondata;
   Ritenuto in particolare che:
     1)  l'attuale  disciplina  della  sospensione  provvisoria  della
 patente  di  guida  ad opera del prefetto, quale contenuta nel codice
 della   strada   vigente   all'art.   223,   si   caratterizza    per
 l'insufficiente   adeguatezza   sistematica,   dovendo   l'interprete
 inventarsi la soluzione di questioni applicative  essenziali,  tipico
 oggetto  della  scelta  discrezionale-sistematica  del legislatore (a
 solo titolo esemplificativo:    quale  rapporto  tra  la  sospensione
 provvisoria  e  quella definitiva eventualmente applicata dal giudice
 penale o dallo stesso prefetto nei casi in cui il procedimento penale
 si chiuda senza pronuncia di merito? Quali le conseguenze della guida
 con patente sospesa provvisoriamente, posto che il comma 5, dell'art.
 218 c.d.s. in realta' disciplina propriamente i  casi  di  violazione
 afferenti  la  sanzione accessoria, quindi la sospensione definitiva?
 Quali conseguenze alla violazione della sospensione  provvisoria  nel
 caso  di successiva assoluzione nel merito penale, ove si ritenga che
 quella condotta integri comunque il reato?);
     2)  le  ipotesi  in  cui   il   prefetto   puo'/deve   sospendere
 provvisoriamente la patente riguardano casi nei quali necessariamente
 e'  iniziato  un  procedimento  penale,  avente  per  oggetto proprio
 l'accertamento del  fatto  in  discussione,  e  nei  quali  anche  la
 questione/competenza      dell'applicabilita'      della     sanzione
 amministrativa accessoria e' affidata  al  giudice  penale;  cio'  e'
 espressamente  ed  inequivocamente affermato dall'art. 222 per i casi
 di violazioni dalle  quali  derivino  danni  alle  persone:  ma  deve
 giudicarsi che la cognizione appartenga al giudice penale anche per i
 casi di violazioni diverse (quelle disciplinate dal comma 3 dell'art.
 223),  in  quanto  il comma 1 dell'art. 224, pur prevedendo che e' il
 prefetto ad applicare il provvedimento di sospensione della  patente,
 dopo   aver  ricevuto  la  comunicazione  dell'irrevocabilita'  della
 sentenza o del decreto penale, stabilisce che il prefetto  adotta  il
 relativo   provvedimento   per  la  durata  stabilita  dall'autorita'
 giudiziaria;
     3)  orbene,  nel  momento   in   cui   il   legislatore   prevede
 l'opposizione ex art. 205 c.d.s. (e quindi secondo il rito ex lege n.
 689/1981,  certamente  davanti  al  pretore in sede civile e, in ogni
 caso, senza alcun collegamento necessario  al  magistrato  giudicante
 competente  per  il  pur  pendente  procedimento  penale)  avverso il
 provvedimento prefettizio provvisorio, di fatto impone l'apertura  di
 un  controprocedimento,  parallelo  a  quello  penale,  in definitiva
 avente  ad  oggetto  l'accertamento  del  reato,  presupposto   della
 legittimita' dell'applicazione della misura provvisoria;
     4)   tale   scelta   legislativa   comporta   almeno  tre  palesi
 incongruenze:  a) si chiama il giudice civile a giudicare di un fatto
 e di una problematica (in definitiva quella dell'applicabilita' della
 sanzione amministrativa accessoria) sui quali  e'  gia'  pendente  la
 cognizione dell'autorita' giudiziaria penale; b) improprio sarebbe il
 richiamo al principio dell'autonomia del procedimento civile rispetto
 a quello penale, espressamente affermato con innovazione qualificante
 dal  nuovo  codice  di  procedura  penale, perche' in realta' secondo
 costante  giurisprudenza  nel  procedimento  ex  art.  22,  legge  n.
 689/1981  il  giudice  ha pieni poteri di autonoma ricerca probatoria
 sicche', strutturalmente, il procedimento ex lege n. 689/1981 e'  del
 tutto  simile  al  procedimento penale e comunque del tutto peculiare
 rispetto ai canoni probatori del procedimento civile;  c)  ancora,  e
 specialmente, in pendenza di un procedimento penale che e' pur sempre
 caratterizzato,  almeno  nella fase delle indagini preliminari, dalla
 tendenziale  segretezza  dell'attivita'  d'indagine  e  dai  connessi
 vincoli,  si  impone al giudice civile una controistruttoria che puo'
 scardinare   l'ordinario   andamento    del    procedimento    penale
 (acquisizione notizia di reato, esame testi, ecc.);
     5)   da   qui   l'evidente,   a  giudizio  di  questo  tribunale,
 irragionevolezza dell'attuale previsione normativa  di  cui  all'art.
 223.5  seconda  parte  c.d.s.,  previsione  non  inserita  nel  testo
 originario della norma, nella parte in  cui  attribuisce  al  giudice
 civile,  attraverso il successivo richiamo agli artt. 205 c.d.s. e 22
 e 23, legge  n.  689/1981,  anziche'  al  giudice  penale  procedente
 (g.i.p.   o   giudice   del   dibattimento,   secondo   la  fase  del
 procedimento),  la  competenza   a   decidere   sull'opposizione   al
 provvedimento prefettizio di provvisoria sospensione della patente;
     6)  la  possibile  immaginabile  obiezione,  secondo  la quale in
 realta' il provvedimento prefettizio di cui si discute,  per  la  sua
 provvisorieta'  ed  autonomia  rispetto  al  successivo provvedimento
 definitivo eventuale, sarebbe  un  qualcosa  di  peculiare,  tale  da
 giustificare  l'ordinaria  competenza del giudice civile, appare piu'
 suggestiva che convincente; se infatti si guarda ai  presupposti  che
 legittimano  quel  provvedimento  (discrezionale  nel  caso di cui al
 comma 2 dell'art. 223, obbligato nel caso del comma 3), si  manifesta
 evidente  che  il  primo  ed  essenziale  e'  quello  del fumus della
 sussistenza del reato, nei suoi aspetti oggettivo  e  soggettivo:  da
 qui  la  considerazione  che  in realta' il provvedimento prefettizio
 provvisorio   si   caratterizza   per   la   natura   sostanzialmente
 anticipatoria  degli  effetti  propri  della  sanzione accessoria che
 (forse anche molto  tempo  dopo)  verra',  necessariamente  (in  tale
 prospettazione)    applicata;   ed   allora   la   peculiarita'   del
 provvedimento prefettizio provvisorio non va affatto  negata,  ma  si
 qualifica  non  gia'  per  essere  un  qualcosa di autonomo e diverso
 dall'ambito del procedimento  che  condurra'  all'applicazione  della
 sanzione  amministrativa  accessoria,  bensi'  proprio  e solo per la
 natura  di  anticipazione  degli  effetti;  il  che,  in  definitiva,
 rafforza   la   necessita',   nel   senso   di  univoca  opportunita'
 sistematica, che la cognizione sia  data  al  giudice  che  gia'  sta
 conoscendo    dell'intera    problematica    e,    in    ogni   caso,
 l'irragionevolezza della soluzione  attuale;  del  resto,  se  questo
 giudice  dovesse  procedere  oltre,  per  giungere  ad  una  corretta
 decisione altro non potrebbe fare che svolgere  un  accertamento  del
 tutto  parallelo, per tempi modalita' e natura degli atti istruttori,
 a quello gia' in corso avanti l'autorita' giudiziaria penale;
   E' significativo, da ultimo,  che  la  convenuta  prefettura  abbia
 proposto  istanza  di  sospensione  di  questo  giudizio, ex art. 295
 c.p.c.  in attesa della definizione del  corrispondente  procedimento
 penale;
   Appare  pertanto non manifestamente infondata, e con riferimento al
 parametro  dell'art.  3   della   Costituzione,   la   questione   di
 legittimita'   costituzionale   come  esposta  sopra  e  definita  in
 dispositivo,  rappresentandosi  che  la  soluzione  indicata   appare
 univocamente  ricavabile  dal  sistema  normativo  vigente e comunque
 priva  di  alcun  esercizio  di   discrezionalita',   riservata   dal
 legislatore:  infatti,  da  un  lato il riferimento al giudice penale
 procedente e' sufficiente perche' questi  provvedera'  in  camera  di
 consiglio,  ex  art.  127  c.p.p.  e 38.2-bis, disp. att.   c.p.p. e,
 dall'altro,  il  mantenimento  del  richiamo  all'art.   205   c.d.s.
 consente  di  disciplinare  esaurientemente anche l'ipotesi residuale
 (invero in concreto remotissima stanti gli strettissimi tempi imposti
 dal comma 3 dell'art. 223) di una definizione del procedimento penale
 avvenuta  prima  dell'adozione  del  provvedimento   di   sospensione
 provvisoria;
   La  questione e' all'evidenza rilevante nel presente giudizio, dove
 il ricorso e' stato proposto al pretore/giudice monocratico  in  sede
 civile,  ex  artt.  205  c.d.s.  e  22  ss.,  legge  n. 689/1981, con
 deduzioni che di fatto attestano la pendenza del procedimento  penale
 conseguente  alla  contestazione, atteso che nel caso di riconosciuta
 sua fondatezza il fascicolo andrebbe assegnato a giudice  individuato
 diversamente;
   Conseguono i provvedimenti ordinatori di cui al dispositivo;
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 ss,. legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio  e  non manifestamente
 infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 223.5, ultima parte  c.d.s.,
 nella   parte   in  cui  prevede  che  avverso  il  provvedimento  di
 sospensione della patente, di cui al comma 3, e' ammessa  opposizione
 "ai  sensi  dell'art.    205  c.d.s." in luogo che "avanti il giudice
 penale procedente  e,  in  caso  di  gia'  avvenuta  definizione  del
 procedimento penale, ai sensi dell'art. 205 c.d.s.";
   Sospende il presente giudizio;
   Ordina  la  notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle  due  Camere  del
 Parlamento;
   Ordina la comunicazione dell'ordinanza al ricorrente ed al prefetto
 di Padova.
   Cosi' deciso in Padova, addi' 11 giugno 1999.
                          Il giudice: Citterio
 99C1021