CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI

COMUNICATO

Comunicato  concernente  chiarimenti sulla finanziabilita' dei debiti
fuori bilancio
(GU n.89 del 16-4-2004)

Premessa.
    Con  la  circolare n. 1251 del 27 maggio 2003 e con il successivo
comunicato  del  18 giugno  2003,  la  Cassa  depositi  e prestiti ha
fornito  agli  enti locali mutuatari i criteri per la finanziabilita'
dei debiti fuori bilancio.
    Dopo   un   primo  periodo  di  applicazione,  risulta  possibile
ritornare  su  alcuni  aspetti  alla  luce della casistica esaminata,
anche in ragione dei principi elaborati nella successiva circolare n.
1253/03,   che   ha   definito  le  linee  guida  sugli  investimenti
finanziabili dalla CDP.
    Le problematiche applicative emergenti riguardano:
      a) i debiti derivanti da interessi e rivalutazione monetaria;
      b) i  debiti derivanti da risarcimento danni dovuto nel caso di
occupazione d'urgenza divenuta illegittima;
      c) i debiti risultanti da atto avente data anteriore al termine
dell'8 novembre  2001, confermati, ovvero ridotti nell'importo, da un
successivo atto con data decorrente dall'8 novembre 2001.

A) Interessi e rivalutazione monetaria.
    In  primo  luogo,  si  conferma  l'orientamento  contenuto  nella
circolare  CDP  n.  1251/03,  secondo  cui  la disciplina relativa ai
debiti fuori bilancio, in coerenza con il principio sancito a livello
costituzionale  dall'art. 119, consente l'indebitamento per sostenere
solo  spese  di investimento, pur ammettendo il ricorso allo stesso a
determinate  condizioni  anche  per  le  spese  correnti,  purche' il
relativo debito sia maturato anteriormente al termine dell'8 novembre
2001,  data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001
(cfr. art. 41, comma 4, legge n. 448/2001).
    Per debito «maturato» si intende quello riferito a spese rispetto
alle quali il correlato diritto di credito presenti contestualmente i
requisiti di certezza, liquidita' ed esigibilita'.
    La compresenza di tali requisiti costituisce condizione in genere
rilevabile  dalla  data  dell'atto  da  cui deriva il debito (data di
deposito  della  sentenza,  data  di emissione della parcella o della
fattura,  data  di  approvazione,  da  parte  dell'ente  locale,  del
bilancio consuntivo di aziende e consorzi, ecc).
    La  verifica  della  sussistenza  di  tale  condizione  trova una
peculiare  applicazione  nel caso di debiti costituiti da interessi e
rivalutazione   monetaria,   la   cui   maturazione  e',  per  legge,
intrinsecamente e direttamente correlata allo scorrere del tempo.
    Per  tale  tipologia di debiti, gli enti, pur in presenza di atti
con   data  decorrente  dall'8 novembre  2001,  possono  ottenere  il
finanziamento,  limitatamente  alla quota calcolabile anteriormente a
tale termine e riconosciuta come debito a norma di legge, fatte salve
le specifiche indicazioni evidenziate al successivo punto B).

B) Risarcimento danni per occupazione d'urgenza divenuta illegittima.
    Nei  casi  di  procedure  espropriative,  anche  illegittimamente
condotte,  la  Cassa  ha  adottato  il  criterio secondo il quale, al
debito  dell'ente corrisponde un diritto di credito certo, liquido ed
esigibile  soltanto  nel  momento  in  cui e' emesso il provvedimento
conclusivo   dell'esproprio   (sia  esso  decreto,  accordo  bonario,
sentenza).
    L'importo   indicato   nel   provvedimento  -  indennita'  ovvero
risarcimento  danni - rappresenta il corrispettivo dell'investimento,
cui corrisponde un incremento nel patrimonio dell'ente.
    Tale  importo  e'  ammissibile  a finanziamento a prescindere dal
termine  dell'8 novembre  2001,  nella  misura  definita alla data di
deposito   della   sentenza   o   alla  data  di  adozione  di  altro
provvedimento conclusivo della procedura espropriativa.
    Gli   interessi   e  la  rivalutazione  monetaria,  eventualmente
riconosciuti in favore dell'espropriato nel provvedimento conclusivo,
che  ne  abbia  sancito il diritto alla percezione fino all'effettivo
soddisfo,  sono  ammissibili  al  finanziamento  secondo  le seguenti
modalita':
      nella  misura  calcolabile fino al 7 novembre 2001, per accordi
bonari,  decreti  di esproprio o sentenze, rispettivamente adottati o
depositate anteriormente all'8 novembre 2001;
      nella   misura   calcolabile   sino   alla  data  di  deposito,
indipendentemente  dal  termine  del  7 novembre  2001,  per sentenze
depositate successivamente al 7 novembre 2001;
      nella  misura  calcolabile  alla  data di adozione, per accordi
bonari   o  decreti  di  esproprio,  rispettivamente  sottoscritti  o
adottati    successivamente   al   7 novembre   2001,   nell'ipotesi,
eccezionale,  che  interessi e rivalutazione vengano riconosciuti dai
predetti atti.
    E'  inoltre  finanziabile  quanto  dovuto  dall'ente  nel caso di
«utilizzazione  senza  titolo  di  un  bene  per  scopi  di  pubblica
utilita»,  istituto  introdotto e disciplinato dall'art. 43 del testo
unico   sull'espropriazione   per   pubblica  utilita'  (decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327).

C)  Debiti  anteriori,  confermati  da atti con decorrenza 8 novembre
2001.
    Nella   casistica   esaminata   sono   risultate  particolarmente
ricorrenti   alcune   fattispecie,   sulle  quali  si  ritiene  utile
focalizzare l'attenzione.
    Nel   caso   di   sentenza   esecutiva  depositata  anteriormente
all'8 novembre   2001,   cui   abbia   fatto   seguito   a  far  data
dall'8 novembre  2001  una sentenza di grado superiore, una pronuncia
emessa  in sede di giudizio di ottemperanza o un atto transattivo, si
distinguono le seguenti ipotesi:
      a) laddove  si verta nell'ambito di spese di parte corrente, e'
ammesso  a  finanziamento  l'importo  nella  misura  liquidata  dalla
sentenza  esecutiva  di  primo  grado,  a  prescindere dall'eventuale
maggiore  importo  risultante  dalla  successiva sentenza o dall'atto
transattivo  (e comunque nei limiti del riconoscimento deliberato dal
Consiglio).  Analogamente  si  procede  nel  caso in cui l'interposto
appello  venga  rigettato  e  confermata  la sentenza di primo grado.
L'ammissibilita'  al  finanziamento  riguarda, oltre agli interessi e
alla  rivalutazione  monetaria  eventualmente  indicati  in sentenza,
anche  l'ulteriore  quota, se riconosciuta e calcolata dalla data del
deposito fino a data anteriore all'8 novembre 2001;
      b) laddove  si  verta  nell'ambito di spese di investimento, e'
ammesso  a finanziamento l'importo superiore liquidato dalla sentenza
successiva o risultante dall'atto transattivo nella misura riferibile
all'investimento,    con   esclusione   degli   interessi   e   della
rivalutazione  monetaria  dovuti dall'8 novembre 2001, e comunque non
oltre  la data di deposito e nei limiti del riconoscimento deliberato
dal  Consiglio.  Resta fermo quanto precisato al precedente paragrafo
B) del presente Comunicato;
      c) i    debiti   derivanti   da   atti   transattivi   conclusi
dall'8 novembre 2001, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, sono
ammissibili  a finanziamento solo se connessi a spese di investimento
e  ascrivibili  a  taluna  delle  fattispecie  di  cui  all'art.  194
T.U.E.L., nella misura comprendente per intero la spesa che ha natura
di   investimento,   maggiorata   dell'eventuale   quota  calcolabile
anteriormente  all'8 novembre  2001 per la spesa corrente, e comunque
nei  limiti  del riconoscimento deliberato dal Consiglio. Resta fermo
quanto precisato al precedente paragrafo B) del presente Comunicato.
    Si   evidenzia,   infine,   la   finanziabilita'  delle  parcelle
professionali  emesse  anteriormente  all'8 novembre  2001, cui abbia
fatto  seguito  un  decreto  ingiuntivo  per  ottenerne il pagamento,
depositato a decorrere dal predetto termine.

Adempimenti istruttori.
    In  tutti  i  casi  in  cui  ricorrono richieste di finanziamento
comprensive   di   spese   aventi   natura   di  parte  corrente,  la
documentazione  istruttoria, gia' prevista dalla circolare n. 1251/03
e  dal  successivo  Comunicato  CDP del 18 giugno 2003, dovra' essere
integrata,  ai  fini  dell'adesione,  da un'attestazione, a firma del
responsabile   del  servizio,  contenente  la  distinta  dell'importo
richiesto,   con  specifico  riferimento  alla  quota  per  spese  di
investimento ed a quella per spese correnti.
    A tale attestazione deve essere allegato l'analitico sviluppo del
calcolo   effettuato,   ai   fini  della  verificabilita'  della  sua
correttezza.
    Per  quanto  riguarda  le  ipotesi  di riconoscimento di cui alle
lettere  a) e d) dell'art. 194 TUEL e' sempre necessario trasmettere,
ai  fini  dell'adesione  di massima, copia autenticata della sentenza
esecutiva (per la lettera d), ove esistente).
    Per  quanto  riguarda, infine, l'ipotesi di riconoscimento di cui
alla  lettera  c) dell'art. 194 TUEL, sempre ai fini dell'adesione di
massima,  e'  necessario che la delibera consiliare di riconoscimento
del  debito  contenga  l'esplicazione  specifica sull'investimento da
finanziare e l'indicazione che il bilancio della societa' partecipata
dall'ente  locale non presenti una perdita nell'esercizio finanziario
precedente  l'operazione  di  conferimento di capitale (art. 3, comma
19, legge 24 dicembre 2003, n. 350).
    In  ogni  caso, l'importo complessivamente richiesto deve trovare
corrispondenza nella delibera di riconoscimento del debito.