PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 maggio 2002 

Revoca della somma di Euro 14.653,86 di cui all'ordinanza n. 2190 del
23 dicembre  1991, recante interventi diretti ad eliminare situazioni
di  rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Archi in
provincia di Chieti. (Ordinanza n. 3208).
(GU n.113 del 16-5-2002)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile
  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre  2001,  con  il  quale al Ministro dell'interno e' stata
attribuita la delega per la protezione civile;
  Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  12 novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non  utilizzate  in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese
da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione
degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della
protezione  civile  n.  2190  del  23 dicembre  1991,  con  la quale,
all'art.  1  e' stato disposto il finanziamento di lire 1.800 milioni
(Euro  929.622,42)  a  favore  del  comune  di  Archi in provincia di
Chieti;
  Vista  la  nota n. 4434 del 17 ottobre 2001, con la quale il comune
di  Archi  ha  trasmesso  la  documentazione  relativa  allo stato di
attuazione  del piano degli interventi da cui risulta una economia di
bilancio di L. 28.373.834 (Euro 14.653,86);
  Considerato  che  la  suddetta economia risulta tuttora disponibile
sul  pertinente  capitolo  aggiunto  per  i  residui  dello  stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
Euro 14.653,86 assegnata al comune di Archi con ordinanza n. 2190 del
23 dicembre 1991.
  2. La somma di cui al comma 1 sara' utilizzata ai sensi dell'art. 8
del   decreto-legge   12 novembre   1996,  n.  576,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 maggio 2002
                                                 Il Ministro: Scajola